Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6424
DDL0538-0002
Progetto di legge Camera n. 538 - testo presentato - (DDL12-538)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C538. TESTIPDL
...C538.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC538 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 5 marzo 1990, n. 46, e le
  sue vicende applicative, hanno destato alto e costante
  interesse presso l'opinione pubblica, al di là della valenza
  meramente tecnica.  Peraltro la legge in questione, dettando
  norme di comportamento a cui si debbono attenere i cittadini
  come committenti, o installatori, o progettisti, o
  verificatori, o tecnici delle pubbliche amministrazioni, o
  amministratori di condominio e così via, li investe tutti
  indistintamente anche in più ruoli contemporanei.
    Tra l'altro la legge n. 46 del 1990 è stata e continua ad
  essere caratterizzata
  da una progressione significativa con l'occupazione di spazi,
  probabilmente non previsti dallo stesso legislatore, che però,
  per la ferrea logica delle cose, di fatto, le competono e con
  un effetto dirompente il cui risultato sarà positivo solo se
  questo fenomeno verrà adeguatamente gestito mediante una nuova
  legge.
    La sua storia è, al riguardo, indicativa.  Nata come legge
  intitolata "Norme per l'installazione degli impianti" quindi
  finalizzata alla sola installazione, si è evoluta passando al
  titolo "Norme per la sicurezza degli impianti" legando la
  sicurezza alla presenza di un minimo di regolamentazione
 
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  per la progettazione e per le verifiche, invece che per
  la sola installazione.
    Con il regolamento di attuazione, emanato con il decreto
  del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, si è fatto
  poi un ulteriore passo in avanti, in quanto la stesura è stata
  finalizzata alla sicurezza del cittadino nella veste di utente
  di questi impianti.
    Quindi essa ha avuto una sua evoluzione riempiendosi,
  strada facendo, di contenuti e finalità ben più importanti di
  quanto non fossero quelli iniziali ed una fase applicativa
  caratterizzata dallo stesso fenomeno evolutivo.
    Tutto questo sta creando una forte aspettativa nei
  confronti dell'adeguamento della legge.  Per cui è riduttivo
  cercare di rispondere con interpretazioni o integrazioni
  parziali, mentre è idonea una revisione organica e completa,
  articolo per articolo.
    Bisogna, quindi, fare in modo che essa abbandoni la
  connotazione di "legge tampone", che ha attualmente, per
  assumere quella di legge quadro sulla sicurezza impiantistica,
  intesa come diritto del cittadino utente all'utilizzo sicuro
  degli impianti in qualsiasi luogo si trovi e in qualsiasi
  veste operi.
    Un processo di revisione come quello che si ritiene di
  attuare deve trovare fondamento su quanto prodotto sino ad
  ora, che è da ritenersi rilevante, considerato che oltre la
  legge ed il regolamento sono stati emanati tre decreti
  ministeriali ed alcune importanti circolari, senz'altro non
  esaustivi, stante l'evoluzione continua delle problematiche
  connesse con la legge, ma comunque importanti per la sua
  applicazione.  Quindi patrimonio da migliorare e non da
  vanificare.  Principio a cui ci si attiene nella presente
  proposta di legge e che si auspica debba valere anche per la
  revisione del regolamento di attuazione che deve essere
  occasione di miglior applicazione della legge e non di
  inopportune revisioni corporative.
  Articolo  1. - Scopo, oggetto e competenze.
  Ambito di applicazione.
    Allo stato attuale il diritto alla sicurezza del
  cittadino utente nell'utilizzo degli impianti, in qualsiasi
  luogo egli si trovi, è sancito dalla legge per i soli impianti
  elettrici.  Ne discende che, per tutti gli altri, si deve
  realizzare l'estensione dell'ambito di applicazione.  In tal
  modo tutti gli impianti indicati all'articolo 2 avranno lo
  stesso ambito, peraltro completo in quanto comprendente il
  civile, l'industriale, il commerciale, il terziario e gli
  altri usi.
  Competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.
    Nel far questo non può essere ignorato che si entra
  nella sfera di competenza di altri Ministeri che non sono
  quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a cui
  è stato delegato il compito della stesura del regolamento e,
  di fatto, della gestione.  Per evitare conflitti di competenza
  ma, soprattutto, per significare che la presente proposta di
  legge è finalizzata alla sicurezza del cittadino, si propone
  che la relativa competenza debba essere affidata alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Delega di competenze alla regione.
    L'esperienza applicativa della legge n. 46 del 1990 ha
  fatto individuare nell'efficacia delle verifiche l'aspetto più
  negativo dovuto all'inadeguatezza del testo, alla scarsa
  volontà di rendere efficace questa importante funzione ed alla
  mancanza di un organismo autorevole di coordinamento.  In
  coerenza con l'articolo 117 della Costituzione che consente
  alla legge della Repubblica di demandare alle
 
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  regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione,
  nei vari articoli della presente proposta di legge, quando se
  ne ravvisa la necessità, verranno delegati compiti specifici
  alla regione, tutti logicamente rientranti nel disegno
  strategico delle verifiche.
  Osservatorio sulla sicurezza.
      In particolare, per quanto riguarda la funzione di
  coordinamento, si delega la regione a costituire un
  osservatorio sulla sicurezza degli impianti tecnici, i cui
  compiti e composizione sono illustrati all'articolo 20.
  Scopo della proposta di legge.
    Inoltre va tenuto conto che tutte le leggi attualmente in
  vigore per la sicurezza tutelano, nella stragrande
  maggioranza, il cittadino in quanto lavoratore, a parte alcune
  leggi specifiche per nulla esaustive.  La legge n. 46 del 1990,
  con quanto proposto, verrebbe ad essere la sola legge organica
  che tutela la sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti
  ritenuti pericolosi in qualunque veste egli si presenti ed in
  qualsiasi ambito si trovi, attribuendogli anche specifici
  obblighi.
  Oggetto della proposta di legge.
      Proprio in relazione a ciò, si propone di anteporre
  all'elenco degli impianti ed all'ambito di applicazione
  l'oggetto della presente proposta di legge, cioè il
  comportamento che devono tenere tutti coloro che, a vario
  titolo, hanno a che fare con la realizzazione e la gestione
  degli impianti e, più in particolare, i diritti e gli obblighi
  del committente, dell'amministratore, del gestore degli
  impianti; i requisiti tecnicoprofessionali che devono
  possedere i progettisti, gli installatori ed i verificatori;
  le norme e le leggi tecniche e le procedure da seguire per la
  realizzazione degli impianti ed i comportamenti della pubblica
  amministrazione.
  Tutela della sicurezza.
      Chiarito con lo stesso titolo che il fine è la sicurezza
  del cittadino nell'uso degli impianti, va però definito un
  punto attualmente controverso circa il risultato che si vuol
  attualmente perseguire, stabilendo che il funzionamento degli
  impianti non rientra nelle finalità primarie della presente
  proposta di legge, a meno che il mancato funzionamento non
  comporti pericoli per il cittadino.  Quindi solo questo mancato
  funzionamento è sanzionabile ai sensi della presente proposta
  di legge.  Fermo restando che il rispettare il principio della
  realizzazione a regola d'arte, sia pure ai fini della
  sicurezza, ha indubbiamente come effetto indotto anche un
  impianto funzionante.
  Tutela dell'igiene e della salute nell'uso degli
  impianti.
      Anche se la questione è stata già dibattuta durante la
  stesura del regolamento di attuazione emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, non si è mai
  chiarito se la sicurezza debba essere intesa in senso generale
  e quindi che in essa debba rientrare anche la sicurezza per
  l'igiene e contro la contaminazione nell'uso degli impianti
  indicati alla lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 2
  dell'elenco degli impianti soggetti alla presente proposta di
  legge.  Con la modificazione dell'oggetto e del fine della
  legge, si stabilisce che vi rientrano anche la sicurezza per
  l'igiene e contro la contaminazione.
  Tutela dell'incolumità e del patrimonio.
      Per lo stesso motivo di cui al punto precedente, si
  includono, tra quelli soggetti, anche gli impianti
  antintrusione, in
 
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  quanto il loro mancato funzionamento può comportare,
  senz'altro, un danno e probabilmente un pericolo per
  l'utente.
  Gestione integrata degli impianti.
      Per le considerazioni fatte sinora ne discende che anche
  gli impianti di gestione integrata degli edifici vengono
  considerati nella presente proposta di legge in quanto, tra le
  altre, essi gestiscono proprio quelle funzioni antincendio,
  rilevamento gas, antintrusione, considerate singolarmente.
  Costante adeguamento.
      Inoltre, si ritiene che la sicurezza del cittadino
  dipenda, oltre che dall'installazione, ampliamento,
  trasformazione e manutenzione a regola d'arte, anche
  dall'adeguamento degli impianti all'evoluzione normativa, con
  particolare riferimento a quella di sicurezza.
  Commissione per la stesura del regolamento.
      Partendo dal presupposto che una revisione della legge
  n. 46 del 1990 dovrà comportare una analoga operazione per il
  suo regolamento di attuazione, emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, si precisa sin
  dall'inizio che la sua stesura è affidata ad apposita
  commissione permanente composta da membri di comprovata
  capacità di cultura tecnica e legislativa, tutti nominati dal
  Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale
  regolamento è uno strumento importantissimo per la reale
  applicazione della proposta di legge.  Le competenze ed i
  compiti di tale commissione sono definiti all'articolo 18.
  Articolo  2. - Impianti soggetti ed ambito di
  applicazione.
  Aziende installatrici con requisiti per tutti gli
  impianti.
      Relativamente agli impianti e, più in particolare,
  all'estensione dell'ambito, si ritiene opportuna una
  equiparazione di tutti gli altri impianti con quelli
  elettrici.  In primo luogo come logica conseguenza del fatto
  che si propone la presente proposta di legge come legge quadro
  della sicurezza del cittadino nell'uso degli impianti, in
  qualunque luogo si trovi e, poi, per evitare la
  discriminazione tra installatori.  Allo stato attuale, infatti,
  per una serie rilevante di impianti ed in un ambito molto
  vasto, tale figura può operare senza dover dimostrare nulla
  circa i requisiti.  Con il testo proposto si viene ad
  eliminare, per questi impianti ed in determinati ambiti, il
  deprecabile fenomeno dell'abusivismo che è stato, di fatto,
  quello che si voleva eliminare, per primo, con la legge n. 46
  del 1990.
  Inizio e luogo dell'impianto.
      Per quanto riguarda il luogo dove si applica la presente
  proposta di legge, nel testo si considerano sia gli edifici
  sia gli immobili, essendo quest'ultimo termine più confacente
  alle attività produttive, commerciali e terziarie.  Per quanto
  riguarda il punto di inizio dell'impianto nella presente
  proposta di legge si considerano sia il punto di consegna
  dell'ente fornitore sia i punti di fornitura da sistemi di
  produzione o di stoccaggio gestiti direttamente dall'utente.
  Inoltre, si elimina dal testo precedente la frase "all'interno
  degli edifici" in quanto gli impianti soggetti sono quelli a
  valle del punto di consegna e possono, indifferentemente,
  essere all'interno quanto all'esterno, purché asserviti ad
  edifici ed immobili.
  Altri impianti.
      In base alle considerazioni sulle finalità della
  presente proposta di legge si aggiunge all'elenco dell'attuale
  legge n. 46 del 1990 un'ulteriore categoria d'impianti
  operanti nell'ambito della sicurezza di rilevazione fumi, gas,
  di antintrusione e di furto, di gestione integrata.
  Definizione degli impianti soggetti.
      Fermo restando che gli impianti produttivi non sono
  regolati dalla presente proposta di legge, si ritiene
  opportuno
 
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  demandare al regolamento il compito di rivedere la
  consistenza degli impianti soggetti, affinché sia chiaro dove
  inizia e dove termina quell'impianto la cui realizzazione è
  sottoposta agli obblighi della presente proposta di legge.
  Utenze da inserire nella proposta di legge.
      Alla luce dell'esperienza applicativa della legge n. 46
  del 1990, per la definizione degli impianti data dal decreto
  del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991, vengono ad
  essere escluse alcune tipologie, senz'altro più di
  utilizzazione che di distribuzione, che per la loro
  collocazione sono di facile contatto con l'utenza non
  specializzata, in particolare minori e quindi potenziali fonti
  di pericolo.  Solo un esame specifico, impianto per impianto,
  può far ben individuare quei casi di utenze che è opportuno
  siano oggetto della presente proposta di legge - così come lo
  è la distribuzione principale che le alimenta - e la cui
  individuazione è demandata al regolamento.  Si tenga conto che
  con l'attuale interpretazione parte della centrale termica,
  nonché i cancelli elettrici o altri servizi elettrici del
  condominio, sono fuori dalla applicazione della legge n. 46
  del 1990 nonostante vengano a trovarsi alla portata di
  tutti.
  Articolo  3. - Soggetti abilitati.
  Imprese installatrici.
      Per quanto riguarda le imprese installatrici viene
  conservato il testo preesistente, tranne che per la funzione
  della manutenzione.
  Imprese di manutenzione.
      Va preso atto che esistono ditte che svolgono
  esclusivamente attività di manutenzione, per cui si ritiene
  opportuno che esse abbiano un riconoscimento specifico; fermo
  restando che la stessa possibilità deve essere concessa anche
  per le ditte di installazione.  Naturalmente l'impegno tecnico,
  le conoscenze e soprattutto le specializzazioni nei due casi
  sono diverse.  Inoltre, assieme al riconoscimento specifico,
  potrebbe essere opportuno fornire loro la possibilità di
  intervenire in modo più ampio ed organico in relazione a
  questo servizio.  Si pensi, ad esempio, alle aziende
  costruttrici di apparecchi a gas che già prevedono programmi
  di manutenzione dei propri prodotti: tali aziende potrebbero
  benissimo, e con innegabile competenza tecnica e gestionale,
  essere intenzionate ad estendere il programma di manutenzione
  a tutto l'impianto gas a cui gli apparecchi vanno a
  collegarsi, così da migliorare la qualità del servizio offerto
  al cliente.  Ciò può attuarsi consentendo a queste aziende di
  assumere i connotati di azienda anche installatrice,
  limitatamente agli interventi di adeguamento e di manutenzione
  su impianti già esistenti.  Quindi, tutte le volte che nella
  proposta di legge compare, accanto alle altre funzioni, quella
  della manutenzione, essa deve essere o in aggiunta a queste o
  a sé stante come funzione operativa.
  Uffici tecnici interni non del settore.
      Relativamente alla definizione dei soggetti abilitati
  all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed
  alla manutenzione degli impianti, è necessario far chiarezza
  dal punto di vista legislativo.  Questo perché, durante i
  lavori parlamentari di stesura della legge n. 46 del 1990, il
  comma 2 dell'articolo 1 subì una radicale modificazione.  Prima
  questo comma escludeva dall'applicazione della legge le
  attività produttive, successivamente l'impostazione del comma
  venne ribaltata imponendo il rispetto della legge, sia pure
  per i soli impianti elettrici, nell'ambito produttivo, in
  quello commerciale, nel terziario e negli altri usi.
    Nel far questo il legislatore non ha tenuto conto del fatto
  che nell'industria,
 
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  nel commercio, nel terziario, sia per il privato sia per il
  pubblico, esistono uffici interni preposti all'impiantistica,
  nello specifico elettrica, e che quindi poteva non aver senso
  per tutti questi rivolgersi ad installatori esterni sia per
  ragioni di tempestività di intervento, sia per la
  specializzazione e la conoscenza necessari per questi
  specifici impianti.  Il problema è stato in qualche modo
  risolto con circolari ministeriali, pur a fronte di un parere
  non favorevole del Consiglio di Stato, che fece eliminare dal
  regolamento un riferimento esplicito a questa possibilità,
  lasciandone però uno implicito su cui si basarono le suddette
  circolari ministeriali.  In ogni caso la questione,
  legislativamente parlando, resta per lo meno incerta, per cui
  si ritiene opportuno codificarla per legge.
  Diversità di adempimenti.
      Si tiene conto del fatto che l'equiparazione a tutti i
  livelli con le imprese di installazione esterne per requisiti
  e adempimenti non è opportuna, per cui la situazione è
  distinta nei due casi:
      imprese del settore dell'installazione;
      aziende non installatrici ed enti ed organizzazioni con
  propri uffici tecnici interni.
    Per cui in tutti gli articoli che abbiano attinenza, in
  qualche modo, con l'installazione, si faranno, se necessario,
  delle differenziazioni tra i due casi citati.
    Nel prosieguo il secondo caso verrà definito con: uffici
  tecnici interni non del settore.
  Responsabile tecnico solo dipendente.
    A) imprese del settore:
    qualora il titolare dell'attività non possegga i necessari
  requisiti, il suo preposto deve diventare, se non lo è già,
  dipendente dell'impresa.  Al riguardo, infatti, a seguito di
  una incertezza della legge attuale, non fugata da specifica
  circolare ministeriale, vi sono dei liberi professionisti che,
  ottenuti i requisiti, svolgono, o si offrono per svolgere,
  l'attività di preposto.  Al di là del fatto che questo non
  assicura la continua e necessaria presenza, l'attestato dei
  requisiti diventa come un titolo professionale che, aggiunto
  al diploma di scuola secondaria di secondo grado o alla
  laurea, aumenta le possibilità operative nel campo delle
  libere professioni;
    B) uffici tecnici non del settore:
    anche il responsabile tecnico di questi uffici deve
  esercitare questa funzione in qualità di dipendente della
  ditta o dell'ente, per evitare che, come accade adesso, liberi
  professionisti svolgano la loro attività di responsabili
  tecnici anche per più ditte e comunque senza la necessaria
  continuità di presenza presso la ditta di competenza.  In
  particolare, poi, la presenza continuativa del responsabile
  tecnico è il presupposto fondamentale per giustificare
  l'utilizzo di uffici tecnici interni in quanto solo con tale
  presenza si ottengono quella tempestività e specificità
  d'intervento che non possono, invece, essere garantite da una
  ditta esterna del settore e, a maggior ragione, da un preposto
  libero professionista.
    Inoltre si ritiene quantomai inopportuno che singole
  persone chiedano il riconoscimento dei requisiti a sé stante,
  come se fosse un attestato qualsiasi.  Di conseguenza si
  demanda al regolamento di stabilire le procedure per
  l'ottenimento dei requisiti affinché vi sia, sin dal momento
  della richiesta, un esplicito riferimento, e quindi
  collegamento, con l'impresa del settore presso la quale si
  andrà ad operare.
    Analogamente si delega al regolamento il compito di
  definire nei dettagli le procedure che devono essere seguite
  affinché la persona, che chiede i requisiti in quanto tale,
  sia vincolata in qualche modo all'impresa per la quale
  svolgerà, come dipendente, l'attività di responsabile
  dell'ufficio tecnico interno non del settore, qualora non lo
  sia già.
 
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  Articolo  4. - Requisiti tecnico-professionali per le
  imprese di installazione e per gli uffici tecnici interni non
  del settore.
  Definizione puntuale delle lauree e dei diplomi.
      Per uscire dagli equivoci della laurea in materia
  specifica e del diploma di scuola secondaria superiore di
  specializzazione e non entrare in definizioni degli stessi
  troppo particolari che potrebbero escludere nuove lauree o
  diplomi, si ritiene opportuno caratterizzare gli aggettivi
  "tecnica e specifica o di specializzazione relativa"
  legandoli, in linea generale, alla presenza nel corso di
  studi, che ha portato al conseguimento della laurea o del
  diploma, di almeno quattro materie tecniche omogenee alla
  categoria di impianti nella quale si intende operare.  Al
  riguardo si affida al regolamento il compito di entrare nel
  merito identificando sia le lauree e i diplomi che
  corrispondono a questa caratteristica sia quelli che, pur non
  potendo rispettare il disposto, hanno comunque attinenza con
  l'impianto per cui si chiedono i requisiti.  Questo perché non
  sempre vi è un rapporto diretto tra specializzazione di laurea
  e diplomi di istituto tecnico industriale e/o discipline
  tecniche specifiche e impianto di cui si chiedono i
  requisiti.
  Uffici tecnici interni: esame attitudinale.
      Come già preannunciato, per quanto attiene i requisiti
  tecnico-professionali, si suddivide la questione in due parti.
  Una relativa agli addetti delle imprese installatrici, l'altra
  ai responsabili degli uffici tecnici non del settore.
    In pratica, fermo restando che i requisiti di base sono gli
  stessi in entrambi i casi, per i responsabili degli uffici
  tecnici non del settore, si ritiene opportuno che vi sia una
  domanda documentata per l'accertamento dei requisiti ed un
  colloquio attitudinale.
    L'esigenza nasce dal fatto che mentre in parte di queste
  aziende ed enti, da anni, sono effettivamente in attività
  uffici tecnici addetti all'impiantistica interna, quindi di
  assoluta garanzia, in altre, solo a seguito degli adempimenti
  della legge n. 46 del 1990, si sono inventati questi uffici
  tecnici interni, facendo assumere la responsabilità di
  preposto a giovani laureati, privi del tutto di esperienza, o
  a praticoni che operavano saltuariamente sugli impianti,
  eludendo, di fatto, lo spirito della legge che è quello del
  controllo esterno all'impresa, richiamato dal Consiglio di
  Stato durante l'esame del regolamento di attuazione della
  legge.
    Con l'introduzione di un colloquio attitudinale, a supporto
  del possesso dei requisiti, si effettua senz'altro il suddetto
  controllo esterno.  Le aziende e gli enti dotati di uffici
  tecnici effettivi potranno continuare ad avvalersene, in
  quanto la loro presenza, precedente alla legge n. 46 del 1990,
  è la dimostrazione dell'attenzione agli impianti e
  dell'assoluta necessità di avere un intervento rapido ed
  efficace perché specialistico ed il controllo qui stabilito
  sarà, di fatto, formale.  Le altre aziende che già in passato
  utilizzavano imprese esterne, continueranno a farlo, senza
  essere tentate di inventarsi propri uffici tecnici solo per
  eludere gli adempimenti della legge.  Quelle che riterranno di
  volerlo fare, dovranno sottostare, invece, a procedure di
  controllo rigorose.
  Riesame dei certificati di riconoscimento per i
  responsabili degli uffici tecnici non del settore.
      Si ritiene, inoltre, opportuno annullare quanto fatto in
  precedenza relativamente al riconoscimento dei requisiti per i
  responsabili degli uffici tecnici interni non del settore,
  stante la situazione attuale sulla interpretazione di laurea
  in materia tecnica specifica, la figura del preposto
  dipendente o meno e così via e soprattutto, in funzione del
  fatto che l'estensione a questi organismi è avvenuta per
  circolare andando, probabilmente per le ditte senz'altro per
  gli enti, in contrasto con la legge.
 
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  Libera professione.
      Un altro punto preso in considerazione è quello di
  includere, per i soli diplomati (in quanto i laureati
  specifici non hanno impedimenti di sorta per accedere a questa
  professione) la possibilità di essere assunti come preposti
  all'impiantistica provenendo da una esperienza di libera
  professione nel settore della progettazione impiantistica;
  previa domanda documentata che dovrà essere esaminata dalla
  commissione per l'accertamento dei requisiti di cui
  all'articolo 5.
  Acquisizione di requisiti per operare in proprio.
    Si reputa, infine, opportuno che l'acquisizione dei
  requisiti per poter svolgere il ruolo di responsabile degli
  uffici tecnici non del settore non implica necessariamente
  l'acquisizione automatica dei requisiti che possano consentire
  a tale preposto di poter svolgere, una volta sciolto il suo
  rapporto di dipendenza con l'azienda di appartenenza, analoga
  funzione in altra azienda.
    Questo perché l'impiantistica può essere completamente
  diversa e quindi anche le conoscenze e le competenze
  necessarie.  Per analogo motivo la possibilità di poter
  svolgere un'attività di installazione in proprio o di preposto
  in un'azienda del settore è anch'essa condizionata alla
  presentazione di una domanda documentata ed al superamento di
  un colloquio presso la commissione per l'accertamento dei
  requisiti.
  Articolo  5. - Accertamento dei requisiti
  tecnico- professionali.
  Unica commissione.
    Ormai, a più di quattro anni dalla promulgazione della
  legge n. 46 del 1990, non ha più alcun senso l'esistenza di
  due commissioni per l'accertamento dei requisiti di una
  professione qual è quella dell'installatore che richiede,
  comunque, le stesse competenze e capacità indipendentemente
  dalla dimensione e ragione sociale dell'azienda installatrice.
  Inoltre la composizione completamente diversa e la conseguente
  disparità a livello di competenza hanno determinato in passato
  situazioni del tutto discordanti che dimostrano non solo
  l'inutilità ma addirittura il danno di due commissioni così
  diverse.
  Enti erogatori.
    Si stabilisce che della commissione per l'accertamento dei
  requisiti facciano parte tutti gli enti erogatori di servizi,
  nello specifico dell'elettricità, del gas e dell'acqua, con un
  proprio rappresentante.
  Categorie più rappresentative.
    Stante le incertezze al riguardo, dovute essenzialmente a
  spinte corporative, per legge, si definiscono le associazioni
  più rappresentative e gli ordini e collegi più significativi,
  ai fini dell'installazione degli impianti.  Per le associazioni
  la rappresentatività è determinata dall'avere come iscritti
  gli installatori di impianti.  Mentre gli ordini e collegi più
  significativi sono quelli che hanno, tra i propri iscritti, il
  maggior numero di progettisti di impianti con i requisiti di
  cui all'articolo 7.
  Nomina regionale.
    Considerando che l'accertamento dei requisiti è la
  condizione di base per avere impianti sicuri, si demanda alla
  regione il compito di nominare i componenti della commissione
  per l'accertamento dei requisiti.
  Sede in camera di commercio, industria, artigianato ed
  agricoltura.
    Si ritiene, invece, che la sede della commissione debba
  restare presso la camera di commercio, industria, artigianato
 
                               Pag. 9
 
  ed agricoltura, in quanto è questo ente che continua a
  rilasciare il certificato di acquisizione dei requisiti.
  Accertamento dei requisiti per i responsabili degli uffici
  tecnici.
    La suddetta commissione, per quanto riguarda la valutazione
  dei requisiti dei responsabili degli uffici tecnici interni
  non del settore attraverso l'esame della documentazione ed un
  colloquio orale, è integrata con rappresentanti delle
  associazioni di categoria e da tecnici dell'associazione
  addetti alla sicurezza e dell'associazione addetti alla
  manutenzione industriale.  Quindi l'acquisizione dei requisiti
  è condizionata al superamento del colloquio con la suddetta
  commissione.  Anche il passaggio da una azienda non del settore
  od ente ad altri identici è subordinato al superamento di un
  colloquio presso la stessa commissione.  Analogamente per poter
  svolgere attività di installazione in proprio o di preposto in
  azienda del settore.
  Certificati di acquisizione dei requisiti.
    In base all'esperienza fatta sugli attuali certificati di
  riconoscimento, si ritiene opportuno proporre una loro
  revisione che li porti ad essere più funzionali alla realtà
  impiantistica.  Questo perché tali certificati, nella
  situazione attuale, sono stati redatti secondo la concezione
  che vede l'attività di installazione da certificare
  coincidente con l'elenco degli impianti di cui all'articolo 2.
  In tal modo, per seguire tutte le varie possibilità
  installative, soprattutto quelle codificate negli anni,
  indipendentemente dalla qualifica d'origine, bisogna
  effettuare percorsi tortuosi accorpando, non sempre
  logicamente, parti di impianti di una lettera identificativa
  dell'articolo 2 con un'altra o più altre, a seconda dei casi.
  Si ritiene opportuno affidare al regolamento il compito di
  identificare tutte le possibili figure professionali, che
  possono scaturire dall'esame di ciascun impianto elencato
  all'interno di ciascuna lettera, attribuendo un singolo
  certificato per ogni funzione svolta, in coerenza con quanto
  disposto all'articolo 3.
  Certificati misti.
    Con questa operazione si potranno quindi identificare anche
  figure professionali che, pur facendo riferimento ad una
  funzione installativa specifica, si vedono riconosciuta per
  legge la possibilità di svolgere semplici operazioni
  installative di altro tipo, assolutamente complementari a
  questa.
  Certificati per la sola manutenzione.
    In coerenza con quanto affermato in precedenza, nei
  certificati per la sola manutenzione vanno identificate e
  quindi autorizzate tutte quelle operazioni di tipo
  installativo che si ritiene soddisfino all'esigenza, in
  precedenza espressa, di servizio completo sull'impianto
  esistente svolto dalle aziende di sola manutenzione.
  Modello e validità.
    Si demanda al regolamento la definizione del testo dei
  certificati, stabilendo che il relativo modello deve essere
  indipendente da certificati relativi ad altre situazioni e con
  validità temporale limitata.  Al riguardo si stabilisce che la
  validità, in termini di tempo, di questi certificati sia
  definita dal regolamento in relazione alle modalità di
  verifica della permanenza nel tempo dei requisiti in esso
  attestati.
  Articolo  6. - Progettazione degli impianti.
  Centralità del progetto.
    L'esperienza applicativa della legge n. 46 del 1990 ha
  dimostrato la centralità della documentazione progettuale per
 
                              Pag. 10
 
  l'utente in quanto garante della sicurezza e funzionalità del
  suo impianto; per l'installatore in quanto guida autorevole
  per il suo operare e perché egli assume delle responsabilità
  sul progetto in relazione al rispetto delle norme installative
  di sicurezza.  Alla luce di tutto questo, anche in relazione
  all'elevato grado di complessità raggiunto dagli impianti, si
  ritiene che l'iscrizione agli albi professionali sia
  condizione necessaria ma non sufficiente.  La definizione
  dell'ambito delle competenze, infatti, non può essere lasciata
  alle leggi istitutive degli ordini e dei collegi perché troppo
  datate nel tempo, cioè quando il livello tecnologico degli
  impianti era estremamente basso e la loro diffusione oltremodo
  limitata.
  Requisiti tecnico-professionali per la
  progettazione.
    Nella convinzione che la sicurezza trova il suo fondamento
  su studi coerenti e sull'esperienza pratica di un certo
  livello, sulla conoscenza di norme tecniche molto spesso
  complesse ed in rapida e continua evoluzione, si propone che
  alla suddetta condizione di base si debba aggiungere il
  possesso di specifici requisiti che dovranno essere accertati
  da apposita commissione.  Peraltro non si riesce a giustificare
  che, per legge, l'accesso alla professione di installatore
  richieda il possesso di specifici requisiti e che
  l'inserimento negli elenchi dei liberi professionisti
  verificatori avvenga dietro domanda documentata, mentre nulla
  di tutto ciò debba avvenire per gli estensori del progetto che
  è il documento su cui si basa l'installatore per l'esecuzione
  ed il verificatore per il controllo.
  Esigenza della sicurezza.
    Si ritiene che condizionando l'esercizio della libera
  professione di progettista al di sopra di determinati limiti,
  al possesso di specifici requisiti, non si leda il principio
  delle competenze professionali e quindi dell'esercizio della
  libera professione.  Questo perché il salvaguardare un
  interesse generale della comunità, che è la sicurezza del
  cittadino nell'uso degli impianti, è socialmente superiore
  alla libertà di operare nell'ambito delle competenze generiche
  previste per la progettazione.  Oltretutto tale limitazione non
  impedisce all'utenza di rivolgersi, al di sotto dei limiti,
  per sua scelta ad un progettista, come peraltro avveniva per
  molti impianti prima della promulgazione della legge n. 46 del
  1990.  Inoltre, stanti i limiti già stabiliti dal regolamento
  emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del
  1991, in termini quantitativi, è comunque rilevante il numero
  degli impianti in cui si può attuare liberamente la
  progettazione senza dover necessariamente possedere quel
  livello di capacità e di conoscenze che sono necessarie al di
  sopra dei limiti.  Fatto che può consentire ai giovani
  professionisti di acquisire la necessaria competenza e quindi
  dotarsi di quei requisiti che possono autorizzarli ad operare
  negli ambiti regolati dalla presente proposta di legge.
  Impianti di cui alla lettera  d)  del comma 1
  dell'articolo 2.
    In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, che
  introduce tra i fini della presente proposta di legge anche la
  sicurezza per l'igiene e contro la contaminazione, gli
  impianti indicati alla lettera  d)  del comma 1
  dell'articolo 2, sono inseriti tra quelli sottoposti ad
  obbligo di progetto.
  Limiti di progetto.
    Si ritiene opportuno modificare l'obbligo di progetto
  condizionato solo al superamento dei limiti, in quanto non
  sempre un valore numerico è la giusta discriminante tra
  obbligo o non obbligo della progettazione.  Vi possono,
  infatti, essere situazioni impiantistiche tali che richiedono
  comunque la progettazione ed altre
 
                              Pag. 11
 
  dove, in effetti, si può ritenere opportuno il progetto solo
  oltre un certo limite.  In realtà lo scopo che si vuol
  raggiungere, che è la realizzazione di un impianto a regola
  d'arte, è condizionato dalla capacità dell'installatore di
  affrontare determinate tematiche progettuali e di comprendere
  e ben applicare normative specifiche.  Sin dove si può
  ritenere, ragionevolmente, che la sua professionalità sia
  sufficiente, allora non deve sussistere l'obbligo di progetto;
  in caso contrario questo limite va imposto.  Di conseguenza,
  per ogni categoria d'impianto, va tenuto conto del livello
  medio della corrispondente categoria d'installazione, della
  normativa emanata e della effettiva conoscenza della stessa,
  dell'esistenza di pubblicazioni, guide, eccetera, che possono
  aiutare gli installatori nel loro operare.  Non si deve,
  infatti, trascurare il fatto che obiettivamente la situazione
  è ben diversa tra le varie categorie d'impianti.
  Fasi progettuali.
    Per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 2 il
  progetto, in relazione ai fini che s'intendono perseguire,
  viene suddiviso in quattro fasi che trovano corrispondenza
  nella realtà.  La documentazione progettuale viene così
  suddivisa:
      progetto iniziale;
      progetto esecutivo;
      progetto costruttivo;
      progetto finale.
    Si tratta di suddivisione che trova anche puntuale
  riscontro in punti qualificanti della presente proposta di
  legge.
    Il progetto iniziale, con il suo contenuto - definito
  attualmente nel regolamento e che, nella presente proposta di
  legge, è inserito nel testo - attua il disposto della
  contestualità, cioè della presentazione contestuale del
  progetto edilizio e dei progetti impiantistici; presupposto
  legislativo al principio tecnico della progettazione integrata
  dell'edificio.
    Il progetto esecutivo, invece, definisce l'impianto dal
  punto di vista tecnico tenendo conto delle esigenze
  tecnico-economiche del committente e che contiene anche il
  computo metrico estimativo, in coerenza col principio sancito
  dalla legge che il beneficiario è l'utente.  In questa fase,
  infatti, si dà una risposta tecnica alle sue esigenze
  specifiche, fornendogli anche un costo presunto dell'impianto.
  Inoltre, costituendo un riferimento dettagliato ed obiettivo
  per la gara d'appalto, esso pone in piano di parità e quindi
  di corretta concorrenzialità le ditte installatrici.  A sua
  volta, nel progetto costruttivo, elaborato dal progettista in
  collaborazione con l'impresa nel rispetto del progetto
  esecutivo, si definiscono i materiali scelti e, in relazione a
  questi, i particolari costruttivi utilizzati per la
  realizzazione dell'opera.  Progetto che trova, tra le altre
  cose, riscontro nella presente proposta di legge con la
  responsabilità che la stessa attribuisce all'installatore
  circa la scelta del materiale con il conseguente onere, da
  parte sua, di stilare l'elenco dei materiali, come allegato
  alla dichiarazione di conformità.  Si tratta, in sostanza, di
  una rielaborazione dei progetti esecutivo e costruttivo,
  aggiornata rilevando l'eseguito.  Il progetto finale, come
  stabilito dalla presente proposta di legge, dovrà assorbire
  eventuali varianti in corso d'opera che sono anch'esse
  sottoposte a progettazione.
  Progetto da presentare.
    Nulla vieta che il progetto che si presenta in comune tenga
  già conto delle prime due fasi, quella preliminare e quella
  esecutiva.  Il progetto preliminare, in virtù del suo
  contenuto, soddisfacendo le condizioni di legge, costituisce
  il minimale per quanto riguarda l'obbligo della progettazione.
  Ciò non toglie che, per loro scelta, il progettista ed il
  committente presentino una documentazione progettuale più
  ampia, allegando al progetto preliminare anche quello
  esecutivo.
 
                              Pag. 12
 
  Estensione dell'obbligo del progetto preliminare a tutti
  gli impianti regolati da altre leggi.
    Stante l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 tale
  disposto si estende a tutti gli impianti per dare un contenuto
  completo e soprattutto logico al principio della progettazione
  integrata, che è sottinteso nel rispetto della contestualità
  della presentazione di tutti gli elaborati di progetto.  Si
  ritiene che questo disposto non entri in contrasto con altre
  leggi che impongono, per gli impianti di cui all'articolo 2,
  obblighi di progetto preesistenti alla legge n. 46 del 1990 o
  comunque che continuano a regolare la questione per successive
  modificazioni in quanto, stante la definizione di progetto
  preliminare, essa non contrasta con queste leggi che
  richiedono progetti che sono esecutivi e costruttivi.  Valga
  per tutti l'esempio degli impianti più importanti elencati
  all'articolo 1 e soggetti ad altra legge, la legge 9 gennaio
  1991, n. 10, per il progetto, che sono quelli termici.  Questa
  legge prevede la presentazione del progetto dopo la
  concessione edilizia e prima dell'inizio dei lavori.  Stante
  l'influenza che i contenuti progettuali hanno, soprattutto per
  l'isolamento termico, questi progetti devono per forza essere
  di tipo esecutivo-costruttivo, altrimenti non si potrebbe dare
  inizio ai lavori.  Quanto si rende obbligatorio, invece, con la
  presente proposta di legge è il progetto preliminare della
  parte impiantistica termica, che è quella rilevante ai fini
  della sicurezza, e che, in base ai contenuti stabiliti, può
  essere redatto al momento dell'attuazione della progettazione
  integrata, senza problemi per tecnici dotati di effettivi
  requisiti professionali.
  Progettazione integrata.
    Riprendendo il concetto della contestualità presente già
  nel testo attuale, si ritiene opportuno codificare per legge
  dei precisi adempimenti affinché, finalmente, si affronti con
  la metodologia giusta la questione progettazione con
  comportamenti ormai universalmente accettati ed ampiamente
  consolidati in altre nazioni.  La progettazione integrata è
  ormai una esigenza non più prorogabile in quanto è necessario
  porre fine al modo raffazzonato con cui troppo frequentemente
  si procede nella progettazione.  Modo del tutto insensibile ad
  esigenze di efficienza, funzionalità e sicurezza.  Sin dalla
  fase progettuale invece l'edificio deve essere progettato in
  funzione delle esigenze impiantistiche e gli impianti
  progettati in funzione delle esigenze e della sicurezza di
  coloro che in questi edifici vanno a vivere o ad operare.
  Controllo formale del tecnico comunale.
    Infine, svolgendo l'amministrazione comunale e, nello
  specifico, il tecnico comunale, un ruolo importante in
  relazione al rispetto della legge, si codifica quanto di fatto
  la diligenza e la professionalità di questi tecnici già attua,
  ovvero l'esame formale ma puntuale della pratica per accertare
  che quanto prescritto dalla legge sia effettivamete presente.
  Si esclude naturalmente un esame di merito, essendo questo un
  compito specialistico che normalmente non può essere assolto
  dai tecnici comunali e che, in ogni caso, attiene al sistema
  delle verifiche.  A questo proposito il tecnico comunale,
  incaricato di istruire la pratica, se ravvisa aspetti non
  chiari circa la documentazione progettuale dovrà inviare il
  progetto per una verifica di merito alla commissione tecnica
  di verifica dei progetti e della documentazione tecnica della
  dichiarazione di conformità.
  Controllo degli enti di verifica.
    Per quanto riguarda gli altri enti di verifica essi devono
  controllare la rispondenza del progetto a quanto stabilito
  dalla legge.  Qualora ravvisassero situazioni di grave
  inadempienza devono tenere analogo comportamento.
 
                              Pag. 13
 
  Articolo  7. - Requisiti tecnico-professionali per la
  progettazione.
  Requisiti per la progettazione.
    Riprendendo i concetti già espressi si ritiene opportuno
  che vengano stabiliti dei requisiti tecnico-professionali per
  la progettazione che si dovranno basare, oltre che
  sull'iscrizione agli albi professionali, nell'ambito delle
  rispettive competenze, anche sulla dimostrazione di una
  pratica lavorativa nel settore della progettazione mediante
  presentazione di un  curriculum  professionale.
  Commissione.
      Il riconoscimento dei requisiti sopra citati è
  attribuito ad una commissione nominata dalla regione, perché
  tale funzione è basilare per la sicurezza, costituita da
  rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, che
  dovranno nominare loro rappresentanti operanti nell'attività
  di progettazione, e da docenti di istituti tecnici ed
  universitari.  Tale commissione avrà la facoltà di chiedere
  ulteriori documentazioni e tutti i chiarimenti del caso, onde
  accertare l'effettiva capacità professionale nel settore.
  Aventi diritto.
      Avranno diritto a chiedere i requisiti tutti coloro che
  sono iscritti agli ordini ed ai collegi da un certo numero di
  anni; tali requisiti si ritiene che debbano essere diversi per
  i laureati e per i diplomati.
  Articolo  8. - Installazione e manutenzione degli
  impianti.
  Migliore definizione di esecuzione a regola d'arte.
    Il testo originale della legge n. 46 del 1990, per il primo
  periodo del comma 1, viene mantenuto sostanzialmente invariato
  con l'aggiunta di una precisazione, attualmente inserita nel
  regolamento di attuazione, sulla definizione di regola d'arte
  degli impianti in considerazione di alcuni equivoci di
  interpretazione della legge.
  Ulteriori definizioni regolamentari.
    Si dà mandato al regolamento di indicare più compiutamente
  le norme, le leggi italiane e comunitarie che fanno ritenere i
  materiali, i componenti e gli impianti a regola d'arte.
  Interruttore differenziale ed impianto di terra.
    Per quanto riguarda l'obbligo dell'installazione
  dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità assieme
  all'impianto di terra, si ritiene che non sia opportuna la sua
  presenza in una proposta di legge che detta norme di
  comportamento e che quindi non deve entrare in disposizioni
  tecniche specifiche che, col tempo, potrebbero venire superate
  dall'evoluzione tecnologica, determinando un inutile
  contenzioso tra la legge e le future norme tecniche.
  Analoghi dispositivi per gli altri impianti.
    Inoltre, soprattutto con l'estensione dell'ambito di
  applicazione di tutti gli impianti, almeno per equità,
  bisognerebbe ricercare l'esistenza di dispositivi di analoga
  importanza ai fini della sicurezza anche per questi al fine di
  imporne l'obbligo d'uso per legge.
  Direttiva al regolamento.
    Non può essere trascurata l'importanza che ha avuto e
  continua ad avere la prescrizione citata inserita nella legge.
  Per conciliare la situazione si affida al regolamento
 
                              Pag. 14
 
  il compito di definire meglio gli obblighi di
  installazioni di apparecchiature o di componenti specifici che
  possano, più di altri, dare un contributo alla sicurezza,
  accennando, per legge, che si fa specifico anche se non
  esaustivo riferimento agli interruttori differenziali, ai
  rilevatori di gas, di fumo e, naturalmente, a quant'altro la
  tecnologia metta a disposizione per garantire maggiore
  sicurezza nell'uso degli impianti.
  Adeguamento degli impianti.
    Viene conservato l'obbligo dell'adeguamento degli impianti
  alla regola dell'arte con le eccezioni considerate al comma 5
  e con l'obbligo di cui al comma 6.  Inoltre per gli stessi
  impianti sussiste l'obbligo di cui al comma 7.
  Norma transitoria e non solo per gli impianti
  elettrici.
      Per quanto attiene l'obbligo dell'adeguamento degli
  impianti preesistenti, e più in particolare per quelli
  elettrici e per il solo ambito civile, è a tutti noto
  l'elevato numero di impianti non a norma, specialmente per
  mancanza dell'impianto di terra.  Nel contempo non va
  trascurato il fatto che tale adeguamento richiede un costo non
  indifferente ed un certo disagio.  Al riguardo, si è ritenuto,
  con il regolamento emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica n. 447 del 1991, di stabilire delle condizioni
  particolari di adeguamento che da molti sono ritenute in
  contrasto con la legge.  Al di là delle opinioni resta il fatto
  che l'installatore non riesce ad avere quella tranquillità
  necessaria circa le sue responsabilità qualora adegui secondo
  regolamento.  E' quindi opportuno che venga ripristinata, al
  riguardo, la certezza del diritto, perché risulta loro
  oltremodo difficile recepire il concetto della gerarchia tra
  le norme e che il rispetto di una legge dello Stato possa
  comportare delle responsabilità per contrasti tra legge e
  regolamento.  Per far questo è necessario che la legge dia
  specifico mandato al regolamento di poter affrontare e
  risolvere casi come questo, in cui l'esecuzione a regola
  d'arte non può essere rispettata del tutto.  A questo punto
  però va ricordato che l'obbligo dell'adeguamento è relativo a
  tutti gli impianti.  Di conseguenza le problematiche di
  adeguamento, in termini di costo e disagio, che erroneamente
  si considerano solo per gli impianti elettrici, sia pur
  civili, vengono a riguardare anche altri impianti.  Pertanto si
  inserisce nella presente proposta di legge il mandato al
  regolamento di individuare tutti quei casi in cui, a fronte di
  difficoltà obiettive che impedirebbero l'adeguamento completo,
  è possibile effettuare questa operazione in difformità
  all'esecuzione degli impianti a regola d'arte.
    Il tutto però a determinate condizioni:
        a)  in ambito civile, ma non in altri ambiti.
  Innanzi tutto si ritiene che la possibilità di effettuare
  adeguamenti sugli impianti in difformità dalla regola d'arte
  ma in conformità a quanto stabilito dal regolamento debba
  valere solo nell'ambito civile, cioè nell'abitativo dove
  possono trovare fondamento le difficoltà economiche e di
  programmazione di questi lavori;
        b)  con l'esclusione delle parti condominiali.  Si
  ritiene, parimenti, che le motivazioni economiche e di disagio
  non abbiano senso per la parte condominiale comune, per cui
  tale parte resta oggetto di adeguamento a regola d'arte;
        c)  con la possibilità a termine.  Nel contempo la
  possibilità di adeguare secondo le disposizioni regolamentari,
  piuttosto che a regola d'arte, è comunque una situazione a
  termine.  Per questo si dà mandato al regolamento di stabilire,
  per ogni tipo di adeguamento che viene a regolamentare, dei
  termini, anche differenziati, entro i quali si deve effettuare
  l'adeguamento completo, nel pieno rispetto della regola
  d'arte.
  Adeguamento continuo alle norme di sicurezza.
      Per evitare che nel tempo si ripetano le condizioni che
  hanno determinato la promulgazione della legge n. 46 del 1990,
 
                              Pag. 15
 
  si propone anche che l'adeguamento degli impianti ai fini
  della sicurezza avvenga in modo dinamico, nel senso che ogni
  qual volta viene emanata una nuova norma tecnica finalizzata
  alla sicurezza si intervenga sugli impianti adeguandoli di
  conseguenza.
  Delega alle norme tecniche.
      Poiché l'evoluzione normativa segue regole che non
  sempre trovano nella sicurezza il motivo principale e affinché
  l'adeguamento continuo alle norme non diventi un'operazione
  non programmabile, ma piuttosto basata sulla casualità e
  l'imprevisto, si ritiene opportuno che la legge deleghi alle
  norme tecniche il compito di definire, in termini di tempo, la
  validità delle norme precedenti rispetto quelle nuove, ai fini
  della sicurezza.
  Documentazione tecnica probante.
      Con la presente proposta di legge viene resa
  obbligatoria, nell'ambito dell'obbligo più generale
  dell'adeguamento, la redazione, qualora già non esista, o
  un'integrazione se necessaria, di una documentazione tecnica
  costituita da schemi, disegni planimetrici, relazione tecnica,
  che rappresenti fedelmente la situazione impiantistica.  In tal
  modo si pongono le condizioni affinché i soggetti interessati
  possano effettivamente ottemperare a quanto stabilito dalla
  presente proposta di legge senza che essi debbano attribuirsi
  compiti, oneri e responsabilità che, invece, competono al
  committente.  Si fa specifico riferimento al progettista e/o
  installatore che abbiano ad intervenire su un impianto
  esistente per ampliamenti, trasformazioni, manutenzioni
  rispettando i disposti della legge ed ai responsabili delle
  verifiche che hanno assoluta necessità di trovare questo
  documento fondamentale.
  Articolo  9. - Agevolazioni fiscali.
  Agevolazioni fiscali.
      Relativamente all'obbligo dell'adeguamento, si ritiene
  opportuno prevedere agevolazioni fiscali.  Se è pur vero che la
  realizzazione degli impianti a regola d'arte era da tempo
  obbligatoria, poco o nulla è stato fatto, legislativamente,
  per rendere operativo questo disposto regolando le attività
  professionali connesse.  Inoltre, essenzialmente
  nell'abitativo, vi sono molti impianti ancora funzionanti
  realizzati prima che fossero emanate le leggi per l'elettrico
  e per il gas che imponevano la regola d'arte.  Inoltre, sino
  alla legge n. 46 del 1990, non esisteva, sempre
  nell'abitativo, alcun obbligo per il cittadino di mantenere
  adeguati gli impianti all'evoluzione normativa.  Obbligo di
  adeguamento che, anche se non unanimemente, è ritenuto essere
  contenuto all'interno del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 547 del 1955, per tutti i casi in cui si
  configuri un rapporto di lavoro dipendente ma che, oltre che
  contestato, è anche largamente disatteso stante l'inefficacia
  delle verifiche istituzionali.
    Solo con la promulgazione della legge n. 46 del 1990 la
  situazione dal punto di vista legislativo è più chiara.
  L'adeguamento degli impianti è diventato un obbligo entro una
  data specifica.  Con la presente proposta di legge tale
  adeguamento diventa addirittura continuato, seguendo
  l'evolversi della normativa.  Quindi una responsabilità
  pubblica, per carenza di norme, di leggi e di controlli esiste
  accanto a quella del singolo cittadino.  Questo comporta, ad
  avviso dei proponenti, che lo Stato, nel momento in cui mette
  in essere l'obbligo dell'adeguamento, deve introdurre forme di
  incentivo economico per questa operazione che, in molti casi,
  comporterà un costo non indifferente, che si individua nelle
  agevolazioni fiscali.
 
                              Pag. 16
 
  Ruolo della regione.
    In merito ai sostegni economici, si può suggerire all'ente
  regione coinvolto direttamente in questa proposta di revisione
  per quanto attiene la tenuta del fondo economico per le
  verifiche ed il relativo coordinamento, come emergerà dai
  successivi articoli, di attuare, attraverso la legislazione
  regionale, misure di sostegno economico in favore delle
  aziende che attuano l'adeguamento degli impianti.
  Impulso ad un settore produttivo fondamentale.
    Tali azioni, ad avviso dei proponenti, si inquadrano anche
  come incentivo alla produzione, quindi allo sviluppo di un
  settore fondamentale dell'industria italiana come quello
  impiantistico, inteso come aziende produttrici di componenti
  d'impianto, aziende installatrici, aziende di distribuzione,
  studi di progettazione e così via.  Qualora l'adempimento
  dell'obbligo dell'adeguamento fosse ottemperato come richiede
  l'esigenza della sicurezza nell'uso degli impianti, tutto il
  settore impiantistico ne ricaverebbe un rilevante beneficio.
  Condizione fondamentale, però, per un vantaggio uniforme ed
  equilibrato, è che l'adeguamento non si limiti al civile,
  interessando lo stesso solo determinate aziende di
  installazione e specifici e limitati prodotti, ma piuttosto
  riguardi anche gli altri ambiti dove l'entità del fenomeno è
  tale da interessare una gamma produttiva, installativa e
  progettuale molto più vasta.
  Articolo  10. - Finanziamento delle attività di
  normazione tecnica e di verifica.
  Finanziamento dell'attività di verifica.
    Se da un lato è necessario finanziare la normazione tecnica
  in quanto la realizzazione degli impianti a regola d'arte,
  cioè in conformità a norme sempre più puntuali e chiare, è il
  presupposto fondamentale per la sicurezza, non meno importante
  è il finanziamento delle verifiche.  Uno dei punti che rendono
  impraticabile questa importante funzione è l'aspetto
  economico.  Nella forma attuale la legge non prevede in alcun
  modo chi debba pagare questa operazione che si ritiene
  fondamentale per la corretta applicazione della legge stessa.
  Quattro anni di applicazione hanno chiaramente evidenziato
  l'assoluta necessità delle verifiche, per cui si ritiene di
  dover provvedere per legge, anche perché con le verifiche si
  esercita una azione preventiva contro gli infortuni più
  efficace di quanto possa essere la pur importante attività di
  normazione tecnica.
  L'ambito civile.
    Come emergerà in seguito, il finanziamento dovrà essere
  finalizzato alle verifiche in quegli ambiti e su quegli
  impianti dove non si effettuano già controlli per legge, in
  quanto questi ultimi sono codificati per quanto riguarda il
  diritto di accesso, l'identità di colui che deve pagare i
  controlli e quanto deve essere versato.  Di conseguenza il
  finanziamento sarà essenzialmente, anche se non
  esclusivamente, finalizzato alle verifiche nei luoghi di
  vita.
  Provenienza dei contributi.
    Al riguardo si prevedono tre forme di contribuzione.
    La prima ricavata dal contributo Inail per i motivi sopra
  addotti, la seconda dal contributo dello stesso committente il
  quale dovrà versare una quota all'ente regione, finalizzata
  alle verifiche, la terza fornita dai ricavati delle sanzioni
  amministrative.
  Gestione del fondo.
    Il fondo reso disponibile sarà gestito dall'ente regione
  che, ai sensi dell'articolo 14, ha il coordinamento delle
  verifiche.
 
                              Pag. 17
 
    Come sarà meglio precisato parlando delle verifiche, il
  comune dovrà avere compiti decisionali ed operativi sul suo
  territorio, facendo riferimento, per quanto attiene tutto il
  discorso organizzativo generale, all'ente regione.
  Articolo  11. - Dichiarazione di conformita.
  Punto qualificante.
    La dichiarazione di conformità è uno degli adempimenti più
  qualificanti della presente proposta di legge, allo stesso
  livello del progetto, a cui di fatto è omogenea quando non
  sussiste l'obbligo di progettazione.
  Installatore, responsabile del prodotto impianto.
    Per comprendere l'importanza ed il motivo per il quale è
  esclusivamente l'installatore a dover firmare la dichiarazione
  di conformità, va sottolineato che egli, per quanto attiene al
  "prodotto" impianto, è contemporaneamente costruttore e
  fornitore, quindi assomma in sé tutte le responsabilità che
  riguardano queste due figure.  Da ciò ne discende che non
  poteva risultare diversa la concezione della dichiarazione di
  conformità e della sua documentazione, l'unicità della firma,
  l'assunzione, in prima istanza, della responsabilità del
  progetto, dei componenti e dei materiali utilizzati.  Tutte le
  disposizioni sono contenute nella legge n. 46 del 1990 e nel
  decreto ministeriale relativo al modello della dichiarazione
  di conformità.  Tale decreto, a parte qualche correzione, è
  stato integralmente inserito nella presente proposta di legge,
  in quanto idoneo a indicare le linee essenziali a cui ci si
  deve attenere nella stesura del regolamento per quanto
  riguarda questo importante documento.
  Costo della redazione della documentazione tecnica.
    Si ritiene opportuno codificare per legge che la stesura
  della documentazione tecnica della dichiarazione di conformità
  è un servizio in più nei confronti della committenza, per cui
  all'installatore deve essere riconosciuta come prestazione
  professionale aggiuntiva a quella dell'installazione vera e
  propria e quindi oggetto di retribuzione la cui entità sarà
  stabilita per via regolamentare, sentito il parere delle
  organizzazioni di categoria.
  Contenuto della documentazione tecnica della dichiarazione
  di conformità.
    Recependo quanto contenuto nel decreto ministeriale, si
  inseriscono nella presente proposta di legge i princìpi
  fondamentali per la stesura della documentazione tecnica della
  dichiarazione di conformità, lasciando al regolamento il
  compito di entrare in particolari specifici, indicando per
  ogni tipo di impianto detta documentazione, in coerenza con
  l'identificazione delle figure di installatore già attribuita
  al regolamento all'articolo 4, comma 3.
    In tal modo, a regime, ad ogni specifica funzione
  installativa corrisponderà un certificato attestante il
  possesso dei requisiti e un modello specifico, se necessario,
  della corrispondente dichiarazione di conformità.
  Aziende non installatrici ed enti.
    Per gli uffici tecnici interni non del settore gli
  adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità sono
  ritenuti diversi.  Innanzitutto per quanto riguarda la firma,
  in quanto in questo caso non ha molto senso che essa sia
  apposta dal titolare della ditta o dal responsabile dell'ente
  in quanto, nello specifico, egli è il committente
  dell'impianto.  Quindi la firma deve essere apposta dal
  responsabile
 
                              Pag. 18
 
  degli uffici tecnici interni.  Inoltre, stante l'elevato
  numero di interventi, soprattutto di manutenzione, piccoli
  ampliamenti, eccetera, che vengono svolti quotidianamente, è
  opportuno che la dichiarazione di conformità non faccia
  riferimento a ciascuno di quegli interventi ma piuttosto sia
  relativa ad un certo periodo, ad esempio un trimestre.  Stante
  la specificità di queste questioni che toccano anche
  l'organizzazione aziendale, si delega al regolamento il
  compito di definire il modello della dichiarazione e di
  precisare meglio il contenuto della relativa documentazione
  tecnica, fermo restando il principio che essa non deve essere
  dissimile da quella relativa alle ditte installatrici.  Allo
  scopo si prescrive che la commissione permanente incaricata
  della redazione del documento si avvalga della collaborazione
  dei rappresentanti dei responsabili degli uffici tecnici non
  del settore e di esperti provenienti dall'Associazione
  italiana addetti alla sicurezza e dall'Associazione italiana
  per la manutenzione industriale.
  Conservazione della documentazione.
    Si mantiene l'obbligo di conservare la documentazione con
  l'aggiunta che l'installatore deve rilasciare in qualsiasi
  momento una copia della dichiarazione di conformità qualora
  gli venga richiesta da un avente diritto.
  Controlli.
    A) Controllo formale del tecnico comunale.
    Richiamando quanto già asserito, per il progetto, circa il
  ruolo del tecnico comunale incaricato di istruire la pratica,
  se egli ravvisa aspetti non chiari circa la compilazione della
  dichiarazione di conformità deve inviarla, per una verifica di
  merito, alla commissione tecnica di verifica dei progetti e
  della documentazione tecnica della dichiarazione di
  conformità.
    B) Controllo degli enti di verifica.
    Per quanto riguarda gli altri enti di verifica essi devono
  controllare la rispondenza della dichiarazione di conformità a
  quanto stabilito dalla legge.  Qualora ravvisassero situazioni
  di grave inadempienza devono tenere analogo comportamento.
  Articolo  12. - Enti distributori.
    Si ritiene opportuno coinvolgere direttamente gli enti
  distributori di energia elettrica, di gas e di acqua per
  quanto riguarda l'acquisizione della dichiarazione di
  conformità all'atto dell'allacciamento ad una nuova utenza o
  di modifica delle condizioni contrattuali a seguito di
  intervento sull'impianto.
    Va chiarito, però, che non dovranno chiedere alcuna
  documentazione aggiuntiva, né tantomeno modificare il modulo
  conforme della dichiarazione di conformità.
    Per quanto riguarda gli impianti esistenti, se ne
  ravviseranno la necessità, dovranno chiedere al comune di
  effettuare una verifica che avverrà secondo il disposto della
  presente proposta di legge ed a spese dell'utente.
  Articolo  13. - Responsabilita del committente o del
  proprietario o del soggetto incaricato della gestione degli
  impianti.
    In relazione alla situazione attuale si ritiene opportuno
  precisare che il committente o il proprietario o l'incaricato
  della gestione dell'impianto, pubblico o privato, che affida
  l'incarico di progettazione, qualora ne sussista l'obbligo, e
  di realizzazione degli impianti deve accertare che
  l'affidatario, progettista e/o impresa, sia in possesso dei
  necessari requisiti tecnicoprofessionali.
 
                              Pag. 19
 
    In sostanza, si vuol impedire l'affidamento di incarichi
  onnicomprensivi che comportano, di fatto, una situazione
  analoga a quella precedente.  Ad esempio che un'impresa di
  costruzioni acquisisca l'incarico di costruire tutto
  l'edificio, impianti compresi, mettendo poi in condizioni di
  obiettiva difficoltà tecnica ed economica l'impresa di
  installazione.
    Oltretutto la mancanza di un rapporto diretto tra
  committenza ed impresa di installazione impiantistica può
  creare, come l'esperienza insegna, grossi problemi per
  inadempienza della committenza nei confronti dell'impresa e/o
  viceversa.
    Bisogna anche evitare che un professionista o una società
  di progettazione o qualcosa di poco definito come spesso
  accade nel settore edile, abbiano ad acquisire incarichi di
  progettazione che, successivamente, come l'esperienza insegna,
  vengono in qualche modo assolti senza che vi sia un effettivo
  vantaggio per la committenza.
  Settore privato e settore pubblico.
    Quanto in precedenza asserito vale in ogni caso sia per il
  pubblico sia per il privato.  Va precisato che la presente
  proposta di legge si configura come legge quadro sulla
  sicurezza, per cui gli affidamenti degli incarichi per la
  realizzazione e la progettazione degli impianti devono
  rispettare le norme in essa contenute.
    Nella presente proposta di legge s'intende codificare
  l'affidamento degli incarichi per la realizzazione e la
  progettazione in modo chiaro affinché non si verifichino
  situazioni tali per cui un'impresa di costruzione edile si
  veda affidare, nello stesso tempo, l'incarico di costruire
  l'edificio e l'incarico di committente per quanto riguarda la
  realizzazione degli impianti.  Analoga cosa potrebbe accadere
  per la progettazione da parte di studi di progettazione
  edile.
  Coerenza con il fine della proposta di legge.
    Quanto asserito è totalmente coerente con lo spirito della
  presente proposta di legge che pone sullo stesso livello la
  sicurezza dell'edificio con la sicurezza nell'edificio.  Il
  perpetrarsi delle abitudini attualmente praticate, se non
  chiaramente impedite dalla presente proposta di legge,
  soprattutto nei lavori pubblici, vanificheranno di fatto
  quanto di positivo si vuol perseguire.
  Consorzio di studi e di imprese.
    Nulla vieta che possano partecipare imprese singole o
  consorzi di imprese dotate di tutti i certificati di
  acquisizione dei requisiti tecnico-professionali per la
  realizzazione degli impianti e, con lo stesso criterio,
  possano partecipare professionisti singoli o associati dotati
  dei necessari requisiti.
  Invio della dichiarazione di conformità.
    Nella presente proposta di legge si recepisce integralmente
  il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 46 del 1990 in
  quanto rappresenta l'obbligo fondamentale imposto dalla legge.
  Si ritiene però opportuno inserire nella presente proposta di
  legge l'obbligo per il committente di inviare copia della
  dichiarazione di conformità alla commissione per
  l'accertamento dei requisiti, in quanto questo è il
  presupposto per le verifiche.  In sostanza presso la
  commissione dovrebbe esservi un fascicolo personale
  dell'installatore contenente tutte le dichiarazioni di
  conformità degli impianti da lui realizzati su tutto il
  territorio nazionale.
  Primo livello di controllo.
    Per la sua composizione questa commissione è in grado di
  svolgere un primo controllo sulla correttezza amministrativa
 
                              Pag. 20
 
  e tecnica della pratica.  Qualora ravvisi inadempienze
  sanabili con semplici adempimenti da parte della ditta
  installatrice, essa deve operare in tal senso.
  Controllo formale.
    Qualora, invece, la commissione ravvisasse aspetti non
  chiari circa la documentazione di accompagnamento della
  dichiarazione di conformità, progetto allegato compreso, dovrà
  inviare la documentazione alla commissione di verifica di cui
  al comma 14 dell'articolo 6.
  Esenzione per gli uffici tecnici non del settore.
    Non si ritiene opportuno che l'obbligo dell'invio alla
  commissione debba sussistere per gli uffici tecnici interni
  non del settore in quanto le ditte non installatrici e gli
  enti non hanno un rapporto diretto con queste commissioni che
  si sono limitate a riconoscere i requisiti del responsabile
  tecnico.
  Invio del rapporto all'unità sanitaria locale (USL).
    Si stabilisce che questi uffici tecnici interni mandino,
  ogni tre mesi, alle USL una breve relazione tecnica indicante
  i lavori effettuati sugli impianti, fermo restando che tutta
  la documentazione prevista deve essere a disposizione presso
  l'azienda o l'ente per gli organi di controllo.
  Cartello fuori dal cantiere.
    Si ritiene significativo che il disposto regolamentare che
  obbliga l'affissione di un cartello fuori dal cantiere in cui
  compaiano le informazioni circa gli installatori dell'impianto
  e, se vi è l'obbligo, degli autori del progetto, a
  similitudine di quanto già avviene per la parte edile, venga
  recepito dalla presente proposta di legge a sancire la pari
  dignità costruttiva e progettuale tra le due componenti.
  Articolo  14. - Certificato di abitabilità ed
  agibilità.
  Quando non è disponibile la dichiarazione di
  conformità.
    Si sono conservati i disposti della legge attuale.  In
  aggiunta si è ritenuto opportuno dare una soluzione
  legislativa ad un caso che talvolta si presenta:
  l'impossibilità da parte del committente di poter presentare
  la dichiarazione di conformità per casi in cui risulti
  impossibile ottemperare a questo obbligo.  In tal caso si
  attribuisce al comune, avendo facoltà di farlo attraverso le
  verifiche, il compito di nominare un libero professionista
  inserito nell'elenco di cui all'articolo 17 che esamini
  l'impianto e rilasci una documentazione analoga a quella che
  avrebbe dovuto rilasciare l'installatore.  Questo perché tale
  documentazione è un servizio reso all'utenza che non può
  essere annullato solo dal fatto che esiste un obiettivo
  impedimento al suo rilascio da parte dell'installatore.
  Naturalmente in questo caso il professionista è a carico del
  committente.
  Vigilanza del sindaco.
    Si ritiene opportuno richiamare per la presente proposta di
  legge obblighi di vigilanza che competono al sindaco in virtù
  di altre leggi, in quanto i pubblici amministratori sono del
  tutto assenti circa le questioni applicative della legge.
  Articolo  15. - Ordinaria manutenzione e installazioni
  varie.
  Dichiarazione di conformità per la normale
  manutenzione.
    L'articolo 12 della legge n. 46 del 1990 è modificato più
  nella forma che nella sostanza per fugare alcuni dubbi
  interpretativi
 
                              Pag. 21
 
  circa il rilascio della dichiarazione di conformità da
  parte dell'installatore quando effettua un'opera di ordinaria
  manutenzione.  Con il testo proposto l'obbligo è chiaramente
  esplicitato in coerenza, peraltro, con il principio che
  qualsiasi intervento di un installatore su un impianto deve
  essere adeguatamente documentato per la duplice tutela
  dell'installatore stesso e del committente.
  Definizione regolamentare di normale manutenzione.
    Nel contempo si ritiene opportuno demandare al regolamento
  una più specifica definizione di manutenzione ordinaria in
  quanto, basandosi su regole generali, vi rientrerebbero
  operazioni oltremodo pericolose per chi vi opera e per chi
  vive negli ambienti in cui gli impianti sono stati oggetto di
  tale manutenzione e con specifico riferimento all'ambito
  civile.
  Installazioni domestiche.
    Si conserva inalterato il testo del disposto della legge n.
  46 del 1990 rimarcando che quanto opportunamente stabilito è
  in contrasto con la definizione attuale di ordinaria
  manutenzione.  Mentre, infatti, per questo articolo è
  giustamente impedito al committente di installare utenze
  domestiche che lo portino ad agire direttamente sugli
  impianti, con la definizione di manutenzione ordinaria possono
  essere sostituite parti d'impianto, purché di pari
  caratteristiche, operazione questa di gran lunga più
  pericolosa delle cosiddette installazioni domestiche.
    Nel contempo si ritiene opportuno che per via regolamentare
  si precisino meglio quali siano le installazioni domestiche
  sottoposte agli obblighi di legge.
  Articolo  16. - Deposito in comune.
  Vari casi.
    L'articolo resta sostanzialmente inalterato.  Si precisa
  solamente che il deposito in comune del progetto e della
  dichiarazione di conformità, secondo i disposti dell'articolo
  stesso, vale sia per i rifacimenti totali sia per gli
  interventi parziali e si specifica meglio la differenza tra i
  casi sottoposti ad abitabilità e ad agibilità.
  Deposito in comune.
    Indipendentemente da leggi o regolamenti che semplifichino
  le pratiche amministrative o dal fatto che i lavori
  impiantistici non richiedano in alcun modo autorizzazioni al
  comune, il progetto e la dichiarazione di conformità od il
  certificato di collaudo dovranno sempre essere consegnati
  trenta giorni dopo la conclusione dei lavori.
  Articolo  17. - Verifiche.
  Definizione di verifica.
    Si riporta il comma 1 nel testo attuale con un'aggiunta che
  consente di definire esattamente cosa si debba intendere per
  verifica ai sensi della presente proposta di legge.
  Ruolo della regione.
    Avendo la regione un ruolo di coordinamento per le
  verifiche, la si include tra gli enti che possono effettuare
  le verifiche in quanto, se essa vuole, può avere un ruolo di
  supplenza laddove tali verifiche non avvenissero per inerzia
  dell'ente più direttamente preposto.
  Momenti di verifica.
    Si ritiene opportuno chiarire che la verifica può essere
  effettuata in un qualsiasi momento della vita dell'impianto:
  dal deposito della pratica all'utilizzazione.
  Elenco verificatori.
    Si propone che l'elenco dei liberi professionisti
  verificatori venga tolto dalla
 
                              Pag. 22
 
  competenza delle camere di commercio, industria, artigianato
  ed agricoltura, e venga attribuito alla regione.  A
  quest'ultimo ente non è attribuito solo il deposito ma anche
  la stesura dell'elenco dei liberi professionisti operanti come
  verificatori.  In relazione a ciò, con la presente proposta di
  legge si annulla il decreto ministeriale relativo all'elenco
  dei verificatori in quanto, in base a quanto contenuto nel
  presente articolo, sono modificate le procedure per esservi
  inseriti.
  Il comune per l'ambito civile.
    Una delle carenze piò evidenti della legge n. 46 del 1990 è
  che le verifiche di fatto possono essere effettuate con una
  certa difficoltà soltanto dagli enti preposti quali le unità
  sanitarie locali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la
  sicurezza del lavoro (ISPESL) ed i Vigili del fuoco.  Questi,
  però, non essendo ancora stati emanati gli elenchi ufficiali
  dei verificatori non possono usufruirne e quindi hanno una
  certa difficoltà ad effettuare anche le verifiche ai sensi
  della legge n. 46 del 1990, oltre i controlli di competenza.
  Inoltre, fatto ancor più rilevante, questi enti non possono
  effettuare controlli laddove questi sono più necessari, cioè
  nell'abitativo.  Questo perché essi hanno diritto di accesso
  soltanto dove si configura attività dipendente.  Pertanto
  proprio gli impianti dell'ambito civile che avrebbero dovuto
  essere oggetto di verifica in quanto quelli più bisognosi, non
  sono assolutamente controllati anche dopo la promulgazione
  della legge n. 46 del 1990.  Nella presente proposta di legge,
  proprio per venir incontro a tale esigenza, si specifica che
  il compito della verifica degli impianti negli ambiti non
  sottoposti a controllo di altri enti spetta al comune che
  dovrà avvalersi dei liberi professionisti inseriti negli
  appositi elenchi, fermo restando l'utilizzo degli organi
  pubblici preposti che possono operare su richiesta del
  comune.
    Ribadito questo principio è però necessario risolvere la
  questione economica ed il diritto di accesso.  Per la prima,
  come già esposto all'articolo 9, i finanziamenti arrivano dai
  contributi Inail, a cui si ritiene opportuno aggiungere un
  contributo fisso a carico del committente da versarsi in
  comune all'atto della richiesta di concessione edilizia ed
  agli importi delle sanzioni.  Per quanto riguarda il diritto di
  accesso, in coerenza con il dettato costituzionale, esso viene
  attribuito dalla presente proposta di legge che, avendo come
  fine la sicurezza, non va in alcun modo in contrasto col
  suddetto dettato costituzionale.
  Diritto di accesso.
    Si ritiene che i liberi professionisti che collaborano con
  le unità sanitarie locali, l'Istituto superiore per la
  prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ed i Vigili del
  fuoco per le verifiche abbiano automaticamente quel diritto di
  accesso consentito ai suddetti enti.
    Diversa invece è la situazione per la regione ed il comune.
  Si ritiene opportuno che tale diritto sia sancito dalla
  presente proposta di legge per i liberi professionisti
  verificatori che collaborano con questi specifici organismi.
  Anche se il loro compito è prevalentemente rivolto ai luoghi
  di vita, tale diritto è riferito ad ogni luogo, in quanto tali
  enti potrebbero avere necessità di fare verifiche anche al di
  fuori degli ambienti di vita.
  Organismi riconosciuti per le verifiche.
    Allo stato attuale il sistema delle verifiche è affidato
  alle USL, all'ISPESL e ai Vigili del fuoco, storicamente e
  istituzionalmente preposti a questi compiti, ed al comune e
  alla regione che, invece, si vedono attribuire per la prima
  volta questo compito.
    Tutti, ma soprattutto le amministrazioni comunali e la
  regione, potranno avvalersi dei liberi professionisti inseriti
  negli appositi elenchi.  Va però tenuto in conto che gli
  impianti sono sempre più diffusi e sofisticati, che le
  modalità di verifica richiedono competenze e
 
                              Pag. 23
 
  strumentazioni specifiche non sempre disponibili ai liberi
  professionisti o agli enti preposti.  Quindi, in proiezione
  futura, si ritiene opportuno che la legge stabilisca che le
  verifiche sugli impianti possono essere effettuate da
  organismi riconosciuti.  Al riguardo si demanda al regolamento
  di stabilire quali requisiti devono essere posseduti da questi
  organismi.
  Articolo  18. - Regolamento di attuazione.
  Nuovo regolamento.
    Come logica conseguenza della revisione della legge n. 46
  del 1990 si ha anche quella del suo regolamento di attuazione,
  emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del
  1991.
    Si ritiene che la revisione del regolamento debba
  salvaguardare le parti in esso contenute, modificando solo
  quelle che non fossero sufficientemente chiare o in contrasto
  con il nuovo testo legislativo.  In particolare, per quanto
  riguarda i limiti di progetto, essi devono essere modificati
  nella logica espressa all'articolo 6, cioè di giusto
  equilibrio tra le capacità dell'installatore e quelle di un
  professionista abilitato alla progettazione e non nel
  tentativo di vanificare uno dei punti più qualificanti della
  presente proposta di legge.
    In successione vengono riportati i compiti che, per delega
  della legge, devono essere assolti dal regolamento.
  Competenza del Presidente del Consiglio dei
  ministri.
    All'articolo 1 si è affidata la competenza sulla gestione
  della legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri.  Per
  questa funzione è molto importante il regolamento di
  attuazione.  Allo scopo si è prevista un'apposita commissione
  composta da membri di comprovata capacità di cultura tecnica,
  in quanto indubbiamente questa è una proposta di legge con
  tale connotazione, ma anche di cultura legislativa in quanto è
  necessario coordinare bene quanto si ritiene valido dal punto
  di vista tecnico con la legge oggetto di regolamentazione e
  con tutte le altre leggi esistenti.
    Per quanto riguarda la sua composizione si ritiene che tale
  commissione debba essere costituita sia dai rappresentanti
  delle categorie più rappresentative nel settore
  dell'impiantistica, sia da persone di riconosciuta competenza
  tecnica, in senso lato, nominate direttamente dalla Presidenza
  del Consiglio dei ministri.
  Compiti della commissione permanente.
    La commissione permanente avrà il compito della stesura del
  regolamento e collaborerà con la Presidenza del Consiglio dei
  ministri nella redazione di decretilegge, circolari, risposte
  ai quesiti che si rendessero necessari.
    Inoltre essa terrà un contatto continuo con gli osservatori
  della sicurezza costituiti dalla regione e da questi riceverà
  un rapporto semestrale circa l'applicazione della presente
  proposta di legge e le relative problematiche.
  Articolo  19. - Sanzioni.
  Importanza delle sanzioni.
    Non meno importanti delle verifiche sono le sanzioni.  Nella
  presente proposta di legge, richiamando quelle preannunciate
  alla fine di alcuni articoli, si entra nel merito delle
  singole sanzioni, dei soggetti interessati e dei relativi
  importi.
  Articolo  20. - Delega di compiti alla regione ed
  adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
    L'articolo attuale della legge n. 46 del 1990 necessita di
  una integrazione in relazione agli adempimenti che la presente
  proposta di legge attribuisce a questi enti.
 
                              Pag. 24
 
    Innanzitutto la regione viene ad assumere un ruolo di
  coordinamento per quanto riguarda le verifiche, dovendo
  stilare e conservare l'elenco dei liberi professionisti
  verificatori e gestire il fondo di finanziamento delle
  verifiche.  Per questo con la presente proposta di legge si
  dispone che le regioni apprestino leggi regionali che, in
  coerenza con le norme proposte, rendano operativo ed efficace
  lo strumento delle verifiche.
    Il comune, a sua volta, che riceve per legge un incarico
  specifico, deve adottare un regolamento comunale che
  formalizzi, sul territorio di competenza, l'istituto della
  verifica.
  Osservatorio sulla sicurezza.
    In particolare un ruolo importante ha questo organismo che,
  oltre a compiti specifici nel campo della sicurezza attribuiti
  mediante leggi regionali, sovraintende e coordina l'attività
  delle seguenti commissioni:
        a)  commissione per il riconoscimento dei requisiti
  tecnico-professionali per la
  realizzazione e/o la manutenzione degli impianti per le ditte
  del settore, integrata per il riconoscimento dei requisiti
  tecnicoprofessionali per l'installazione e/o la manutenzione
  per i responsabili degli uffici tecnici non del settore;
        b)  commissione per il riconoscimento dei requisiti
  tecnico-professionali dei professionisti iscritti negli albi
  professionali;
        c)  commissione per l'accertamento dei requisiti dei
  liberi professionisti verificatori e per la tenuta e
  l'aggiornamento del relativo albo professionale;
        d)  commissione tecnica di verifica per i progetti e
  la documentazione tecnica della dichiarazione di
  conformità.
    L'osservatorio sulla sicurezza è diretto da un comitato di
  gestione che oltre ad avere il compito di coordinare
  l'attività delle suddette commissioni ha l'incarico di gestire
  il fondo economico per l'effettuazione delle verifiche.
  Inoltre, avendo la regione facoltà per legge di effettuare le
  verifiche, tale comitato, se ne ravviserà la necessità, potrà
  predisporle in proprio.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-538 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0538 TOTPAG=0053 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0024 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=053800 00 FASCIDC=12DDL0538 SORTNAV=0053800 000 00000 ZZDDLC538 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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