| Onorevoli Colleghi! -- Il servizio psicopedagogico,
disciplinato per la scuola elementare e media inferiore dalle
circolari ministeriali n. 167 del 1978 e n. 158 del 1979 e,
successive modifiche, dalle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 5
giugno 1990 n. 148, dal decreto-legge 6 agosto 1988 n. 323
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988 n.
426, dal decreto ministeriale n. 237 del 1991 e dalla
leggequadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,
è stato sino ad oggi affidato a docenti di ruolo provvisti di
titolo specifico. Nella scuola elementare, tuttavia, il
servizio psicopedagogico si scontra, oggi, con quanto disposto
dalla legislazione vigente (articolo 6, comma 3 della
legge n. 148 del 1990) che impone al collegio dei docenti i
necessari adattamenti nella costituzione dei moduli per
l'utilizzazione fino ad un massimo di ventiquattro ore per un
insegnante, per il funzionamento dell'attività
psicopedagogica, per intervenire nella prevenzione e nel
recupero, per agevolare l'inserimento e l'integrazione degli
alunni in situazioni di difficoltà e interagire con i servizi
specialistici e ospedalieri del territorio.
Questo, di fatto, rischia di determinare nella scuola
elementare l'annullamento del servizio, essendo venute a
mancare le condizioni per il suo funzionamento ai sensi della
citata legge n. 270 del 1982 (articolo 14, sesto comma) che
consente la sostituzione del docente psicopedagogista,
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fornito di titoli specifici ed utilizzato per l'attività
psicopedagogica nella scuola elementare in cui ha la
titolarità.
Nella scuola media inferiore si sta verificando la
situazione opposta: il servizio viene esteso per l'eccessivo
soprannumero del personale di ruolo. Si è creata, quindi, una
forte discrepanza all'interno della scuola dell'obbligo tra
scuola elementarematerna e scuola media inferiore in quanto, a
livello di prevenzione, tutta la fascia scolastica dai tre
agli undici anni rimane completamente priva di servizio. A
tale carenza si vuole ovviare con la presente proposta di
legge.
Per questo motivo occorre "disancorare" dal modulo il
servizio psicopedagogico
nella scuola elementare, e creare un apposito ruolo,
così che le ventiquattro ore massime di servizio del docente
addetto possano esplicarsi su tutti gli alunni di tutte le
classi della scuola. Il disposto di cui al comma 2
dell'articolo 1 della presente proposta di legge è
giustificato dal fatto che, secondo le norme inizialmente
esposte, il servizio è stato reso a partire dall'anno
scolastico 1978-1979 e, per alcune scuole elementari, fino
all'anno scolastico 1990-1991 con lo stesso operatore: una
situazione che non si è ripetuta negli anni successivi.
La presente proposta di legge razionalizza l'esistente e
non comporta alcun onere a carico dello Stato.
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