| 1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione
del ruolo possono essere affidate stime di valore e consulenze
tecniche in materia immobiliare per incarico sia da parte di
privati che di enti pubblici.
4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno titolo per essere
inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i
tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le
attività disciplinate dalla presente legge per conto di
imprese aventi come fine l'esercizio dell'attività di
mediazione, anche se organizzate in forma societaria, debbono
essere iscritti nel ruolo. Tale obbligo ricorre in ogni caso
per coloro che rivestono una delle seguenti qualifiche o ne
svolgono di fatto le relative funzioni: preposto, direttore
commerciale, addetto ai contratti di vendita, di locazione o
di cessione, addetto all'acquisizione di incarichi o mandati,
addetto alla effettuazione di stime di valore. Lo stesso
obbligo ricorre per coloro che alle dipendenze dei soggetti di
cui al periodo precedente concorrono allo svolgimento delle
relative funzioni con libertà di apprezzamento e facoltà di
iniziativa".
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