| (Modificazioni di norme discriminatrici nei confronti dei
titolari di patente di guida italiana).
1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
di categoria B non è consentito il superamento della velocità
di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade
extraurbane principali.";
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
"alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocità" ed è
soppresso l'ultimo periodo;
c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida"
sono inserite le seguenti: "e di velocità".
2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite
modalità per l'apposizione sull'autoveicolo, in modo visibile,
di un contrassegno che indichi la soggezione del guidatore al
limite di cui al comma 2 dell'articolo 117 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal comma 1,
lettera a).
3. All'articolo 316 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli
autoveicoli e";
c) è soppresso il comma 3.
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