| 1. L'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è
sostituito dal seguente:
"&&3Art. 1. - 1. Le norme previste dalla presente legge
si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del
libro IV del codice civile, anche quando agiscono su incarico
di una sola delle parti; non si applicano agli agenti di
cambio, ai mediatori pubblici ed ai mediatori marittimi,
nonché a tutti gli altri soggetti le cui attività di
mediazione sono disciplinate da leggi specifiche".
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