Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6402
DDL0533-0002
Progetto di legge Camera n. 533 - testo presentato - (DDL12-533)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C533. TESTIPDL
...C533.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC533 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La necessità di una maggiore
  competitività delle aziende di credito spinge senza dubbio
  verso una razionalizzazione del sistema creditizio.  E' cioè
  opportuno che le aziende si attrezzino per le sfide
  concorrenziali, che saranno sempre più forti nell'immediato
  futuro, mediante fusioni, concentrazioni, trasformazioni o
  altre strategie che gli amministratori vorranno scegliere
  nell'interesse degli istituti stessi e dei loro utenti.  A
  questo scopo venne emanato il decreto legislativo 20 novembre
  1990, n. 356.
    D'altra parte, lo stesso provvedimento sanciva un nuovo
  assetto delle aziende
  stesse tra le quali, da una parte, vi sono gli enti
  conferenti e dall'altra le società conferitarie.  Gli enti
  conferenti "perseguono fini di interesse pubblico e di utilità
  sociale" e possono occuparsi di "assistenza e tutela delle
  categorie sociali più deboli" (articolo 12), ma soprattutto
  "amministrano la partecipazione nella società per azioni
  conferitaria dell'azienda bancaria" e "non possono esercitare
  direttamente l'impresa bancaria".
    Ovvio, a questo punto, che si sia stabilita
  l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo
  negli enti conferenti e quelle nelle società per azioni, in
  quanto sarebbe assurdo distinguere i ruoli
 
                               Pag. 2
 
  quando non si distinguono le persone.  Tale incompatibilità è
  infatti sancita dal primo comma del decreto del Ministro del
  tesoro 26 novembre 1993.
    Lo stesso decreto, tuttavia, per salvaguardare le esigenze
  di razionalizzazione del sistema creditizio, al comma 2
  prevede che "le predette disposizioni divengano operanti
  (solo) allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche
  ricoperte ... se la società conferitaria abbia deliberato
  progetti di concentrazione con altri enti creditizi".
    Tutto bene, naturalmente, quando gli amministratori sono
  animati dalle migliori intenzioni e fanno uso del loro potere,
  transitoriamente quasi assoluto e - in linea di principio -
  contrario allo spirito della "legge Amato", solo per
  concludere nel più breve tempo possibile accordi
  nell'interesse dell'istituto di cui sono a capo.
    Ma quando vi sia chi intende semplicemente mantenere il più
  a lungo possibile questa posizione per poi magari dar luogo a
  concentrazioni non sempre rispecchianti l'interesse e gli
  scopi dell'ente amministrato, si possono facilmente verificare
  abusi.  E' infatti sufficiente manifestare l'intenzione di
  attuare un progetto di concentrazione per fruire, in pratica,
  di una proroga dell'anomala situazione di cumulo delle
  cariche.
    Allo stato attuale dei fatti può verificarsi che non venga
  tutelata né la razionalizzazione
  del sistema creditizio, che si intendeva
  incoraggiare, né la corretta distinzione dei ruoli sancita dal
  primo comma del decreto del Ministro Barucci del 26 novembre
  1993.  E ciò in un momento in cui, negli organi amministrativi
  delle casse di risparmio e di altre aziende di credito si
  riscontra una presenza massiccia di consiglieri, presidenti e
  altri organi che sono retaggio di amministrazioni e forze
  politiche che spesso hanno dato prova di scarsa inclinazione a
  tutelare l'interesse pubblico.  In un gran numero di casi
  dunque questi consiglieri non solo non rappresentano la
  volontà delle comunità per conto delle quali amministrano
  patrimoni e attività bancarie, ma sono anche nella prospettiva
  di non essere quasi certamente confermati.
    Con la presente proposta di legge si propongono invece le
  precise caratteristiche che deve avere un eventuale progetto
  di concentrazione.  E' importante notare che un autentico e
  concreto progetto è sicuramente già corredato da quanto si
  prescrive nell'articolato.
    Pertanto, approvando quanto proposto non si andrà in nessun
  modo ad ostacolare iniziative ben avviate.
    Qualora invece tali caratteristiche manchino, è evidente
  che i tempi e le prospettive di attuazione sono così lunghe e
  incerte da non giustificare in nessun modo la proroga di una
  situazione anomala.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-533 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0533 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=053300 00 FASCIDC=12DDL0533 SORTNAV=0053300 000 00000 ZZDDLC533 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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