| 1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo
1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
"1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la
presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo
statuto, non superiore a due nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a quattro nei comuni
con popolazione compresa tra i 3.001 e i 10.000 abitanti; non
superiore a sei nei comuni con popolazione compresa tra i
10.001 e i 30.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni
con popolazione compresa tra i 30.001 e i 100.000 abitanti, o
che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
provincia; non superiore a dieci nei comuni con popolazione
compresa tra i 100.001 e i 500.000 abitanti; non superiore a
dodici nei comuni con popolazione superiore a 500.001 abitanti
e nelle città metropolitane".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della citata legge n.
142 del 1990, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"1- bis. Al maggiore onere finanziario derivante
dall'applicazione delle disposizioni
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di cui al comma 1, i comuni provvedono nei limiti delle
disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie
proprie".
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