| 1. All'articolo 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "del
medesimo" sono aggiunte le seguenti:
Pag. 8
"e autorizza l'uso dei modelli e formulari
depositati, purché siano redatti secondo chiarezza e buona
fede e non contrastino con i princìpi dalla presente
legge.";
b) al medesimo comma 1, alla lettera c), le
parole: "cinque rappresentanti" sono sostituite dalle
seguenti: "sei rappresentanti";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La commissione denuncia direttamente all'autorità
giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in
modo occasionale, la professione di mediatore. Per accertare i
casi di abusivismo la commissione può disporre che si eseguano
ispezioni o sopralluoghi, richiedendo anche alle autorità
competenti l'ausilio della forza pubblica, nonché la chiusura
dei locali in cui si eserciti abusivamente l'attività di
mediazione".
| |