| Onorevoli Colleghi! -- La legge 3 febbraio 1989, n. 39, si
proponeva lo scopo di adattare la precedente legge n. 253 del
1958 alle attuali esigenze del mercato immobiliare mutate
nell'arco di oltre trent'anni.
Nella relazione all'originario progetto di legge da cui è
derivata la citata legge n. 39 del 1989 erano stati
evidenziati gli elementi differenziali che caratterizzano la
disciplina della stessa materia in Francia e Germania.
Preme sottolineare l'importante diversità di funzione e di
svolgimento dell'attività, professionalmente intesa, da parte
dell'agente immobiliare rispetto alle altre figure di
mediazione nei rapporti d'affari di vario genere. Ed infatti
nei trentacinque anni trascorsi dal 1958 ad oggi
l'intermediario di affari immobiliari, debitamente abilitato
per legge, si è qualificato sempre più come ausiliario della
contrattazione tra privati e marginalmente tra imprese e
privati.
E' chiaro che le esigenze dei fruitori del mercato, enti
pubblici e soggetti privati, non consentono più un sereno
affidamento ad iscritti carenti della debita preparazione
professionale, intendendo ciò come minimo livello di risposta
del servizio che deve essere reso.
Le modifiche alla legge n. 39 del 1989 introdotte con la
presente proposta di legge mirano a raggiungere i seguenti
scopi e fondano sui seguenti presupposti:
1) conferire agli abilitati una reale professionalità
tesa a tutelare il cittadino consumatore anche per i servizi
connessi all'intermediazione;
2) dare all'utente la certezza della qualità e della
garanzia di trasparenza del servizio richiesto;
3) la legge n. 47 del 1985, nonché la normativa civile e
fiscale nel suo complesso obbligano l'agente immobiliare a
possedere una massa di conoscenze diverse che, se ben
trasferite, permettono
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l'adempimento degli articoli 1754 e seguenti del codice
civile, onde fornire alle parti una corretta e completa
valutazione dell'affare e che appaiono proprie e necessarie
allo svolgimento di una sola attività professionale,
difficilmente conciliabile con l'esecuzione di altre in
contemporanea;
4) elevando a reale dignità professionale l'attività
d'intermediazione e migliorando il sistema dei controlli e
delle garanzie, può essere ridotto sia il fenomeno
dell'abusivismo sia quello dell'evasione fiscale realizzata
dai molti soggetti che operano ancor oggi senza seria
preoccupazione, danneggiando il pubblico e gli operatori
corretti.
In particolare si è ritenuto che la commissione centrale
debba essere onerata di compiti più direttamente incisivi
sulla materia disciplinare e che le commissioni provinciali
possano chiedere l'applicazione
dell'articolo 348 del codice penale senza dover verificare,
ed oggi è impossibile, se ed in quali sedi camerali siano
state registrate le reiterate (tre volte in tutto il
territorio della Repubblica) sanzioni amministrative.
Va da ultimo sottolineato che, proprio nel rispetto
dell'esigenza di aprire anche ai giovani, la possibilità di
svolgere un'attività lavorativa con impegno, soddisfazione e
dignità, si è voluto un apposito esame che, previo corso di
formazione uguale per tutti gli aspiranti che non abbiano
maturato il periodo di praticantato, accerti il possesso del
bagaglio delle necessarie conoscenze ed abiliti all'iscrizione
ed all'esercizio dell'attività professionale senza favorire
indiscriminatamente l'una o l'altra categoria di aspiranti.
La presente proposta di legge pertanto intende modificare
con gli obbiettivi sopraelencati i primi otto articoli della
legge n. 39 del 1989.
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