| 1. All'articolo 31, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n.
81, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
" b- bis) al presidente del consiglio comunale nei
comuni di cui all'articolo 6, è corrisposta un'indennità di
carica pari all'80 per cento di quella massima spettante al
sindaco del comune stesso".
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