| 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita
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una commissione centrale cui sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) esercitare funzioni di indirizzo e di
coordinamento della attività delle commissioni istituite
presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) presentare al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato proposte e raccomandazioni di
propria iniziativa in materia di mediazione;
c) esprimere pareri in materia di mediazione su
richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) esaminare i ricorsi presentati in ordine alle
materie e alle modalità degli esami ed alle iscrizioni nel
ruolo di cui all'articolo 2;
e) determinare il modello della tessera personale
di riconoscimento rilasciata agli agenti all'atto
dell'iscrizione nel ruolo;
f) vigilare sulle autorizzazioni all'uso di modelli
e formulari rilasciate dalle singole camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
g) svolgere ogni altra attività che ad essa venga
affidata nell'ambito delle proprie competenze dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
2. Al comma 2 del medesimo articolo 4 della citata legge n.
39 del 1989, la lettera e) è abrogata.
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