| 1. L'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è
sostituito dal seguente:
"&&3Art. 2 - 1. Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo
degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono
iscriversi coloro che comunque svolgono o intendono svolgere
una attività di mediazione, anche se esercitata in maniera
discontinua od occasionale.
2. Il ruolo di cui al comma 1 si compone di tre sezioni:
una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti
merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso di cui al comma 4, salvo ulteriori distinzioni in
relazione a specifiche attività di mediazione che potranno
essere stabilite con il regolamento di cui all'articolo 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati
devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno
Stato membro della Comunità europea, ovvero stranieri
residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere
raggiunto la maggiore età;
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b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo
intendono iscriversi;
d) aver conseguito il diploma di scuola secondaria
di secondo grado e aver superato un esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in
relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame
è consentito a quanti hanno frequentato un apposito corso di
formazione oppure, iscritti in qualità di praticanti nel
ruolo, hanno prestato per almeno due anni la propria opera
presso agenti di affari in mediazione iscritti al ruolo da
almeno tre anni. L'iscrizione nel ruolo per la pratica
professionale non può avere durata superiore ai tre anni. Le
materie e la modalità dell'esame sono stabilite dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
decreto sentita la commissione centrale di cui all'articolo
4;
e) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione a norma
delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; non
essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi
dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
e successive modificazioni; non essere interdetti o
inabilitati, non essere stati dichiarati falliti, né
condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per
delitto di omicidio non colposo, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di
assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni.
4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se la
mediazione ha luogo in modo occasionale o discontinuo, ad
opera
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di coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività
per la conclusione di affari relativi ad immobili o
aziende".
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