| 1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20
giugno 1909, n. 364, per i quali non siano state in tutto o in
parte rinnovate le notifiche ai sensi dell'articolo 6 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono, su domanda degli aventi
diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti
tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge
1^ giugno 1939, n. 1089.
2. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili
di cui al comma 1, avvenute prima della data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni
di cui al capo III, sezione II, della legge 1^ giugno 1939, n.
1089.
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