| 1. Al fine di sviluppare il servizio psicopedagogico nella
scuola elementare, previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della
legge 5 giugno 1990 n. 148, è istituito il ruolo dei docenti
psicopedagogisti, da utilizzare fino ad un massimo di
ventiquattro ore senza connessione con i moduli di cui al
comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 148 del 1990, e
da attivarsi gradualmente con il personale docente già in
servizio di ruolo e in possesso dei titoli specifici in campo
psicopedagogico.
2. I docenti che, ai sensi del sesto comma dell'articolo 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270, e del comma 3
dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1990, n. 148, sono stati
utilizzati in attività psicopedagogiche, sono collocati nel
ruolo di cui al comma 1 del presente articolo.
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