| 1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
è inserito il seguente:
"&&3Art. 6- bis. - 1. Il Presidente della Camera di
appartenenza sospende immediatamente l'indennità mensile di
cui all'articolo 1 al parlamentare nei cui confronti sia stata
presentata richiesta di rinvio a giudizio per i seguenti
delitti (non colposi) consumati o tentati:
a) delitti contro la pubblica amministrazione
previsti nel titolo II del libro II del codice penale;
b) delitti contro l'amministrazione della giustizia
previsti nel titolo III del libro II del codice penale;
c) delitti contro l'ordine pubblico previsti agli
articoli da 416 a 421 del codice penale;
d) delitti contro la fede pubblica previsti nel
capo III del titolo VII del libro II del codice penale;
e) delitti previsti dagli articoli 648,
648- bis e 648- ter del codice penale;
f) delitti previsti dagli articoli 285 e 422 del
codice penale.
2. La sospensione di cui al comma 1 si estende per tutto il
periodo del procedimento penale fino al passaggio in giudicato
della sentenza. Nel caso di sentenza
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di non luogo a procedere e, successivamente, di assoluzione,
il Presidente della Camera di appartenenza dispone la
restituzione delle indennità maturate ed i relativi interessi.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. L'autorità giudiziaria, a seguito di sentenza di
condanna passata in giudicato, dispone la confisca delle somme
della indennità non corrisposte.
4. La Camera di appartenenza eroga al parlamentare, per
tutto il periodo di sospensione di cui al comma 1, una somma
pari all'assegno di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni".
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