| 1. Al fine di sviluppare il servizio psicopedagogico nella
scuola media previsto dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.
426, è istituito il ruolo dei docenti psicopedagogisti, tenuti
ad un orario di cattedra pari a diciotto ore settimanali per
ogni unità scolastica dimensionata ai sensi del citato
decreto-legge n. 323 del 1988.
2. I docenti che sono stati utilizzati ai sensi delle leggi
vigenti in attività psicopedagogiche nelle scuole medie sono
collocati nel ruolo di cui al comma 1.
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