| 1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è
sostituito dal seguente:
"&&3Art. 8 - 1. Chiunque sia stato radiato dal ruolo non
può partecipare, neppure in forma indiretta, ad imprese
individuali o società che esercitino l'attività di mediazione,
come definita dalla presente legge, né le attività ad essa
complementari.
2. Chiunque esercita un'attività di mediazione senza essere
iscritto nel ruolo è punito con le pene previste dall'articolo
348 del codice penale.
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza
nelle forme di legge".
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