| 1. L'articolo 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è
sostituito dal seguente:
"&&3Art. 6 - 1. Hanno diritto alla provvigione di cui
all'articolo 1755 del codice civile soltanto coloro che sono
iscritti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui
all'articolo 2.
2. La misura delle provvigioni di cui al comma 1 e la
proporzione di esse gravante su ciascuna delle parti, in
mancanza di patto espresso, sono determinate dalla giunta di
ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, tenendo conto del parere della commissione
provinciale di cui all'articolo 7".
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