| 1. Il comma 5- bis dell'articolo 36 della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 13 della legge
25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
"5- bis. Tutte le nomine e le designazioni devono
essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla data della
chiusura del bando di concorso, la quale non deve avvenire
oltre novanta giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini
di scadenza del precedente incarico. La delibera consiliare
definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
e deve essere affissa all'albo pretorio dell'ente entro
sessanta giorni dall'insediamento. In mancanza del rispetto
dei termini succitati, il comitato regionale di controllo
adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo
48".
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