| Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di legge si
intenda ovviare alla situazione di grande precarietà ed
incertezza giuridica in cui si trovano ad operare i docenti
operatori psicopedagogici, attivati come figure professionali
specifiche dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.
426, e di cui all'ordinanza ministeriale n. 282 del 1989, ed
alla circolare ministeriale n. 283. E' ormai da tutti
ampiamente riconosciuta la positività dell'attività
professionale degli operatori psicopedagogisti, che ha
attivato e sostenuto importanti processi innovativi nel campo
dell'orientamento scolastico professionale, della prevenzione
del disagio e delle devianze giovanili, del recupero degli
svantaggi, del coordinamento dell'attività di sostegno volta
all'integrazione
degli handicappati, del collegamento e della continuità tra
scuole diverse, dell'aiuto alla progettazione educativa
individualizzata e dell'apporto ai progetti di
aggiornamento.
Si tratta di ambiti d'impegno professionale che abbisognano
di una progettualità specifica per realizzare gli obiettivi
assunti e pertanto, ai fini dell'esplicazione di tutte le
potenzialità connesse a questa figura, l'ostacolo più
rilevante da rimuovere è la dipendenza degli operatori
psicopedagogisti dall'esistenza di personale docente in
sopranumero.
L'articolo 5 del citato decreto-legge n. 323 del 1988
prevede una graduale utilizzazione delle nuove figure
professionali, e le circolari ministeriali n. 167 del 1978, e
n. 158 del 1979 esplicitano la convinzione del legislatore che
gli interventi
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individualizzati di cui agli articoli 2 e 7 della legge
4 agosto 1977, n. 517, non siano da considerare eventi
eccezionali, episodici e circoscritti, ma debbano trovare la
loro naturale e permanente collocazione nell'azione
didattico-educativa rivolta ad ogni alunno per assicurargli la
dovuta maturazione e formazione di base. A tal fine il
legislatore ipotizza la graduale utilizzazione dei docenti in
possesso degli specifici requisiti e della particolare
competenza nell'ambito dei problemi psicopedagogici dell'età
evolutiva.
Si ritiene, pertanto, che la figura dell'operatore
psicopedagogico, anche in riferimento ad ambiti nuovi di
azione educativa finora senza referenti unitari, quali
l'educazione sessuale, la prevenzione e l'educazione alla
salute, le incombenze previste dalla legge-quadro
sull' handicap (5 febbraio 1992, n. 104), ed il raccordo
e la continuità educativa della scuola media con la scuola
primaria, debba essere una figura professionale da inserire in
modo coerente e mirato in tutte le scuole medie, diventando
una risorsa funzionalmente integrata con l'attività
curriculare a pieno titolo giuridico, pur con i limiti
oggettivi
derivanti dalla carenza negli organici scolastici di
personale provvisto dei titoli richiesti.
La generalizzazione del servizio psicopedagogico alla
scuola media è un traguardo indispensabile per un decollo
reale, concreto e non solo nominale, dei progetti che esigono
competenze psicopedagogiche e capacità di coordinamento
all'interno dell'istituzione scolastica e di raccordo col
territorio.
Per i motivi appena esposti si impone l'esigenza di
"disancorare" l'esistenza della figura dell'operatore
psicopedagogico da quanto disposto dall'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 323 del 1988, che prevede l'utilizzazione
nelle scuole dell'obbligo del personale docente per le
attività di operatore psicopedagogico nei limiti del 20 per
cento del personale in soprannumero. Lo sganciamento dal
personale in soprannumero e la generalizzazione delle nuove
figure professionali con l'istituzione di un apposito ruolo
sono i contenuti della presente proposta di legge. E'
superfluo sottolineare che tale norma razionalizza l'esistente
e non comporta alcun onere a carico dello Stato.
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