| 1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"2. La licenza di cui al comma 1 non abilita comunque
all'esercizio dell'attività di mediazione.
3. L'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 2 e
l'esercizio dell'attività di mediazione sono incompatibili:
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a) con qualunque rapporto di impiego pubblico o
privato, eccezion fatta per quello che intecorre fra le ditte
individuali o le società che esercitano l'attività di
mediazione come definita dalla presente legge ed i soggetti
indicati all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3;
b) con lo svolgimento di qualsiasi attività
commerciale o imprenditoriale;
c) con l'iscrizione ad albi professionali o ad
elenchi, ruoli o registri e simili di persone esercenti
qualsivoglia attività economica o professionale, eccezion
fatta per quelli indicati nel comma 4 dell'articolo 3.
4. Il mediatore che nell'esercizio della propria attività
si avvale di moduli o formulari recanti le condizioni
contrattuali, deve preventivamente depositarne copia presso la
commissione di cui all'articolo 7 ed ottenere l'autorizzazione
al loro uso. L'inosservanza di tale obbligo è causa di nullità
del contratto di mediazione".
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