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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6394
DDL0531-0002
Progetto di legge Camera n. 531 - testo presentato - (DDL12-531)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C531. TESTIPDL
...C531.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC531 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'approvazione delle leggi
  sull'ordinamento delle autonomie locali e sull'elezione degli
  organi delle amministrazioni comunali e provinciali ha segnato
  eventi destinati ad incidere profondamente nell'assetto
  istituzionale vigente.
    Oltre mezzo secolo, infatti, ci separava dall'approvazione
  del testo unico della legge comunale e provinciale (regio
  decreto 3 marzo 1934, n. 383) che aveva fino ad allora
  regolato la struttura ed il funzionamento degli enti locali:
  pur con alcune modificazioni, l'ordinamento delle
  amministrazioni locali, infatti, che si era venuto formando
  nel solco degli indirizzi centralistici che prevalsero fin
  dalla nascita dello Stato nazionale, era rimasto fino ad
  allora operante, almeno come dato normativo, resistendo ai
  mutamenti costituzionali.
    A distanza di due anni, è risultata inoltre a tutti
  evidente la necessità di un nuovo sistema per l'elezione degli
  organi del comune e della provincia, apparendo
  improcrastinabile una seria e radicale riforma del sistema
  elettorale per gli enti locali che non poteva non
  corrispondere a due requisiti fondamentali, la democraticità e
  la razionalità, dovendosi rispettivamente accordare alle forze
  politiche presenti nella società civile il massimo di
  rappresentatività compatibile con il massimo di governabilità
  dell'ente locale e, in secondo luogo, garantendosi tutti i
  cambiamenti necessari ad assicurare la governabilità di
  quest'ultimo.
    La legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del
  sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
  comunale e del consiglio provinciale, è stata tuttavia
 
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  approntata in tempi ristretti per l'imminenza
  dell'appuntamento referendario del 18 aprile che prevedeva,
  tra gli altri, il quesito mirante, attraverso l'abrogazione di
  alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, recante approvazione del testo unico
  delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi
  delle amministrazioni comunali, ad estendere il sistema
  maggioritario, previsto originariamente solo per quelli con
  popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a tutti i comuni.
    La cadenza sostenuta dei ritmi di approvazione della legge
  in parola ha determinato in alcuni casi lacune indubbiamente
  imputabili all'approssimazione con la quale alcuni aspetti
  oggetto di regolamentazione sono stati trattati.
    La legge n. 81 del 1993, infatti, ha introdotto,
  all'articolo 14, modificando l'articolo 31 della legge n. 142
  del 1990, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000
  abitanti, la figura del presidente del consiglio comunale i
  cui poteri vengono stabiliti dallo statuto e dal regolamento
  per il funzionamento degli organi comunali.
    Dall'analisi dell'esperienza statutaria dei maggiori comuni
  italiani che hanno regolato la figura del presidente del
  consiglio comunale, se ne evince la loro insostituibile
  funzione "arbitrale" nella vita e nell'organizzazione del
  consiglio medesimo nel quale, spesso, sono in grado di
  regolare il "gioco" politico.
    Ciò in particolar modo per ciò che inerisce alla
  fondamentale funzione di gestione della fase della
  programmazione dei lavori attraverso la quale può venir
  condizionato l'intero meccanismo decisorio, soprattutto se si
  considera la complessità della regolamentazione della vita dei
  grandi comuni.
    Più in generale, si deve sottolineare che lo stesso potere
  di convocazione, a lui conferito, ha un rilievo tutt'affatto
  certificatorio nel regolare la vita istituzionale dei comuni
  maggiori; a ciò si deve aggiungere che, in ogni caso, in
  quanto presidente di un consesso ove, in quanto elettivo, al
  massimo grado si esprime la sovranità popolare, tale figura
  istituzionale deve rispettare un impegnativo ruolo  super
  partes  in modo tale da costituire la garanzia per la quale
  ogni forza politica presente deve tentare di sconfiggere le
  altre solo attraverso il corretto uso degli argomenti e del
  voto.
    Il ruolo inoltre di rappresentante formale dell'organo da
  lui presieduto impone un suo peculiare coinvolgimento con
  l'attività dello stesso che, nelle realtà più complesse, è
  indubbiamente assorbente e responsabilizzante.
    Peraltro, i compiti di presidenza dell'adunanza consiliare
  implicano l'esercizio di un potere discrezionale per il
  mantenimento dell'ordine, per garantire l'osservanza delle
  leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni,
  con facoltà di sospensione e di scioglimento dell'adunanza
  medesima.
    Tale ampiezza di competenze non è stata tuttavia
  accompagnata dalla previsione di un'indennità a tale figura,
  non essendovi alcuna differenziazione tra l'indennità di
  carica corrisposta, sulla base dell'articolo 31 della legge n.
  81 del 1993, ai consiglieri comunali e quella riconosciuta
  invece al presidente del consiglio comunale.
    Si è voluto, per questi motivi, riconoscere un compenso
  alla nuova figura istituzionale, in considerazione del fatto
  che tale nuova carica, vistane l'importanza e la delicatezza
  dei compiti e la complessità delle funzioni, assorbe
  completamente la disponibilità temporale della persona che la
  riveste, impedendone qualsiasi altra attività lavorativa.
    L'articolo 1 della presente proposta di legge infatti
  prevede, temporaneamente sino all'approvazione della riforma
  della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816,
  l'integrazione della legge n. 81 del 1993, riconoscendo al
  presidente del consiglio comunale un'indennità di carica pari
  all'80 per cento di quella spettante al sindaco in base alle
  ultime disposizioni.
    Una delle modifiche che hanno fortemente inciso sulla vita
  amministrativa è quella relativa alla composizione dei
 
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  consigli comunali e delle giunte.  Infatti, è stato operato un
  drastico taglio del numero dei consiglieri comunali e degli
  assessori.
    Il lodevole tentativo di restituire efficienza alle
  amministrazioni locali, sfoltendo i consigli e le giunte da un
  eccesso di personale politico (spesso, in passato, desideroso
  di soddisfare clientele e ambizioni personali) è sfociato in
  una riorganizzazione che si è rivelata assai penalizzante per
  ciò che attiene la composizione delle giunte.
    Si è infatti passati da un numero minimo di quattro ad un
  massimo di sedici assessori, secondo la popolazione, ad un
  numero compreso tra i due e gli otto assessori sempre in base
  agli abitanti.
    L'esperienza maturata nei grandi comuni, quindi in realtà
  complesse, ha dimostrato che tale composizione è
  particolarmente restrittiva, in quanto la vastità e la
  complessità delle attese dei cittadini e degli operatori
  economici richiede un numero elevato di professionalità e un
  costante impegno da parte degli assessori per approfondire gli
  argomenti sottoposti all'attenzione della giunta.
    A conferma del fatto che il legislatore aveva già
  dimostrato sensibilità nei confronti delle necessità dei
  grandi comuni, vi è il fatto che la composizione del consiglio
  nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti è
  articolata in ben quattro fasce, passando da quaranta
  consiglieri a sessanta.
    Appare quindi ingiustificato che se da un lato si sia
  voluto rappresentare la complessità delle città articolando in
  quattro categorie la composizione dei consigli, dall'altro non
  si voglia riconoscere anche agli esecutivi, che hanno il
  compito di attuare gli indirizzi del consiglio,
  un'articolazione in più fasce.
    L'articolo 2 della proposta di legge ha, quindi, come
  obiettivo naturale quello di permettere ai comuni più popolosi
  di dotarsi di esecutivi all'altezza degli impegni
  istituzionali ed amministrativi cui sono chiamati i comuni
  stessi.
    L'articolo è composto da due commi: il comma 1 sostituisce
  il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
  come sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge 25
  marzo 1993, n. 81, avente per oggetto la composizione delle
  giunte.
    La seguente tabella indica in modo schematico, ma chiaro,
  la situazione attuale per quanto riguarda il numero dei
  consiglieri e degli assessori divisi per classi di comuni con
  un peculiare raffronto con la proposta elaborata.
  ...  (omissis) ...
 
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    Come si può notare il numero totale degli assessori risulta
  accresciuto di sole 586 unità, con un incremento pari al 2,33
  per cento, un aumento assai esiguo ma che porterà un grande
  sollievo a quei comuni che, seppure non numerosi, gestiscono
  una parte considerevole delle risorse attualmente a
  disposizione degli enti.
    Il comma 1- bis,  introdotto nell'articolo 33 della
  citata legge n. 142 del 1990, definisce le fonti di
  finanziamento dei maggiori oneri, che seppure esigui
  deriveranno dall'applicazione della legge: spetterà ai comuni
  accollarsi i maggiori oneri; tale norma combinata con la
  disposizione che già prevede per i comuni l'onere
  dell'indennità per consiglieri e assessori costituirà anche un
  buon deterrente ad un aumento ingiustificato degli assessori e
  delle indennità.
    L'articolo 3 infine tende a riformare un ulteriore aspetto
  organizzativo e di gestione che appare quantomai viziato per
  ciò che inerisce alla sua cadenza cronologica nell'ambito
  della regolamentazione delle procedure di nomina alle cariche
  negli enti e nelle aziende municipalizzate.
    Infatti, l'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha
  modificato l'articolo 36, comma 5, della legge n. 142 del
  1990, introducendovi il comma 5- bis,  stabilendo un
  termine che, all'atto pratico, appare indubbiamente troppo
  esiguo per un'oculata e responsabile scelta dei candidati alle
  cariche suscritte.
    Ciò si evidenzia soprattutto in relazione al  dies a
  quo  del termine stesso.
    Infatti, quella dell'insediamento, da cui decorrono i
  quarantacinque giorni entro cui procedere alle nomine
  medesime, è una fase cruciale, prodromica alla concreta
  attività del sindaco e del consiglio comunale e tale da non
  consentire una sufficiente e congrua ponderazione degli
  elementi che devono essere presi in considerazione al fine di
  pervenire ad una scelta adeguata.
    Infatti molti comuni, soprattutto le realtà metropolitane,
  in ragione dell'ampia gestione organizzativa dovuta alle
  numerose esigenze della collettività residente, sono costretti
  a dover nominare entro un termine ristretto cariche per un
  numero considerevole di enti la cui attività, peraltro, ha un
  rilievo pregnante, in particolare, soprattutto nella gestione
  dei servizi pubblici municipali.
    La fase istruttoria che si inserisce nei preliminari
  procedimentali impone quindi l'analisi e la selezione di un
  significativo numero di candidature che devono essere oggetto
  di un'attenta enucleazione dei requisiti specificamente
  necessari per ogni tipo di funzione.
    Inoltre, in quei comuni in cui si è scelto statutariamente
  di permettere quell'espressione di diretta e democratica
  partecipazione civile, consistente nella facoltà di produrre
  candidature a tali enti da parte di gruppi di cittadini, tale
  esiguo termine non può che inficiarne all'atto la concreta
  valenza rendendola di fatto inapplicabile.
    Si impone quindi aggiuntivamente l'obbligo di tutelare
  l'effettività del momento partecipativo.
    Tutto ciò ci ha convinto della necessità di una modifica
  dei termini introdotti dall'articolo 13 della legge n. 81 del
  1993: l'articolo 3 della presente proposta di legge, infatti,
  stabilisce che i quarantacinque giorni entro i quali si
  debbano effettuare le nomine, decorrano non dall'insediamento,
  bensì dalla data di chiusura del bando di concorso per le
  nomine stesse, al fine di dilatare il tempo a disposizione del
  sindaco per la scelta.
    Di contro, per evitare intenti dilatori da parte degli
  organi istituzionali, si è previsto un termine di novanta
  giorni decorrente dall'insediamento, entro il quale deve
  comunque fissarsi la scadenza dei termini per la presentazione
  delle candidature stesse.
    Infine, per consentire ai cittadini ed alle consociazioni
  legittimati a proporre proprie candidature il concreto
  esercizio di tale diritto, viene previsto il termine di
  sessanta giorni decorrente dall'insediamento, per l'affissione
  all'albo pretorio della delibera consiliare recante gli
  indirizzi per le nomine, concedendosi così un minimo di trenta
  giorni per l'indicazione delle proponende candidature.
 
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