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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6392
DDL0530-0004
Progetto di legge Camera n. 530 - testo presentato - (DDL12-530)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C530. TESTIPDL
...C530.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC530 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
  è inserito il seguente:
    "&&3Art.  6- bis. -  1.  Il Presidente della Camera di
  appartenenza sospende immediatamente l'indennità mensile di
  cui all'articolo 1 al parlamentare nei cui confronti sia stata
  presentata richiesta di rinvio a giudizio per i seguenti
  delitti (non colposi) consumati o tentati:
      a)  delitti contro la pubblica amministrazione
  previsti nel titolo II del libro II del codice penale;
      b)  delitti contro l'amministrazione della giustizia
  previsti nel titolo III del libro II del codice penale;
      c)  delitti contro l'ordine pubblico previsti agli
  articoli da 416 a 421 del codice penale;
      d)  delitti contro la fede pubblica previsti nel
  capo III del titolo VII del libro II del codice penale;
      e)  delitti previsti dagli articoli 648,
  648- bis  e 648- ter  del codice penale;
      f)  delitti previsti dagli articoli 285 e 422 del
  codice penale.
    2.  La sospensione di cui al comma 1 si estende per tutto il
  periodo del procedimento penale fino al passaggio in giudicato
  della sentenza.  Nel caso di sentenza
 
                               Pag. 3
 
  di non luogo a procedere e, successivamente, di assoluzione,
  il Presidente della Camera di appartenenza dispone la
  restituzione delle indennità maturate ed i relativi interessi.
  E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
    3.  L'autorità giudiziaria, a seguito di sentenza di
  condanna passata in giudicato, dispone la confisca delle somme
  della indennità non corrisposte.
    4.  La Camera di appartenenza eroga al parlamentare, per
  tutto il periodo di sospensione di cui al comma 1, una somma
  pari all'assegno di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
  1969, n. 153, e successive modificazioni".
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-530 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0530 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=012 UPAG=SI PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=053000 00 FASCIDC=12DDL0530 SORTNAV=0053000 000 00000 ZZDDLC530 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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