| Onorevoli Colleghi! -- La legge 5 marzo 1990, n. 46, e le
sue vicende applicative, hanno destato alto e costante
interesse presso l'opinione pubblica, al di là della valenza
meramente tecnica. Peraltro la legge in questione, dettando
norme di comportamento a cui si debbono attenere i cittadini
come committenti, o installatori, o progettisti, o
verificatori, o tecnici delle pubbliche amministrazioni, o
amministratori di condominio e così via, li investe tutti
indistintamente anche in più ruoli contemporanei.
Tra l'altro la legge n. 46 del 1990 è stata e continua ad
essere caratterizzata
da una progressione significativa con l'occupazione di spazi,
probabilmente non previsti dallo stesso legislatore, che però,
per la ferrea logica delle cose, di fatto, le competono e con
un effetto dirompente il cui risultato sarà positivo solo se
questo fenomeno verrà adeguatamente gestito mediante una nuova
legge.
La sua storia è, al riguardo, indicativa. Nata come legge
intitolata "Norme per l'installazione degli impianti" quindi
finalizzata alla sola installazione, si è evoluta passando al
titolo "Norme per la sicurezza degli impianti" legando la
sicurezza alla presenza di un minimo di regolamentazione
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per la progettazione e per le verifiche, invece che per
la sola installazione.
Con il regolamento di attuazione, emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, si è fatto
poi un ulteriore passo in avanti, in quanto la stesura è stata
finalizzata alla sicurezza del cittadino nella veste di utente
di questi impianti.
Quindi essa ha avuto una sua evoluzione riempiendosi,
strada facendo, di contenuti e finalità ben più importanti di
quanto non fossero quelli iniziali ed una fase applicativa
caratterizzata dallo stesso fenomeno evolutivo.
Tutto questo sta creando una forte aspettativa nei
confronti dell'adeguamento della legge. Per cui è riduttivo
cercare di rispondere con interpretazioni o integrazioni
parziali, mentre è idonea una revisione organica e completa,
articolo per articolo.
Bisogna, quindi, fare in modo che essa abbandoni la
connotazione di "legge tampone", che ha attualmente, per
assumere quella di legge quadro sulla sicurezza impiantistica,
intesa come diritto del cittadino utente all'utilizzo sicuro
degli impianti in qualsiasi luogo si trovi e in qualsiasi
veste operi.
Un processo di revisione come quello che si ritiene di
attuare deve trovare fondamento su quanto prodotto sino ad
ora, che è da ritenersi rilevante, considerato che oltre la
legge ed il regolamento sono stati emanati tre decreti
ministeriali ed alcune importanti circolari, senz'altro non
esaustivi, stante l'evoluzione continua delle problematiche
connesse con la legge, ma comunque importanti per la sua
applicazione. Quindi patrimonio da migliorare e non da
vanificare. Principio a cui ci si attiene nella presente
proposta di legge e che si auspica debba valere anche per la
revisione del regolamento di attuazione che deve essere
occasione di miglior applicazione della legge e non di
inopportune revisioni corporative.
Articolo 1. - Scopo, oggetto e competenze.
Ambito di applicazione.
Allo stato attuale il diritto alla sicurezza del
cittadino utente nell'utilizzo degli impianti, in qualsiasi
luogo egli si trovi, è sancito dalla legge per i soli impianti
elettrici. Ne discende che, per tutti gli altri, si deve
realizzare l'estensione dell'ambito di applicazione. In tal
modo tutti gli impianti indicati all'articolo 2 avranno lo
stesso ambito, peraltro completo in quanto comprendente il
civile, l'industriale, il commerciale, il terziario e gli
altri usi.
Competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel far questo non può essere ignorato che si entra
nella sfera di competenza di altri Ministeri che non sono
quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a cui
è stato delegato il compito della stesura del regolamento e,
di fatto, della gestione. Per evitare conflitti di competenza
ma, soprattutto, per significare che la presente proposta di
legge è finalizzata alla sicurezza del cittadino, si propone
che la relativa competenza debba essere affidata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Delega di competenze alla regione.
L'esperienza applicativa della legge n. 46 del 1990 ha
fatto individuare nell'efficacia delle verifiche l'aspetto più
negativo dovuto all'inadeguatezza del testo, alla scarsa
volontà di rendere efficace questa importante funzione ed alla
mancanza di un organismo autorevole di coordinamento. In
coerenza con l'articolo 117 della Costituzione che consente
alla legge della Repubblica di demandare alle
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regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione,
nei vari articoli della presente proposta di legge, quando se
ne ravvisa la necessità, verranno delegati compiti specifici
alla regione, tutti logicamente rientranti nel disegno
strategico delle verifiche.
Osservatorio sulla sicurezza.
In particolare, per quanto riguarda la funzione di
coordinamento, si delega la regione a costituire un
osservatorio sulla sicurezza degli impianti tecnici, i cui
compiti e composizione sono illustrati all'articolo 20.
Scopo della proposta di legge.
Inoltre va tenuto conto che tutte le leggi attualmente in
vigore per la sicurezza tutelano, nella stragrande
maggioranza, il cittadino in quanto lavoratore, a parte alcune
leggi specifiche per nulla esaustive. La legge n. 46 del 1990,
con quanto proposto, verrebbe ad essere la sola legge organica
che tutela la sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti
ritenuti pericolosi in qualunque veste egli si presenti ed in
qualsiasi ambito si trovi, attribuendogli anche specifici
obblighi.
Oggetto della proposta di legge.
Proprio in relazione a ciò, si propone di anteporre
all'elenco degli impianti ed all'ambito di applicazione
l'oggetto della presente proposta di legge, cioè il
comportamento che devono tenere tutti coloro che, a vario
titolo, hanno a che fare con la realizzazione e la gestione
degli impianti e, più in particolare, i diritti e gli obblighi
del committente, dell'amministratore, del gestore degli
impianti; i requisiti tecnicoprofessionali che devono
possedere i progettisti, gli installatori ed i verificatori;
le norme e le leggi tecniche e le procedure da seguire per la
realizzazione degli impianti ed i comportamenti della pubblica
amministrazione.
Tutela della sicurezza.
Chiarito con lo stesso titolo che il fine è la sicurezza
del cittadino nell'uso degli impianti, va però definito un
punto attualmente controverso circa il risultato che si vuol
attualmente perseguire, stabilendo che il funzionamento degli
impianti non rientra nelle finalità primarie della presente
proposta di legge, a meno che il mancato funzionamento non
comporti pericoli per il cittadino. Quindi solo questo mancato
funzionamento è sanzionabile ai sensi della presente proposta
di legge. Fermo restando che il rispettare il principio della
realizzazione a regola d'arte, sia pure ai fini della
sicurezza, ha indubbiamente come effetto indotto anche un
impianto funzionante.
Tutela dell'igiene e della salute nell'uso degli
impianti.
Anche se la questione è stata già dibattuta durante la
stesura del regolamento di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, non si è mai
chiarito se la sicurezza debba essere intesa in senso generale
e quindi che in essa debba rientrare anche la sicurezza per
l'igiene e contro la contaminazione nell'uso degli impianti
indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2
dell'elenco degli impianti soggetti alla presente proposta di
legge. Con la modificazione dell'oggetto e del fine della
legge, si stabilisce che vi rientrano anche la sicurezza per
l'igiene e contro la contaminazione.
Tutela dell'incolumità e del patrimonio.
Per lo stesso motivo di cui al punto precedente, si
includono, tra quelli soggetti, anche gli impianti
antintrusione, in
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quanto il loro mancato funzionamento può comportare,
senz'altro, un danno e probabilmente un pericolo per
l'utente.
Gestione integrata degli impianti.
Per le considerazioni fatte sinora ne discende che anche
gli impianti di gestione integrata degli edifici vengono
considerati nella presente proposta di legge in quanto, tra le
altre, essi gestiscono proprio quelle funzioni antincendio,
rilevamento gas, antintrusione, considerate singolarmente.
Costante adeguamento.
Inoltre, si ritiene che la sicurezza del cittadino
dipenda, oltre che dall'installazione, ampliamento,
trasformazione e manutenzione a regola d'arte, anche
dall'adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa, con
particolare riferimento a quella di sicurezza.
Commissione per la stesura del regolamento.
Partendo dal presupposto che una revisione della legge
n. 46 del 1990 dovrà comportare una analoga operazione per il
suo regolamento di attuazione, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, si precisa sin
dall'inizio che la sua stesura è affidata ad apposita
commissione permanente composta da membri di comprovata
capacità di cultura tecnica e legislativa, tutti nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale
regolamento è uno strumento importantissimo per la reale
applicazione della proposta di legge. Le competenze ed i
compiti di tale commissione sono definiti all'articolo 18.
Articolo 2. - Impianti soggetti ed ambito di
applicazione.
Aziende installatrici con requisiti per tutti gli
impianti.
Relativamente agli impianti e, più in particolare,
all'estensione dell'ambito, si ritiene opportuna una
equiparazione di tutti gli altri impianti con quelli
elettrici. In primo luogo come logica conseguenza del fatto
che si propone la presente proposta di legge come legge quadro
della sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti, in
qualunque luogo si trovi e, poi, per evitare la
discriminazione tra installatori. Allo stato attuale, infatti,
per una serie rilevante di impianti ed in un ambito molto
vasto, tale figura può operare senza dover dimostrare nulla
circa i requisiti. Con il testo proposto si viene ad
eliminare, per questi impianti ed in determinati ambiti, il
deprecabile fenomeno dell'abusivismo che è stato, di fatto,
quello che si voleva eliminare, per primo, con la legge n. 46
del 1990.
Inizio e luogo dell'impianto.
Per quanto riguarda il luogo dove si applica la presente
proposta di legge, nel testo si considerano sia gli edifici
sia gli immobili, essendo quest'ultimo termine più confacente
alle attività produttive, commerciali e terziarie. Per quanto
riguarda il punto di inizio dell'impianto nella presente
proposta di legge si considerano sia il punto di consegna
dell'ente fornitore sia i punti di fornitura da sistemi di
produzione o di stoccaggio gestiti direttamente dall'utente.
Inoltre, si elimina dal testo precedente la frase "all'interno
degli edifici" in quanto gli impianti soggetti sono quelli a
valle del punto di consegna e possono, indifferentemente,
essere all'interno quanto all'esterno, purché asserviti ad
edifici ed immobili.
Altri impianti.
In base alle considerazioni sulle finalità della
presente proposta di legge si aggiunge all'elenco dell'attuale
legge n. 46 del 1990 un'ulteriore categoria d'impianti
operanti nell'ambito della sicurezza di rilevazione fumi, gas,
di antintrusione e di furto, di gestione integrata.
Definizione degli impianti soggetti.
Fermo restando che gli impianti produttivi non sono
regolati dalla presente proposta di legge, si ritiene
opportuno
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demandare al regolamento il compito di rivedere la
consistenza degli impianti soggetti, affinché sia chiaro dove
inizia e dove termina quell'impianto la cui realizzazione è
sottoposta agli obblighi della presente proposta di legge.
Utenze da inserire nella proposta di legge.
Alla luce dell'esperienza applicativa della legge n. 46
del 1990, per la definizione degli impianti data dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, vengono ad
essere escluse alcune tipologie, senz'altro più di
utilizzazione che di distribuzione, che per la loro
collocazione sono di facile contatto con l'utenza non
specializzata, in particolare minori e quindi potenziali fonti
di pericolo. Solo un esame specifico, impianto per impianto,
può far ben individuare quei casi di utenze che è opportuno
siano oggetto della presente proposta di legge - così come lo
è la distribuzione principale che le alimenta - e la cui
individuazione è demandata al regolamento. Si tenga conto che
con l'attuale interpretazione parte della centrale termica,
nonché i cancelli elettrici o altri servizi elettrici del
condominio, sono fuori dalla applicazione della legge n. 46
del 1990 nonostante vengano a trovarsi alla portata di
tutti.
Articolo 3. - Soggetti abilitati.
Imprese installatrici.
Per quanto riguarda le imprese installatrici viene
conservato il testo preesistente, tranne che per la funzione
della manutenzione.
Imprese di manutenzione.
Va preso atto che esistono ditte che svolgono
esclusivamente attività di manutenzione, per cui si ritiene
opportuno che esse abbiano un riconoscimento specifico; fermo
restando che la stessa possibilità deve essere concessa anche
per le ditte di installazione. Naturalmente l'impegno tecnico,
le conoscenze e soprattutto le specializzazioni nei due casi
sono diverse. Inoltre, assieme al riconoscimento specifico,
potrebbe essere opportuno fornire loro la possibilità di
intervenire in modo più ampio ed organico in relazione a
questo servizio. Si pensi, ad esempio, alle aziende
costruttrici di apparecchi a gas che già prevedono programmi
di manutenzione dei propri prodotti: tali aziende potrebbero
benissimo, e con innegabile competenza tecnica e gestionale,
essere intenzionate ad estendere il programma di manutenzione
a tutto l'impianto gas a cui gli apparecchi vanno a
collegarsi, così da migliorare la qualità del servizio offerto
al cliente. Ciò può attuarsi consentendo a queste aziende di
assumere i connotati di azienda anche installatrice,
limitatamente agli interventi di adeguamento e di manutenzione
su impianti già esistenti. Quindi, tutte le volte che nella
proposta di legge compare, accanto alle altre funzioni, quella
della manutenzione, essa deve essere o in aggiunta a queste o
a sé stante come funzione operativa.
Uffici tecnici interni non del settore.
Relativamente alla definizione dei soggetti abilitati
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed
alla manutenzione degli impianti, è necessario far chiarezza
dal punto di vista legislativo. Questo perché, durante i
lavori parlamentari di stesura della legge n. 46 del 1990, il
comma 2 dell'articolo 1 subì una radicale modificazione. Prima
questo comma escludeva dall'applicazione della legge le
attività produttive, successivamente l'impostazione del comma
venne ribaltata imponendo il rispetto della legge, sia pure
per i soli impianti elettrici, nell'ambito produttivo, in
quello commerciale, nel terziario e negli altri usi.
Nel far questo il legislatore non ha tenuto conto del fatto
che nell'industria,
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nel commercio, nel terziario, sia per il privato sia per il
pubblico, esistono uffici interni preposti all'impiantistica,
nello specifico elettrica, e che quindi poteva non aver senso
per tutti questi rivolgersi ad installatori esterni sia per
ragioni di tempestività di intervento, sia per la
specializzazione e la conoscenza necessari per questi
specifici impianti. Il problema è stato in qualche modo
risolto con circolari ministeriali, pur a fronte di un parere
non favorevole del Consiglio di Stato, che fece eliminare dal
regolamento un riferimento esplicito a questa possibilità,
lasciandone però uno implicito su cui si basarono le suddette
circolari ministeriali. In ogni caso la questione,
legislativamente parlando, resta per lo meno incerta, per cui
si ritiene opportuno codificarla per legge.
Diversità di adempimenti.
Si tiene conto del fatto che l'equiparazione a tutti i
livelli con le imprese di installazione esterne per requisiti
e adempimenti non è opportuna, per cui la situazione è
distinta nei due casi:
imprese del settore dell'installazione;
aziende non installatrici ed enti ed organizzazioni con
propri uffici tecnici interni.
Per cui in tutti gli articoli che abbiano attinenza, in
qualche modo, con l'installazione, si faranno, se necessario,
delle differenziazioni tra i due casi citati.
Nel prosieguo il secondo caso verrà definito con: uffici
tecnici interni non del settore.
Responsabile tecnico solo dipendente.
A) imprese del settore:
qualora il titolare dell'attività non possegga i necessari
requisiti, il suo preposto deve diventare, se non lo è già,
dipendente dell'impresa. Al riguardo, infatti, a seguito di
una incertezza della legge attuale, non fugata da specifica
circolare ministeriale, vi sono dei liberi professionisti che,
ottenuti i requisiti, svolgono, o si offrono per svolgere,
l'attività di preposto. Al di là del fatto che questo non
assicura la continua e necessaria presenza, l'attestato dei
requisiti diventa come un titolo professionale che, aggiunto
al diploma di scuola secondaria di secondo grado o alla
laurea, aumenta le possibilità operative nel campo delle
libere professioni;
B) uffici tecnici non del settore:
anche il responsabile tecnico di questi uffici deve
esercitare questa funzione in qualità di dipendente della
ditta o dell'ente, per evitare che, come accade adesso, liberi
professionisti svolgano la loro attività di responsabili
tecnici anche per più ditte e comunque senza la necessaria
continuità di presenza presso la ditta di competenza. In
particolare, poi, la presenza continuativa del responsabile
tecnico è il presupposto fondamentale per giustificare
l'utilizzo di uffici tecnici interni in quanto solo con tale
presenza si ottengono quella tempestività e specificità
d'intervento che non possono, invece, essere garantite da una
ditta esterna del settore e, a maggior ragione, da un preposto
libero professionista.
Inoltre si ritiene quantomai inopportuno che singole
persone chiedano il riconoscimento dei requisiti a sé stante,
come se fosse un attestato qualsiasi. Di conseguenza si
demanda al regolamento di stabilire le procedure per
l'ottenimento dei requisiti affinché vi sia, sin dal momento
della richiesta, un esplicito riferimento, e quindi
collegamento, con l'impresa del settore presso la quale si
andrà ad operare.
Analogamente si delega al regolamento il compito di
definire nei dettagli le procedure che devono essere seguite
affinché la persona, che chiede i requisiti in quanto tale,
sia vincolata in qualche modo all'impresa per la quale
svolgerà, come dipendente, l'attività di responsabile
dell'ufficio tecnico interno non del settore, qualora non lo
sia già.
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Articolo 4. - Requisiti tecnico-professionali per le
imprese di installazione e per gli uffici tecnici interni non
del settore.
Definizione puntuale delle lauree e dei diplomi.
Per uscire dagli equivoci della laurea in materia
specifica e del diploma di scuola secondaria superiore di
specializzazione e non entrare in definizioni degli stessi
troppo particolari che potrebbero escludere nuove lauree o
diplomi, si ritiene opportuno caratterizzare gli aggettivi
"tecnica e specifica o di specializzazione relativa"
legandoli, in linea generale, alla presenza nel corso di
studi, che ha portato al conseguimento della laurea o del
diploma, di almeno quattro materie tecniche omogenee alla
categoria di impianti nella quale si intende operare. Al
riguardo si affida al regolamento il compito di entrare nel
merito identificando sia le lauree e i diplomi che
corrispondono a questa caratteristica sia quelli che, pur non
potendo rispettare il disposto, hanno comunque attinenza con
l'impianto per cui si chiedono i requisiti. Questo perché non
sempre vi è un rapporto diretto tra specializzazione di laurea
e diplomi di istituto tecnico industriale e/o discipline
tecniche specifiche e impianto di cui si chiedono i
requisiti.
Uffici tecnici interni: esame attitudinale.
Come già preannunciato, per quanto attiene i requisiti
tecnico-professionali, si suddivide la questione in due parti.
Una relativa agli addetti delle imprese installatrici, l'altra
ai responsabili degli uffici tecnici non del settore.
In pratica, fermo restando che i requisiti di base sono gli
stessi in entrambi i casi, per i responsabili degli uffici
tecnici non del settore, si ritiene opportuno che vi sia una
domanda documentata per l'accertamento dei requisiti ed un
colloquio attitudinale.
L'esigenza nasce dal fatto che mentre in parte di queste
aziende ed enti, da anni, sono effettivamente in attività
uffici tecnici addetti all'impiantistica interna, quindi di
assoluta garanzia, in altre, solo a seguito degli adempimenti
della legge n. 46 del 1990, si sono inventati questi uffici
tecnici interni, facendo assumere la responsabilità di
preposto a giovani laureati, privi del tutto di esperienza, o
a praticoni che operavano saltuariamente sugli impianti,
eludendo, di fatto, lo spirito della legge che è quello del
controllo esterno all'impresa, richiamato dal Consiglio di
Stato durante l'esame del regolamento di attuazione della
legge.
Con l'introduzione di un colloquio attitudinale, a supporto
del possesso dei requisiti, si effettua senz'altro il suddetto
controllo esterno. Le aziende e gli enti dotati di uffici
tecnici effettivi potranno continuare ad avvalersene, in
quanto la loro presenza, precedente alla legge n. 46 del 1990,
è la dimostrazione dell'attenzione agli impianti e
dell'assoluta necessità di avere un intervento rapido ed
efficace perché specialistico ed il controllo qui stabilito
sarà, di fatto, formale. Le altre aziende che già in passato
utilizzavano imprese esterne, continueranno a farlo, senza
essere tentate di inventarsi propri uffici tecnici solo per
eludere gli adempimenti della legge. Quelle che riterranno di
volerlo fare, dovranno sottostare, invece, a procedure di
controllo rigorose.
Riesame dei certificati di riconoscimento per i
responsabili degli uffici tecnici non del settore.
Si ritiene, inoltre, opportuno annullare quanto fatto in
precedenza relativamente al riconoscimento dei requisiti per i
responsabili degli uffici tecnici interni non del settore,
stante la situazione attuale sulla interpretazione di laurea
in materia tecnica specifica, la figura del preposto
dipendente o meno e così via e soprattutto, in funzione del
fatto che l'estensione a questi organismi è avvenuta per
circolare andando, probabilmente per le ditte senz'altro per
gli enti, in contrasto con la legge.
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Libera professione.
Un altro punto preso in considerazione è quello di
includere, per i soli diplomati (in quanto i laureati
specifici non hanno impedimenti di sorta per accedere a questa
professione) la possibilità di essere assunti come preposti
all'impiantistica provenendo da una esperienza di libera
professione nel settore della progettazione impiantistica;
previa domanda documentata che dovrà essere esaminata dalla
commissione per l'accertamento dei requisiti di cui
all'articolo 5.
Acquisizione di requisiti per operare in proprio.
Si reputa, infine, opportuno che l'acquisizione dei
requisiti per poter svolgere il ruolo di responsabile degli
uffici tecnici non del settore non implica necessariamente
l'acquisizione automatica dei requisiti che possano consentire
a tale preposto di poter svolgere, una volta sciolto il suo
rapporto di dipendenza con l'azienda di appartenenza, analoga
funzione in altra azienda.
Questo perché l'impiantistica può essere completamente
diversa e quindi anche le conoscenze e le competenze
necessarie. Per analogo motivo la possibilità di poter
svolgere un'attività di installazione in proprio o di preposto
in un'azienda del settore è anch'essa condizionata alla
presentazione di una domanda documentata ed al superamento di
un colloquio presso la commissione per l'accertamento dei
requisiti.
Articolo 5. - Accertamento dei requisiti
tecnico- professionali.
Unica commissione.
Ormai, a più di quattro anni dalla promulgazione della
legge n. 46 del 1990, non ha più alcun senso l'esistenza di
due commissioni per l'accertamento dei requisiti di una
professione qual è quella dell'installatore che richiede,
comunque, le stesse competenze e capacità indipendentemente
dalla dimensione e ragione sociale dell'azienda installatrice.
Inoltre la composizione completamente diversa e la conseguente
disparità a livello di competenza hanno determinato in passato
situazioni del tutto discordanti che dimostrano non solo
l'inutilità ma addirittura il danno di due commissioni così
diverse.
Enti erogatori.
Si stabilisce che della commissione per l'accertamento dei
requisiti facciano parte tutti gli enti erogatori di servizi,
nello specifico dell'elettricità, del gas e dell'acqua, con un
proprio rappresentante.
Categorie più rappresentative.
Stante le incertezze al riguardo, dovute essenzialmente a
spinte corporative, per legge, si definiscono le associazioni
più rappresentative e gli ordini e collegi più significativi,
ai fini dell'installazione degli impianti. Per le associazioni
la rappresentatività è determinata dall'avere come iscritti
gli installatori di impianti. Mentre gli ordini e collegi più
significativi sono quelli che hanno, tra i propri iscritti, il
maggior numero di progettisti di impianti con i requisiti di
cui all'articolo 7.
Nomina regionale.
Considerando che l'accertamento dei requisiti è la
condizione di base per avere impianti sicuri, si demanda alla
regione il compito di nominare i componenti della commissione
per l'accertamento dei requisiti.
Sede in camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
Si ritiene, invece, che la sede della commissione debba
restare presso la camera di commercio, industria, artigianato
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ed agricoltura, in quanto è questo ente che continua a
rilasciare il certificato di acquisizione dei requisiti.
Accertamento dei requisiti per i responsabili degli uffici
tecnici.
La suddetta commissione, per quanto riguarda la valutazione
dei requisiti dei responsabili degli uffici tecnici interni
non del settore attraverso l'esame della documentazione ed un
colloquio orale, è integrata con rappresentanti delle
associazioni di categoria e da tecnici dell'associazione
addetti alla sicurezza e dell'associazione addetti alla
manutenzione industriale. Quindi l'acquisizione dei requisiti
è condizionata al superamento del colloquio con la suddetta
commissione. Anche il passaggio da una azienda non del settore
od ente ad altri identici è subordinato al superamento di un
colloquio presso la stessa commissione. Analogamente per poter
svolgere attività di installazione in proprio o di preposto in
azienda del settore.
Certificati di acquisizione dei requisiti.
In base all'esperienza fatta sugli attuali certificati di
riconoscimento, si ritiene opportuno proporre una loro
revisione che li porti ad essere più funzionali alla realtà
impiantistica. Questo perché tali certificati, nella
situazione attuale, sono stati redatti secondo la concezione
che vede l'attività di installazione da certificare
coincidente con l'elenco degli impianti di cui all'articolo 2.
In tal modo, per seguire tutte le varie possibilità
installative, soprattutto quelle codificate negli anni,
indipendentemente dalla qualifica d'origine, bisogna
effettuare percorsi tortuosi accorpando, non sempre
logicamente, parti di impianti di una lettera identificativa
dell'articolo 2 con un'altra o più altre, a seconda dei casi.
Si ritiene opportuno affidare al regolamento il compito di
identificare tutte le possibili figure professionali, che
possono scaturire dall'esame di ciascun impianto elencato
all'interno di ciascuna lettera, attribuendo un singolo
certificato per ogni funzione svolta, in coerenza con quanto
disposto all'articolo 3.
Certificati misti.
Con questa operazione si potranno quindi identificare anche
figure professionali che, pur facendo riferimento ad una
funzione installativa specifica, si vedono riconosciuta per
legge la possibilità di svolgere semplici operazioni
installative di altro tipo, assolutamente complementari a
questa.
Certificati per la sola manutenzione.
In coerenza con quanto affermato in precedenza, nei
certificati per la sola manutenzione vanno identificate e
quindi autorizzate tutte quelle operazioni di tipo
installativo che si ritiene soddisfino all'esigenza, in
precedenza espressa, di servizio completo sull'impianto
esistente svolto dalle aziende di sola manutenzione.
Modello e validità.
Si demanda al regolamento la definizione del testo dei
certificati, stabilendo che il relativo modello deve essere
indipendente da certificati relativi ad altre situazioni e con
validità temporale limitata. Al riguardo si stabilisce che la
validità, in termini di tempo, di questi certificati sia
definita dal regolamento in relazione alle modalità di
verifica della permanenza nel tempo dei requisiti in esso
attestati.
Articolo 6. - Progettazione degli impianti.
Centralità del progetto.
L'esperienza applicativa della legge n. 46 del 1990 ha
dimostrato la centralità della documentazione progettuale per
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l'utente in quanto garante della sicurezza e funzionalità del
suo impianto; per l'installatore in quanto guida autorevole
per il suo operare e perché egli assume delle responsabilità
sul progetto in relazione al rispetto delle norme installative
di sicurezza. Alla luce di tutto questo, anche in relazione
all'elevato grado di complessità raggiunto dagli impianti, si
ritiene che l'iscrizione agli albi professionali sia
condizione necessaria ma non sufficiente. La definizione
dell'ambito delle competenze, infatti, non può essere lasciata
alle leggi istitutive degli ordini e dei collegi perché troppo
datate nel tempo, cioè quando il livello tecnologico degli
impianti era estremamente basso e la loro diffusione oltremodo
limitata.
Requisiti tecnico-professionali per la
progettazione.
Nella convinzione che la sicurezza trova il suo fondamento
su studi coerenti e sull'esperienza pratica di un certo
livello, sulla conoscenza di norme tecniche molto spesso
complesse ed in rapida e continua evoluzione, si propone che
alla suddetta condizione di base si debba aggiungere il
possesso di specifici requisiti che dovranno essere accertati
da apposita commissione. Peraltro non si riesce a giustificare
che, per legge, l'accesso alla professione di installatore
richieda il possesso di specifici requisiti e che
l'inserimento negli elenchi dei liberi professionisti
verificatori avvenga dietro domanda documentata, mentre nulla
di tutto ciò debba avvenire per gli estensori del progetto che
è il documento su cui si basa l'installatore per l'esecuzione
ed il verificatore per il controllo.
Esigenza della sicurezza.
Si ritiene che condizionando l'esercizio della libera
professione di progettista al di sopra di determinati limiti,
al possesso di specifici requisiti, non si leda il principio
delle competenze professionali e quindi dell'esercizio della
libera professione. Questo perché il salvaguardare un
interesse generale della comunità, che è la sicurezza del
cittadino nell'uso degli impianti, è socialmente superiore
alla libertà di operare nell'ambito delle competenze generiche
previste per la progettazione. Oltretutto tale limitazione non
impedisce all'utenza di rivolgersi, al di sotto dei limiti,
per sua scelta ad un progettista, come peraltro avveniva per
molti impianti prima della promulgazione della legge n. 46 del
1990. Inoltre, stanti i limiti già stabiliti dal regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del
1991, in termini quantitativi, è comunque rilevante il numero
degli impianti in cui si può attuare liberamente la
progettazione senza dover necessariamente possedere quel
livello di capacità e di conoscenze che sono necessarie al di
sopra dei limiti. Fatto che può consentire ai giovani
professionisti di acquisire la necessaria competenza e quindi
dotarsi di quei requisiti che possono autorizzarli ad operare
negli ambiti regolati dalla presente proposta di legge.
Impianti di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 2.
In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, che
introduce tra i fini della presente proposta di legge anche la
sicurezza per l'igiene e contro la contaminazione, gli
impianti indicati alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 2, sono inseriti tra quelli sottoposti ad
obbligo di progetto.
Limiti di progetto.
Si ritiene opportuno modificare l'obbligo di progetto
condizionato solo al superamento dei limiti, in quanto non
sempre un valore numerico è la giusta discriminante tra
obbligo o non obbligo della progettazione. Vi possono,
infatti, essere situazioni impiantistiche tali che richiedono
comunque la progettazione ed altre
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dove, in effetti, si può ritenere opportuno il progetto solo
oltre un certo limite. In realtà lo scopo che si vuol
raggiungere, che è la realizzazione di un impianto a regola
d'arte, è condizionato dalla capacità dell'installatore di
affrontare determinate tematiche progettuali e di comprendere
e ben applicare normative specifiche. Sin dove si può
ritenere, ragionevolmente, che la sua professionalità sia
sufficiente, allora non deve sussistere l'obbligo di progetto;
in caso contrario questo limite va imposto. Di conseguenza,
per ogni categoria d'impianto, va tenuto conto del livello
medio della corrispondente categoria d'installazione, della
normativa emanata e della effettiva conoscenza della stessa,
dell'esistenza di pubblicazioni, guide, eccetera, che possono
aiutare gli installatori nel loro operare. Non si deve,
infatti, trascurare il fatto che obiettivamente la situazione
è ben diversa tra le varie categorie d'impianti.
Fasi progettuali.
Per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 2 il
progetto, in relazione ai fini che s'intendono perseguire,
viene suddiviso in quattro fasi che trovano corrispondenza
nella realtà. La documentazione progettuale viene così
suddivisa:
progetto iniziale;
progetto esecutivo;
progetto costruttivo;
progetto finale.
Si tratta di suddivisione che trova anche puntuale
riscontro in punti qualificanti della presente proposta di
legge.
Il progetto iniziale, con il suo contenuto - definito
attualmente nel regolamento e che, nella presente proposta di
legge, è inserito nel testo - attua il disposto della
contestualità, cioè della presentazione contestuale del
progetto edilizio e dei progetti impiantistici; presupposto
legislativo al principio tecnico della progettazione integrata
dell'edificio.
Il progetto esecutivo, invece, definisce l'impianto dal
punto di vista tecnico tenendo conto delle esigenze
tecnico-economiche del committente e che contiene anche il
computo metrico estimativo, in coerenza col principio sancito
dalla legge che il beneficiario è l'utente. In questa fase,
infatti, si dà una risposta tecnica alle sue esigenze
specifiche, fornendogli anche un costo presunto dell'impianto.
Inoltre, costituendo un riferimento dettagliato ed obiettivo
per la gara d'appalto, esso pone in piano di parità e quindi
di corretta concorrenzialità le ditte installatrici. A sua
volta, nel progetto costruttivo, elaborato dal progettista in
collaborazione con l'impresa nel rispetto del progetto
esecutivo, si definiscono i materiali scelti e, in relazione a
questi, i particolari costruttivi utilizzati per la
realizzazione dell'opera. Progetto che trova, tra le altre
cose, riscontro nella presente proposta di legge con la
responsabilità che la stessa attribuisce all'installatore
circa la scelta del materiale con il conseguente onere, da
parte sua, di stilare l'elenco dei materiali, come allegato
alla dichiarazione di conformità. Si tratta, in sostanza, di
una rielaborazione dei progetti esecutivo e costruttivo,
aggiornata rilevando l'eseguito. Il progetto finale, come
stabilito dalla presente proposta di legge, dovrà assorbire
eventuali varianti in corso d'opera che sono anch'esse
sottoposte a progettazione.
Progetto da presentare.
Nulla vieta che il progetto che si presenta in comune tenga
già conto delle prime due fasi, quella preliminare e quella
esecutiva. Il progetto preliminare, in virtù del suo
contenuto, soddisfacendo le condizioni di legge, costituisce
il minimale per quanto riguarda l'obbligo della progettazione.
Ciò non toglie che, per loro scelta, il progettista ed il
committente presentino una documentazione progettuale più
ampia, allegando al progetto preliminare anche quello
esecutivo.
Pag. 12
Estensione dell'obbligo del progetto preliminare a tutti
gli impianti regolati da altre leggi.
Stante l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 tale
disposto si estende a tutti gli impianti per dare un contenuto
completo e soprattutto logico al principio della progettazione
integrata, che è sottinteso nel rispetto della contestualità
della presentazione di tutti gli elaborati di progetto. Si
ritiene che questo disposto non entri in contrasto con altre
leggi che impongono, per gli impianti di cui all'articolo 2,
obblighi di progetto preesistenti alla legge n. 46 del 1990 o
comunque che continuano a regolare la questione per successive
modificazioni in quanto, stante la definizione di progetto
preliminare, essa non contrasta con queste leggi che
richiedono progetti che sono esecutivi e costruttivi. Valga
per tutti l'esempio degli impianti più importanti elencati
all'articolo 1 e soggetti ad altra legge, la legge 9 gennaio
1991, n. 10, per il progetto, che sono quelli termici. Questa
legge prevede la presentazione del progetto dopo la
concessione edilizia e prima dell'inizio dei lavori. Stante
l'influenza che i contenuti progettuali hanno, soprattutto per
l'isolamento termico, questi progetti devono per forza essere
di tipo esecutivo-costruttivo, altrimenti non si potrebbe dare
inizio ai lavori. Quanto si rende obbligatorio, invece, con la
presente proposta di legge è il progetto preliminare della
parte impiantistica termica, che è quella rilevante ai fini
della sicurezza, e che, in base ai contenuti stabiliti, può
essere redatto al momento dell'attuazione della progettazione
integrata, senza problemi per tecnici dotati di effettivi
requisiti professionali.
Progettazione integrata.
Riprendendo il concetto della contestualità presente già
nel testo attuale, si ritiene opportuno codificare per legge
dei precisi adempimenti affinché, finalmente, si affronti con
la metodologia giusta la questione progettazione con
comportamenti ormai universalmente accettati ed ampiamente
consolidati in altre nazioni. La progettazione integrata è
ormai una esigenza non più prorogabile in quanto è necessario
porre fine al modo raffazzonato con cui troppo frequentemente
si procede nella progettazione. Modo del tutto insensibile ad
esigenze di efficienza, funzionalità e sicurezza. Sin dalla
fase progettuale invece l'edificio deve essere progettato in
funzione delle esigenze impiantistiche e gli impianti
progettati in funzione delle esigenze e della sicurezza di
coloro che in questi edifici vanno a vivere o ad operare.
Controllo formale del tecnico comunale.
Infine, svolgendo l'amministrazione comunale e, nello
specifico, il tecnico comunale, un ruolo importante in
relazione al rispetto della legge, si codifica quanto di fatto
la diligenza e la professionalità di questi tecnici già attua,
ovvero l'esame formale ma puntuale della pratica per accertare
che quanto prescritto dalla legge sia effettivamete presente.
Si esclude naturalmente un esame di merito, essendo questo un
compito specialistico che normalmente non può essere assolto
dai tecnici comunali e che, in ogni caso, attiene al sistema
delle verifiche. A questo proposito il tecnico comunale,
incaricato di istruire la pratica, se ravvisa aspetti non
chiari circa la documentazione progettuale dovrà inviare il
progetto per una verifica di merito alla commissione tecnica
di verifica dei progetti e della documentazione tecnica della
dichiarazione di conformità.
Controllo degli enti di verifica.
Per quanto riguarda gli altri enti di verifica essi devono
controllare la rispondenza del progetto a quanto stabilito
dalla legge. Qualora ravvisassero situazioni di grave
inadempienza devono tenere analogo comportamento.
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Articolo 7. - Requisiti tecnico-professionali per la
progettazione.
Requisiti per la progettazione.
Riprendendo i concetti già espressi si ritiene opportuno
che vengano stabiliti dei requisiti tecnico-professionali per
la progettazione che si dovranno basare, oltre che
sull'iscrizione agli albi professionali, nell'ambito delle
rispettive competenze, anche sulla dimostrazione di una
pratica lavorativa nel settore della progettazione mediante
presentazione di un curriculum professionale.
Commissione.
Il riconoscimento dei requisiti sopra citati è
attribuito ad una commissione nominata dalla regione, perché
tale funzione è basilare per la sicurezza, costituita da
rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, che
dovranno nominare loro rappresentanti operanti nell'attività
di progettazione, e da docenti di istituti tecnici ed
universitari. Tale commissione avrà la facoltà di chiedere
ulteriori documentazioni e tutti i chiarimenti del caso, onde
accertare l'effettiva capacità professionale nel settore.
Aventi diritto.
Avranno diritto a chiedere i requisiti tutti coloro che
sono iscritti agli ordini ed ai collegi da un certo numero di
anni; tali requisiti si ritiene che debbano essere diversi per
i laureati e per i diplomati.
Articolo 8. - Installazione e manutenzione degli
impianti.
Migliore definizione di esecuzione a regola d'arte.
Il testo originale della legge n. 46 del 1990, per il primo
periodo del comma 1, viene mantenuto sostanzialmente invariato
con l'aggiunta di una precisazione, attualmente inserita nel
regolamento di attuazione, sulla definizione di regola d'arte
degli impianti in considerazione di alcuni equivoci di
interpretazione della legge.
Ulteriori definizioni regolamentari.
Si dà mandato al regolamento di indicare più compiutamente
le norme, le leggi italiane e comunitarie che fanno ritenere i
materiali, i componenti e gli impianti a regola d'arte.
Interruttore differenziale ed impianto di terra.
Per quanto riguarda l'obbligo dell'installazione
dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità assieme
all'impianto di terra, si ritiene che non sia opportuna la sua
presenza in una proposta di legge che detta norme di
comportamento e che quindi non deve entrare in disposizioni
tecniche specifiche che, col tempo, potrebbero venire superate
dall'evoluzione tecnologica, determinando un inutile
contenzioso tra la legge e le future norme tecniche.
Analoghi dispositivi per gli altri impianti.
Inoltre, soprattutto con l'estensione dell'ambito di
applicazione di tutti gli impianti, almeno per equità,
bisognerebbe ricercare l'esistenza di dispositivi di analoga
importanza ai fini della sicurezza anche per questi al fine di
imporne l'obbligo d'uso per legge.
Direttiva al regolamento.
Non può essere trascurata l'importanza che ha avuto e
continua ad avere la prescrizione citata inserita nella legge.
Per conciliare la situazione si affida al regolamento
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il compito di definire meglio gli obblighi di
installazioni di apparecchiature o di componenti specifici che
possano, più di altri, dare un contributo alla sicurezza,
accennando, per legge, che si fa specifico anche se non
esaustivo riferimento agli interruttori differenziali, ai
rilevatori di gas, di fumo e, naturalmente, a quant'altro la
tecnologia metta a disposizione per garantire maggiore
sicurezza nell'uso degli impianti.
Adeguamento degli impianti.
Viene conservato l'obbligo dell'adeguamento degli impianti
alla regola dell'arte con le eccezioni considerate al comma 5
e con l'obbligo di cui al comma 6. Inoltre per gli stessi
impianti sussiste l'obbligo di cui al comma 7.
Norma transitoria e non solo per gli impianti
elettrici.
Per quanto attiene l'obbligo dell'adeguamento degli
impianti preesistenti, e più in particolare per quelli
elettrici e per il solo ambito civile, è a tutti noto
l'elevato numero di impianti non a norma, specialmente per
mancanza dell'impianto di terra. Nel contempo non va
trascurato il fatto che tale adeguamento richiede un costo non
indifferente ed un certo disagio. Al riguardo, si è ritenuto,
con il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 447 del 1991, di stabilire delle condizioni
particolari di adeguamento che da molti sono ritenute in
contrasto con la legge. Al di là delle opinioni resta il fatto
che l'installatore non riesce ad avere quella tranquillità
necessaria circa le sue responsabilità qualora adegui secondo
regolamento. E' quindi opportuno che venga ripristinata, al
riguardo, la certezza del diritto, perché risulta loro
oltremodo difficile recepire il concetto della gerarchia tra
le norme e che il rispetto di una legge dello Stato possa
comportare delle responsabilità per contrasti tra legge e
regolamento. Per far questo è necessario che la legge dia
specifico mandato al regolamento di poter affrontare e
risolvere casi come questo, in cui l'esecuzione a regola
d'arte non può essere rispettata del tutto. A questo punto
però va ricordato che l'obbligo dell'adeguamento è relativo a
tutti gli impianti. Di conseguenza le problematiche di
adeguamento, in termini di costo e disagio, che erroneamente
si considerano solo per gli impianti elettrici, sia pur
civili, vengono a riguardare anche altri impianti. Pertanto si
inserisce nella presente proposta di legge il mandato al
regolamento di individuare tutti quei casi in cui, a fronte di
difficoltà obiettive che impedirebbero l'adeguamento completo,
è possibile effettuare questa operazione in difformità
all'esecuzione degli impianti a regola d'arte.
Il tutto però a determinate condizioni:
a) in ambito civile, ma non in altri ambiti.
Innanzi tutto si ritiene che la possibilità di effettuare
adeguamenti sugli impianti in difformità dalla regola d'arte
ma in conformità a quanto stabilito dal regolamento debba
valere solo nell'ambito civile, cioè nell'abitativo dove
possono trovare fondamento le difficoltà economiche e di
programmazione di questi lavori;
b) con l'esclusione delle parti condominiali. Si
ritiene, parimenti, che le motivazioni economiche e di disagio
non abbiano senso per la parte condominiale comune, per cui
tale parte resta oggetto di adeguamento a regola d'arte;
c) con la possibilità a termine. Nel contempo la
possibilità di adeguare secondo le disposizioni regolamentari,
piuttosto che a regola d'arte, è comunque una situazione a
termine. Per questo si dà mandato al regolamento di stabilire,
per ogni tipo di adeguamento che viene a regolamentare, dei
termini, anche differenziati, entro i quali si deve effettuare
l'adeguamento completo, nel pieno rispetto della regola
d'arte.
Adeguamento continuo alle norme di sicurezza.
Per evitare che nel tempo si ripetano le condizioni che
hanno determinato la promulgazione della legge n. 46 del 1990,
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si propone anche che l'adeguamento degli impianti ai fini
della sicurezza avvenga in modo dinamico, nel senso che ogni
qual volta viene emanata una nuova norma tecnica finalizzata
alla sicurezza si intervenga sugli impianti adeguandoli di
conseguenza.
Delega alle norme tecniche.
Poiché l'evoluzione normativa segue regole che non
sempre trovano nella sicurezza il motivo principale e affinché
l'adeguamento continuo alle norme non diventi un'operazione
non programmabile, ma piuttosto basata sulla casualità e
l'imprevisto, si ritiene opportuno che la legge deleghi alle
norme tecniche il compito di definire, in termini di tempo, la
validità delle norme precedenti rispetto quelle nuove, ai fini
della sicurezza.
Documentazione tecnica probante.
Con la presente proposta di legge viene resa
obbligatoria, nell'ambito dell'obbligo più generale
dell'adeguamento, la redazione, qualora già non esista, o
un'integrazione se necessaria, di una documentazione tecnica
costituita da schemi, disegni planimetrici, relazione tecnica,
che rappresenti fedelmente la situazione impiantistica. In tal
modo si pongono le condizioni affinché i soggetti interessati
possano effettivamente ottemperare a quanto stabilito dalla
presente proposta di legge senza che essi debbano attribuirsi
compiti, oneri e responsabilità che, invece, competono al
committente. Si fa specifico riferimento al progettista e/o
installatore che abbiano ad intervenire su un impianto
esistente per ampliamenti, trasformazioni, manutenzioni
rispettando i disposti della legge ed ai responsabili delle
verifiche che hanno assoluta necessità di trovare questo
documento fondamentale.
Articolo 9. - Agevolazioni fiscali.
Agevolazioni fiscali.
Relativamente all'obbligo dell'adeguamento, si ritiene
opportuno prevedere agevolazioni fiscali. Se è pur vero che la
realizzazione degli impianti a regola d'arte era da tempo
obbligatoria, poco o nulla è stato fatto, legislativamente,
per rendere operativo questo disposto regolando le attività
professionali connesse. Inoltre, essenzialmente
nell'abitativo, vi sono molti impianti ancora funzionanti
realizzati prima che fossero emanate le leggi per l'elettrico
e per il gas che imponevano la regola d'arte. Inoltre, sino
alla legge n. 46 del 1990, non esisteva, sempre
nell'abitativo, alcun obbligo per il cittadino di mantenere
adeguati gli impianti all'evoluzione normativa. Obbligo di
adeguamento che, anche se non unanimemente, è ritenuto essere
contenuto all'interno del decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, per tutti i casi in cui si
configuri un rapporto di lavoro dipendente ma che, oltre che
contestato, è anche largamente disatteso stante l'inefficacia
delle verifiche istituzionali.
Solo con la promulgazione della legge n. 46 del 1990 la
situazione dal punto di vista legislativo è più chiara.
L'adeguamento degli impianti è diventato un obbligo entro una
data specifica. Con la presente proposta di legge tale
adeguamento diventa addirittura continuato, seguendo
l'evolversi della normativa. Quindi una responsabilità
pubblica, per carenza di norme, di leggi e di controlli esiste
accanto a quella del singolo cittadino. Questo comporta, ad
avviso dei proponenti, che lo Stato, nel momento in cui mette
in essere l'obbligo dell'adeguamento, deve introdurre forme di
incentivo economico per questa operazione che, in molti casi,
comporterà un costo non indifferente, che si individua nelle
agevolazioni fiscali.
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Ruolo della regione.
In merito ai sostegni economici, si può suggerire all'ente
regione coinvolto direttamente in questa proposta di revisione
per quanto attiene la tenuta del fondo economico per le
verifiche ed il relativo coordinamento, come emergerà dai
successivi articoli, di attuare, attraverso la legislazione
regionale, misure di sostegno economico in favore delle
aziende che attuano l'adeguamento degli impianti.
Impulso ad un settore produttivo fondamentale.
Tali azioni, ad avviso dei proponenti, si inquadrano anche
come incentivo alla produzione, quindi allo sviluppo di un
settore fondamentale dell'industria italiana come quello
impiantistico, inteso come aziende produttrici di componenti
d'impianto, aziende installatrici, aziende di distribuzione,
studi di progettazione e così via. Qualora l'adempimento
dell'obbligo dell'adeguamento fosse ottemperato come richiede
l'esigenza della sicurezza nell'uso degli impianti, tutto il
settore impiantistico ne ricaverebbe un rilevante beneficio.
Condizione fondamentale, però, per un vantaggio uniforme ed
equilibrato, è che l'adeguamento non si limiti al civile,
interessando lo stesso solo determinate aziende di
installazione e specifici e limitati prodotti, ma piuttosto
riguardi anche gli altri ambiti dove l'entità del fenomeno è
tale da interessare una gamma produttiva, installativa e
progettuale molto più vasta.
Articolo 10. - Finanziamento delle attività di
normazione tecnica e di verifica.
Finanziamento dell'attività di verifica.
Se da un lato è necessario finanziare la normazione tecnica
in quanto la realizzazione degli impianti a regola d'arte,
cioè in conformità a norme sempre più puntuali e chiare, è il
presupposto fondamentale per la sicurezza, non meno importante
è il finanziamento delle verifiche. Uno dei punti che rendono
impraticabile questa importante funzione è l'aspetto
economico. Nella forma attuale la legge non prevede in alcun
modo chi debba pagare questa operazione che si ritiene
fondamentale per la corretta applicazione della legge stessa.
Quattro anni di applicazione hanno chiaramente evidenziato
l'assoluta necessità delle verifiche, per cui si ritiene di
dover provvedere per legge, anche perché con le verifiche si
esercita una azione preventiva contro gli infortuni più
efficace di quanto possa essere la pur importante attività di
normazione tecnica.
L'ambito civile.
Come emergerà in seguito, il finanziamento dovrà essere
finalizzato alle verifiche in quegli ambiti e su quegli
impianti dove non si effettuano già controlli per legge, in
quanto questi ultimi sono codificati per quanto riguarda il
diritto di accesso, l'identità di colui che deve pagare i
controlli e quanto deve essere versato. Di conseguenza il
finanziamento sarà essenzialmente, anche se non
esclusivamente, finalizzato alle verifiche nei luoghi di
vita.
Provenienza dei contributi.
Al riguardo si prevedono tre forme di contribuzione.
La prima ricavata dal contributo Inail per i motivi sopra
addotti, la seconda dal contributo dello stesso committente il
quale dovrà versare una quota all'ente regione, finalizzata
alle verifiche, la terza fornita dai ricavati delle sanzioni
amministrative.
Gestione del fondo.
Il fondo reso disponibile sarà gestito dall'ente regione
che, ai sensi dell'articolo 14, ha il coordinamento delle
verifiche.
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Come sarà meglio precisato parlando delle verifiche, il
comune dovrà avere compiti decisionali ed operativi sul suo
territorio, facendo riferimento, per quanto attiene tutto il
discorso organizzativo generale, all'ente regione.
Articolo 11. - Dichiarazione di conformita.
Punto qualificante.
La dichiarazione di conformità è uno degli adempimenti più
qualificanti della presente proposta di legge, allo stesso
livello del progetto, a cui di fatto è omogenea quando non
sussiste l'obbligo di progettazione.
Installatore, responsabile del prodotto impianto.
Per comprendere l'importanza ed il motivo per il quale è
esclusivamente l'installatore a dover firmare la dichiarazione
di conformità, va sottolineato che egli, per quanto attiene al
"prodotto" impianto, è contemporaneamente costruttore e
fornitore, quindi assomma in sé tutte le responsabilità che
riguardano queste due figure. Da ciò ne discende che non
poteva risultare diversa la concezione della dichiarazione di
conformità e della sua documentazione, l'unicità della firma,
l'assunzione, in prima istanza, della responsabilità del
progetto, dei componenti e dei materiali utilizzati. Tutte le
disposizioni sono contenute nella legge n. 46 del 1990 e nel
decreto ministeriale relativo al modello della dichiarazione
di conformità. Tale decreto, a parte qualche correzione, è
stato integralmente inserito nella presente proposta di legge,
in quanto idoneo a indicare le linee essenziali a cui ci si
deve attenere nella stesura del regolamento per quanto
riguarda questo importante documento.
Costo della redazione della documentazione tecnica.
Si ritiene opportuno codificare per legge che la stesura
della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità
è un servizio in più nei confronti della committenza, per cui
all'installatore deve essere riconosciuta come prestazione
professionale aggiuntiva a quella dell'installazione vera e
propria e quindi oggetto di retribuzione la cui entità sarà
stabilita per via regolamentare, sentito il parere delle
organizzazioni di categoria.
Contenuto della documentazione tecnica della dichiarazione
di conformità.
Recependo quanto contenuto nel decreto ministeriale, si
inseriscono nella presente proposta di legge i princìpi
fondamentali per la stesura della documentazione tecnica della
dichiarazione di conformità, lasciando al regolamento il
compito di entrare in particolari specifici, indicando per
ogni tipo di impianto detta documentazione, in coerenza con
l'identificazione delle figure di installatore già attribuita
al regolamento all'articolo 4, comma 3.
In tal modo, a regime, ad ogni specifica funzione
installativa corrisponderà un certificato attestante il
possesso dei requisiti e un modello specifico, se necessario,
della corrispondente dichiarazione di conformità.
Aziende non installatrici ed enti.
Per gli uffici tecnici interni non del settore gli
adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità sono
ritenuti diversi. Innanzitutto per quanto riguarda la firma,
in quanto in questo caso non ha molto senso che essa sia
apposta dal titolare della ditta o dal responsabile dell'ente
in quanto, nello specifico, egli è il committente
dell'impianto. Quindi la firma deve essere apposta dal
responsabile
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degli uffici tecnici interni. Inoltre, stante l'elevato
numero di interventi, soprattutto di manutenzione, piccoli
ampliamenti, eccetera, che vengono svolti quotidianamente, è
opportuno che la dichiarazione di conformità non faccia
riferimento a ciascuno di quegli interventi ma piuttosto sia
relativa ad un certo periodo, ad esempio un trimestre. Stante
la specificità di queste questioni che toccano anche
l'organizzazione aziendale, si delega al regolamento il
compito di definire il modello della dichiarazione e di
precisare meglio il contenuto della relativa documentazione
tecnica, fermo restando il principio che essa non deve essere
dissimile da quella relativa alle ditte installatrici. Allo
scopo si prescrive che la commissione permanente incaricata
della redazione del documento si avvalga della collaborazione
dei rappresentanti dei responsabili degli uffici tecnici non
del settore e di esperti provenienti dall'Associazione
italiana addetti alla sicurezza e dall'Associazione italiana
per la manutenzione industriale.
Conservazione della documentazione.
Si mantiene l'obbligo di conservare la documentazione con
l'aggiunta che l'installatore deve rilasciare in qualsiasi
momento una copia della dichiarazione di conformità qualora
gli venga richiesta da un avente diritto.
Controlli.
A) Controllo formale del tecnico comunale.
Richiamando quanto già asserito, per il progetto, circa il
ruolo del tecnico comunale incaricato di istruire la pratica,
se egli ravvisa aspetti non chiari circa la compilazione della
dichiarazione di conformità deve inviarla, per una verifica di
merito, alla commissione tecnica di verifica dei progetti e
della documentazione tecnica della dichiarazione di
conformità.
B) Controllo degli enti di verifica.
Per quanto riguarda gli altri enti di verifica essi devono
controllare la rispondenza della dichiarazione di conformità a
quanto stabilito dalla legge. Qualora ravvisassero situazioni
di grave inadempienza devono tenere analogo comportamento.
Articolo 12. - Enti distributori.
Si ritiene opportuno coinvolgere direttamente gli enti
distributori di energia elettrica, di gas e di acqua per
quanto riguarda l'acquisizione della dichiarazione di
conformità all'atto dell'allacciamento ad una nuova utenza o
di modifica delle condizioni contrattuali a seguito di
intervento sull'impianto.
Va chiarito, però, che non dovranno chiedere alcuna
documentazione aggiuntiva, né tantomeno modificare il modulo
conforme della dichiarazione di conformità.
Per quanto riguarda gli impianti esistenti, se ne
ravviseranno la necessità, dovranno chiedere al comune di
effettuare una verifica che avverrà secondo il disposto della
presente proposta di legge ed a spese dell'utente.
Articolo 13. - Responsabilita del committente o del
proprietario o del soggetto incaricato della gestione degli
impianti.
In relazione alla situazione attuale si ritiene opportuno
precisare che il committente o il proprietario o l'incaricato
della gestione dell'impianto, pubblico o privato, che affida
l'incarico di progettazione, qualora ne sussista l'obbligo, e
di realizzazione degli impianti deve accertare che
l'affidatario, progettista e/o impresa, sia in possesso dei
necessari requisiti tecnicoprofessionali.
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In sostanza, si vuol impedire l'affidamento di incarichi
onnicomprensivi che comportano, di fatto, una situazione
analoga a quella precedente. Ad esempio che un'impresa di
costruzioni acquisisca l'incarico di costruire tutto
l'edificio, impianti compresi, mettendo poi in condizioni di
obiettiva difficoltà tecnica ed economica l'impresa di
installazione.
Oltretutto la mancanza di un rapporto diretto tra
committenza ed impresa di installazione impiantistica può
creare, come l'esperienza insegna, grossi problemi per
inadempienza della committenza nei confronti dell'impresa e/o
viceversa.
Bisogna anche evitare che un professionista o una società
di progettazione o qualcosa di poco definito come spesso
accade nel settore edile, abbiano ad acquisire incarichi di
progettazione che, successivamente, come l'esperienza insegna,
vengono in qualche modo assolti senza che vi sia un effettivo
vantaggio per la committenza.
Settore privato e settore pubblico.
Quanto in precedenza asserito vale in ogni caso sia per il
pubblico sia per il privato. Va precisato che la presente
proposta di legge si configura come legge quadro sulla
sicurezza, per cui gli affidamenti degli incarichi per la
realizzazione e la progettazione degli impianti devono
rispettare le norme in essa contenute.
Nella presente proposta di legge s'intende codificare
l'affidamento degli incarichi per la realizzazione e la
progettazione in modo chiaro affinché non si verifichino
situazioni tali per cui un'impresa di costruzione edile si
veda affidare, nello stesso tempo, l'incarico di costruire
l'edificio e l'incarico di committente per quanto riguarda la
realizzazione degli impianti. Analoga cosa potrebbe accadere
per la progettazione da parte di studi di progettazione
edile.
Coerenza con il fine della proposta di legge.
Quanto asserito è totalmente coerente con lo spirito della
presente proposta di legge che pone sullo stesso livello la
sicurezza dell'edificio con la sicurezza nell'edificio. Il
perpetrarsi delle abitudini attualmente praticate, se non
chiaramente impedite dalla presente proposta di legge,
soprattutto nei lavori pubblici, vanificheranno di fatto
quanto di positivo si vuol perseguire.
Consorzio di studi e di imprese.
Nulla vieta che possano partecipare imprese singole o
consorzi di imprese dotate di tutti i certificati di
acquisizione dei requisiti tecnico-professionali per la
realizzazione degli impianti e, con lo stesso criterio,
possano partecipare professionisti singoli o associati dotati
dei necessari requisiti.
Invio della dichiarazione di conformità.
Nella presente proposta di legge si recepisce integralmente
il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 46 del 1990 in
quanto rappresenta l'obbligo fondamentale imposto dalla legge.
Si ritiene però opportuno inserire nella presente proposta di
legge l'obbligo per il committente di inviare copia della
dichiarazione di conformità alla commissione per
l'accertamento dei requisiti, in quanto questo è il
presupposto per le verifiche. In sostanza presso la
commissione dovrebbe esservi un fascicolo personale
dell'installatore contenente tutte le dichiarazioni di
conformità degli impianti da lui realizzati su tutto il
territorio nazionale.
Primo livello di controllo.
Per la sua composizione questa commissione è in grado di
svolgere un primo controllo sulla correttezza amministrativa
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e tecnica della pratica. Qualora ravvisi inadempienze
sanabili con semplici adempimenti da parte della ditta
installatrice, essa deve operare in tal senso.
Controllo formale.
Qualora, invece, la commissione ravvisasse aspetti non
chiari circa la documentazione di accompagnamento della
dichiarazione di conformità, progetto allegato compreso, dovrà
inviare la documentazione alla commissione di verifica di cui
al comma 14 dell'articolo 6.
Esenzione per gli uffici tecnici non del settore.
Non si ritiene opportuno che l'obbligo dell'invio alla
commissione debba sussistere per gli uffici tecnici interni
non del settore in quanto le ditte non installatrici e gli
enti non hanno un rapporto diretto con queste commissioni che
si sono limitate a riconoscere i requisiti del responsabile
tecnico.
Invio del rapporto all'unità sanitaria locale (USL).
Si stabilisce che questi uffici tecnici interni mandino,
ogni tre mesi, alle USL una breve relazione tecnica indicante
i lavori effettuati sugli impianti, fermo restando che tutta
la documentazione prevista deve essere a disposizione presso
l'azienda o l'ente per gli organi di controllo.
Cartello fuori dal cantiere.
Si ritiene significativo che il disposto regolamentare che
obbliga l'affissione di un cartello fuori dal cantiere in cui
compaiano le informazioni circa gli installatori dell'impianto
e, se vi è l'obbligo, degli autori del progetto, a
similitudine di quanto già avviene per la parte edile, venga
recepito dalla presente proposta di legge a sancire la pari
dignità costruttiva e progettuale tra le due componenti.
Articolo 14. - Certificato di abitabilità ed
agibilità.
Quando non è disponibile la dichiarazione di
conformità.
Si sono conservati i disposti della legge attuale. In
aggiunta si è ritenuto opportuno dare una soluzione
legislativa ad un caso che talvolta si presenta:
l'impossibilità da parte del committente di poter presentare
la dichiarazione di conformità per casi in cui risulti
impossibile ottemperare a questo obbligo. In tal caso si
attribuisce al comune, avendo facoltà di farlo attraverso le
verifiche, il compito di nominare un libero professionista
inserito nell'elenco di cui all'articolo 17 che esamini
l'impianto e rilasci una documentazione analoga a quella che
avrebbe dovuto rilasciare l'installatore. Questo perché tale
documentazione è un servizio reso all'utenza che non può
essere annullato solo dal fatto che esiste un obiettivo
impedimento al suo rilascio da parte dell'installatore.
Naturalmente in questo caso il professionista è a carico del
committente.
Vigilanza del sindaco.
Si ritiene opportuno richiamare per la presente proposta di
legge obblighi di vigilanza che competono al sindaco in virtù
di altre leggi, in quanto i pubblici amministratori sono del
tutto assenti circa le questioni applicative della legge.
Articolo 15. - Ordinaria manutenzione e installazioni
varie.
Dichiarazione di conformità per la normale
manutenzione.
L'articolo 12 della legge n. 46 del 1990 è modificato più
nella forma che nella sostanza per fugare alcuni dubbi
interpretativi
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circa il rilascio della dichiarazione di conformità da
parte dell'installatore quando effettua un'opera di ordinaria
manutenzione. Con il testo proposto l'obbligo è chiaramente
esplicitato in coerenza, peraltro, con il principio che
qualsiasi intervento di un installatore su un impianto deve
essere adeguatamente documentato per la duplice tutela
dell'installatore stesso e del committente.
Definizione regolamentare di normale manutenzione.
Nel contempo si ritiene opportuno demandare al regolamento
una più specifica definizione di manutenzione ordinaria in
quanto, basandosi su regole generali, vi rientrerebbero
operazioni oltremodo pericolose per chi vi opera e per chi
vive negli ambienti in cui gli impianti sono stati oggetto di
tale manutenzione e con specifico riferimento all'ambito
civile.
Installazioni domestiche.
Si conserva inalterato il testo del disposto della legge n.
46 del 1990 rimarcando che quanto opportunamente stabilito è
in contrasto con la definizione attuale di ordinaria
manutenzione. Mentre, infatti, per questo articolo è
giustamente impedito al committente di installare utenze
domestiche che lo portino ad agire direttamente sugli
impianti, con la definizione di manutenzione ordinaria possono
essere sostituite parti d'impianto, purché di pari
caratteristiche, operazione questa di gran lunga più
pericolosa delle cosiddette installazioni domestiche.
Nel contempo si ritiene opportuno che per via regolamentare
si precisino meglio quali siano le installazioni domestiche
sottoposte agli obblighi di legge.
Articolo 16. - Deposito in comune.
Vari casi.
L'articolo resta sostanzialmente inalterato. Si precisa
solamente che il deposito in comune del progetto e della
dichiarazione di conformità, secondo i disposti dell'articolo
stesso, vale sia per i rifacimenti totali sia per gli
interventi parziali e si specifica meglio la differenza tra i
casi sottoposti ad abitabilità e ad agibilità.
Deposito in comune.
Indipendentemente da leggi o regolamenti che semplifichino
le pratiche amministrative o dal fatto che i lavori
impiantistici non richiedano in alcun modo autorizzazioni al
comune, il progetto e la dichiarazione di conformità od il
certificato di collaudo dovranno sempre essere consegnati
trenta giorni dopo la conclusione dei lavori.
Articolo 17. - Verifiche.
Definizione di verifica.
Si riporta il comma 1 nel testo attuale con un'aggiunta che
consente di definire esattamente cosa si debba intendere per
verifica ai sensi della presente proposta di legge.
Ruolo della regione.
Avendo la regione un ruolo di coordinamento per le
verifiche, la si include tra gli enti che possono effettuare
le verifiche in quanto, se essa vuole, può avere un ruolo di
supplenza laddove tali verifiche non avvenissero per inerzia
dell'ente più direttamente preposto.
Momenti di verifica.
Si ritiene opportuno chiarire che la verifica può essere
effettuata in un qualsiasi momento della vita dell'impianto:
dal deposito della pratica all'utilizzazione.
Elenco verificatori.
Si propone che l'elenco dei liberi professionisti
verificatori venga tolto dalla
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competenza delle camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, e venga attribuito alla regione. A
quest'ultimo ente non è attribuito solo il deposito ma anche
la stesura dell'elenco dei liberi professionisti operanti come
verificatori. In relazione a ciò, con la presente proposta di
legge si annulla il decreto ministeriale relativo all'elenco
dei verificatori in quanto, in base a quanto contenuto nel
presente articolo, sono modificate le procedure per esservi
inseriti.
Il comune per l'ambito civile.
Una delle carenze piò evidenti della legge n. 46 del 1990 è
che le verifiche di fatto possono essere effettuate con una
certa difficoltà soltanto dagli enti preposti quali le unità
sanitarie locali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) ed i Vigili del fuoco. Questi,
però, non essendo ancora stati emanati gli elenchi ufficiali
dei verificatori non possono usufruirne e quindi hanno una
certa difficoltà ad effettuare anche le verifiche ai sensi
della legge n. 46 del 1990, oltre i controlli di competenza.
Inoltre, fatto ancor più rilevante, questi enti non possono
effettuare controlli laddove questi sono più necessari, cioè
nell'abitativo. Questo perché essi hanno diritto di accesso
soltanto dove si configura attività dipendente. Pertanto
proprio gli impianti dell'ambito civile che avrebbero dovuto
essere oggetto di verifica in quanto quelli più bisognosi, non
sono assolutamente controllati anche dopo la promulgazione
della legge n. 46 del 1990. Nella presente proposta di legge,
proprio per venir incontro a tale esigenza, si specifica che
il compito della verifica degli impianti negli ambiti non
sottoposti a controllo di altri enti spetta al comune che
dovrà avvalersi dei liberi professionisti inseriti negli
appositi elenchi, fermo restando l'utilizzo degli organi
pubblici preposti che possono operare su richiesta del
comune.
Ribadito questo principio è però necessario risolvere la
questione economica ed il diritto di accesso. Per la prima,
come già esposto all'articolo 9, i finanziamenti arrivano dai
contributi Inail, a cui si ritiene opportuno aggiungere un
contributo fisso a carico del committente da versarsi in
comune all'atto della richiesta di concessione edilizia ed
agli importi delle sanzioni. Per quanto riguarda il diritto di
accesso, in coerenza con il dettato costituzionale, esso viene
attribuito dalla presente proposta di legge che, avendo come
fine la sicurezza, non va in alcun modo in contrasto col
suddetto dettato costituzionale.
Diritto di accesso.
Si ritiene che i liberi professionisti che collaborano con
le unità sanitarie locali, l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ed i Vigili del
fuoco per le verifiche abbiano automaticamente quel diritto di
accesso consentito ai suddetti enti.
Diversa invece è la situazione per la regione ed il comune.
Si ritiene opportuno che tale diritto sia sancito dalla
presente proposta di legge per i liberi professionisti
verificatori che collaborano con questi specifici organismi.
Anche se il loro compito è prevalentemente rivolto ai luoghi
di vita, tale diritto è riferito ad ogni luogo, in quanto tali
enti potrebbero avere necessità di fare verifiche anche al di
fuori degli ambienti di vita.
Organismi riconosciuti per le verifiche.
Allo stato attuale il sistema delle verifiche è affidato
alle USL, all'ISPESL e ai Vigili del fuoco, storicamente e
istituzionalmente preposti a questi compiti, ed al comune e
alla regione che, invece, si vedono attribuire per la prima
volta questo compito.
Tutti, ma soprattutto le amministrazioni comunali e la
regione, potranno avvalersi dei liberi professionisti inseriti
negli appositi elenchi. Va però tenuto in conto che gli
impianti sono sempre più diffusi e sofisticati, che le
modalità di verifica richiedono competenze e
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strumentazioni specifiche non sempre disponibili ai liberi
professionisti o agli enti preposti. Quindi, in proiezione
futura, si ritiene opportuno che la legge stabilisca che le
verifiche sugli impianti possono essere effettuate da
organismi riconosciuti. Al riguardo si demanda al regolamento
di stabilire quali requisiti devono essere posseduti da questi
organismi.
Articolo 18. - Regolamento di attuazione.
Nuovo regolamento.
Come logica conseguenza della revisione della legge n. 46
del 1990 si ha anche quella del suo regolamento di attuazione,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del
1991.
Si ritiene che la revisione del regolamento debba
salvaguardare le parti in esso contenute, modificando solo
quelle che non fossero sufficientemente chiare o in contrasto
con il nuovo testo legislativo. In particolare, per quanto
riguarda i limiti di progetto, essi devono essere modificati
nella logica espressa all'articolo 6, cioè di giusto
equilibrio tra le capacità dell'installatore e quelle di un
professionista abilitato alla progettazione e non nel
tentativo di vanificare uno dei punti più qualificanti della
presente proposta di legge.
In successione vengono riportati i compiti che, per delega
della legge, devono essere assolti dal regolamento.
Competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri.
All'articolo 1 si è affidata la competenza sulla gestione
della legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per
questa funzione è molto importante il regolamento di
attuazione. Allo scopo si è prevista un'apposita commissione
composta da membri di comprovata capacità di cultura tecnica,
in quanto indubbiamente questa è una proposta di legge con
tale connotazione, ma anche di cultura legislativa in quanto è
necessario coordinare bene quanto si ritiene valido dal punto
di vista tecnico con la legge oggetto di regolamentazione e
con tutte le altre leggi esistenti.
Per quanto riguarda la sua composizione si ritiene che tale
commissione debba essere costituita sia dai rappresentanti
delle categorie più rappresentative nel settore
dell'impiantistica, sia da persone di riconosciuta competenza
tecnica, in senso lato, nominate direttamente dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Compiti della commissione permanente.
La commissione permanente avrà il compito della stesura del
regolamento e collaborerà con la Presidenza del Consiglio dei
ministri nella redazione di decretilegge, circolari, risposte
ai quesiti che si rendessero necessari.
Inoltre essa terrà un contatto continuo con gli osservatori
della sicurezza costituiti dalla regione e da questi riceverà
un rapporto semestrale circa l'applicazione della presente
proposta di legge e le relative problematiche.
Articolo 19. - Sanzioni.
Importanza delle sanzioni.
Non meno importanti delle verifiche sono le sanzioni. Nella
presente proposta di legge, richiamando quelle preannunciate
alla fine di alcuni articoli, si entra nel merito delle
singole sanzioni, dei soggetti interessati e dei relativi
importi.
Articolo 20. - Delega di compiti alla regione ed
adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
L'articolo attuale della legge n. 46 del 1990 necessita di
una integrazione in relazione agli adempimenti che la presente
proposta di legge attribuisce a questi enti.
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Innanzitutto la regione viene ad assumere un ruolo di
coordinamento per quanto riguarda le verifiche, dovendo
stilare e conservare l'elenco dei liberi professionisti
verificatori e gestire il fondo di finanziamento delle
verifiche. Per questo con la presente proposta di legge si
dispone che le regioni apprestino leggi regionali che, in
coerenza con le norme proposte, rendano operativo ed efficace
lo strumento delle verifiche.
Il comune, a sua volta, che riceve per legge un incarico
specifico, deve adottare un regolamento comunale che
formalizzi, sul territorio di competenza, l'istituto della
verifica.
Osservatorio sulla sicurezza.
In particolare un ruolo importante ha questo organismo che,
oltre a compiti specifici nel campo della sicurezza attribuiti
mediante leggi regionali, sovraintende e coordina l'attività
delle seguenti commissioni:
a) commissione per il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali per la
realizzazione e/o la manutenzione degli impianti per le ditte
del settore, integrata per il riconoscimento dei requisiti
tecnicoprofessionali per l'installazione e/o la manutenzione
per i responsabili degli uffici tecnici non del settore;
b) commissione per il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali dei professionisti iscritti negli albi
professionali;
c) commissione per l'accertamento dei requisiti dei
liberi professionisti verificatori e per la tenuta e
l'aggiornamento del relativo albo professionale;
d) commissione tecnica di verifica per i progetti e
la documentazione tecnica della dichiarazione di
conformità.
L'osservatorio sulla sicurezza è diretto da un comitato di
gestione che oltre ad avere il compito di coordinare
l'attività delle suddette commissioni ha l'incarico di gestire
il fondo economico per l'effettuazione delle verifiche.
Inoltre, avendo la regione facoltà per legge di effettuare le
verifiche, tale comitato, se ne ravviserà la necessità, potrà
predisporle in proprio.
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