| Onorevoli Colleghi! -- La necessità di una maggiore
competitività delle aziende di credito spinge senza dubbio
verso una razionalizzazione del sistema creditizio. E' cioè
opportuno che le aziende si attrezzino per le sfide
concorrenziali, che saranno sempre più forti nell'immediato
futuro, mediante fusioni, concentrazioni, trasformazioni o
altre strategie che gli amministratori vorranno scegliere
nell'interesse degli istituti stessi e dei loro utenti. A
questo scopo venne emanato il decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356.
D'altra parte, lo stesso provvedimento sanciva un nuovo
assetto delle aziende
stesse tra le quali, da una parte, vi sono gli enti
conferenti e dall'altra le società conferitarie. Gli enti
conferenti "perseguono fini di interesse pubblico e di utilità
sociale" e possono occuparsi di "assistenza e tutela delle
categorie sociali più deboli" (articolo 12), ma soprattutto
"amministrano la partecipazione nella società per azioni
conferitaria dell'azienda bancaria" e "non possono esercitare
direttamente l'impresa bancaria".
Ovvio, a questo punto, che si sia stabilita
l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo
negli enti conferenti e quelle nelle società per azioni, in
quanto sarebbe assurdo distinguere i ruoli
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quando non si distinguono le persone. Tale incompatibilità è
infatti sancita dal primo comma del decreto del Ministro del
tesoro 26 novembre 1993.
Lo stesso decreto, tuttavia, per salvaguardare le esigenze
di razionalizzazione del sistema creditizio, al comma 2
prevede che "le predette disposizioni divengano operanti
(solo) allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche
ricoperte ... se la società conferitaria abbia deliberato
progetti di concentrazione con altri enti creditizi".
Tutto bene, naturalmente, quando gli amministratori sono
animati dalle migliori intenzioni e fanno uso del loro potere,
transitoriamente quasi assoluto e - in linea di principio -
contrario allo spirito della "legge Amato", solo per
concludere nel più breve tempo possibile accordi
nell'interesse dell'istituto di cui sono a capo.
Ma quando vi sia chi intende semplicemente mantenere il più
a lungo possibile questa posizione per poi magari dar luogo a
concentrazioni non sempre rispecchianti l'interesse e gli
scopi dell'ente amministrato, si possono facilmente verificare
abusi. E' infatti sufficiente manifestare l'intenzione di
attuare un progetto di concentrazione per fruire, in pratica,
di una proroga dell'anomala situazione di cumulo delle
cariche.
Allo stato attuale dei fatti può verificarsi che non venga
tutelata né la razionalizzazione
del sistema creditizio, che si intendeva
incoraggiare, né la corretta distinzione dei ruoli sancita dal
primo comma del decreto del Ministro Barucci del 26 novembre
1993. E ciò in un momento in cui, negli organi amministrativi
delle casse di risparmio e di altre aziende di credito si
riscontra una presenza massiccia di consiglieri, presidenti e
altri organi che sono retaggio di amministrazioni e forze
politiche che spesso hanno dato prova di scarsa inclinazione a
tutelare l'interesse pubblico. In un gran numero di casi
dunque questi consiglieri non solo non rappresentano la
volontà delle comunità per conto delle quali amministrano
patrimoni e attività bancarie, ma sono anche nella prospettiva
di non essere quasi certamente confermati.
Con la presente proposta di legge si propongono invece le
precise caratteristiche che deve avere un eventuale progetto
di concentrazione. E' importante notare che un autentico e
concreto progetto è sicuramente già corredato da quanto si
prescrive nell'articolato.
Pertanto, approvando quanto proposto non si andrà in nessun
modo ad ostacolare iniziative ben avviate.
Qualora invece tali caratteristiche manchino, è evidente
che i tempi e le prospettive di attuazione sono così lunghe e
incerte da non giustificare in nessun modo la proroga di una
situazione anomala.
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