Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6418
DDL0536-0002
Progetto di legge Camera n. 536 - testo presentato - (DDL12-536)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C536. TESTIPDL
...C536.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC536 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di legge si
  intenda ovviare alla situazione di grande precarietà ed
  incertezza giuridica in cui si trovano ad operare i docenti
  operatori psicopedagogici, attivati come figure professionali
  specifiche dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.
  426, e di cui all'ordinanza ministeriale n. 282 del 1989, ed
  alla circolare ministeriale n. 283.  E' ormai da tutti
  ampiamente riconosciuta la positività dell'attività
  professionale degli operatori psicopedagogisti, che ha
  attivato e sostenuto importanti processi innovativi nel campo
  dell'orientamento scolastico professionale, della prevenzione
  del disagio e delle devianze giovanili, del recupero degli
  svantaggi, del coordinamento dell'attività di sostegno volta
  all'integrazione
  degli handicappati, del collegamento e della continuità tra
  scuole diverse, dell'aiuto alla progettazione educativa
  individualizzata e dell'apporto ai progetti di
  aggiornamento.
    Si tratta di ambiti d'impegno professionale che abbisognano
  di una progettualità specifica per realizzare gli obiettivi
  assunti e pertanto, ai fini dell'esplicazione di tutte le
  potenzialità connesse a questa figura, l'ostacolo più
  rilevante da rimuovere è la dipendenza degli operatori
  psicopedagogisti dall'esistenza di personale docente in
  sopranumero.
    L'articolo 5 del citato decreto-legge n. 323 del 1988
  prevede una graduale utilizzazione delle nuove figure
  professionali, e le circolari ministeriali n. 167 del 1978, e
  n. 158 del 1979 esplicitano la convinzione del legislatore che
  gli interventi
 
                               Pag. 2
 
  individualizzati di cui agli articoli 2 e 7 della legge
  4 agosto 1977, n. 517, non siano da considerare eventi
  eccezionali, episodici e circoscritti, ma debbano trovare la
  loro naturale e permanente collocazione nell'azione
  didattico-educativa rivolta ad ogni alunno per assicurargli la
  dovuta maturazione e formazione di base.  A tal fine il
  legislatore ipotizza la graduale utilizzazione dei docenti in
  possesso degli specifici requisiti e della particolare
  competenza nell'ambito dei problemi psicopedagogici dell'età
  evolutiva.
    Si ritiene, pertanto, che la figura dell'operatore
  psicopedagogico, anche in riferimento ad ambiti nuovi di
  azione educativa finora senza referenti unitari, quali
  l'educazione sessuale, la prevenzione e l'educazione alla
  salute, le incombenze previste dalla legge-quadro
  sull' handicap  (5 febbraio 1992, n. 104), ed il raccordo
  e la continuità educativa della scuola media con la scuola
  primaria, debba essere una figura professionale da inserire in
  modo coerente e mirato in tutte le scuole medie, diventando
  una risorsa funzionalmente integrata con l'attività
  curriculare a pieno titolo giuridico, pur con i limiti
  oggettivi
  derivanti dalla carenza negli organici scolastici di
  personale provvisto dei titoli richiesti.
    La generalizzazione del servizio psicopedagogico alla
  scuola media è un traguardo indispensabile per un decollo
  reale, concreto e non solo nominale, dei progetti che esigono
  competenze psicopedagogiche e capacità di coordinamento
  all'interno dell'istituzione scolastica e di raccordo col
  territorio.
    Per i motivi appena esposti si impone l'esigenza di
  "disancorare" l'esistenza della figura dell'operatore
  psicopedagogico da quanto disposto dall'articolo 5 del citato
  decreto-legge n. 323 del 1988, che prevede l'utilizzazione
  nelle scuole dell'obbligo del personale docente per le
  attività di operatore psicopedagogico nei limiti del 20 per
  cento del personale in soprannumero.  Lo sganciamento dal
  personale in soprannumero e la generalizzazione delle nuove
  figure professionali con l'istituzione di un apposito ruolo
  sono i contenuti della presente proposta di legge.  E'
  superfluo sottolineare che tale norma razionalizza l'esistente
  e non comporta alcun onere a carico dello Stato.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-536 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0536 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=053600 00 FASCIDC=12DDL0536 SORTNAV=0053600 000 00000 ZZDDLC536 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati