| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge,
consistente in un solo articolo, mira a sanare alcuni gravi
inconvenienti determinati dalle innovazioni introdotte nel
regime dei beni immobiliari notificati dalla legge 1^ giugno
1939, n. 1089, che innovava significativamente le precedenti
leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 19 maggio 1922, n. 778.
Contrariamente alla citata legge n. 1089 del 1939, la legge
n. 364 del 1909 non prevedeva, infatti, che la notifica dei
beni immobili venisse trascritta nei registri immobiliari. Se
a questo si aggiunge che in molti casi le notifiche effettuate
ai sensi della legge n. 364 del 1909 non sono state rinnovate
ai sensi delle leggi posteriori, pur rimanendo pienamente in
vigore il vincolo notificato, è facile comprendere come sia
stato possibile che in molti casi beni immobili notificati, ma
con notifica
non trascritta, siano stati, negli anni, trasmessi con atti
di compravendita senza che gli acquirenti avessero conoscenza
dei vincoli notificati e quindi senza che venisse rispettato
il disposto del capo III, sezione II, della citata legge 1^
giugno 1939, n. 1089. Ne consegue che non essendo stata data
prelazione allo Stato, come disposto appunto dalla citata
legge n. 1089 del 1939, tali atti di compravendita sarebbero
nulli.
E' evidente l'esistenza di un forte interesse pubblico a
vedere sanato questo stato di cose che determina negli attuali
proprietari - incolpevoli vittime, perché ignare di vincoli
non trascritti, di contratti di acquisto potenzialmente nulli
- una rinuncia ad avvalersi dei benefici della legge n. 1089
del 1939, ma anche, conseguentemente, una sostanziale mancanza
della tutela offerta da tale legge.
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La presente proposta di legge prevede, pertanto, che a
domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge, gli immobili
notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, per i
quali non siano state rinnovate le notifiche, siano a tutti
gli effetti ricompresi tra gli immobili notificati e vincolati
ai sensi della legge n. 1089 del 1939,
non applicando a loro eventuali alienazioni totali o parziali
già avvenute le disposizioni del capo III, sezione II, della
citata legge, n. 1089 del 1939.
Il semplice meccanismo proposto permetterebbe di fare
emergere da un incerto limbo beni culturali di grande valore,
a suo tempo notificati, ma oggi a tutti gli effetti fruiti al
di fuori di una qualsiasi efficace tutela.
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