| (Princìpi generali).
1. La presente legge detta norme per la sicurezza degli
impianti tecnici relative alla loro gestione e realizzazione.
A tale fine essa attribuisce specifici diritti ed obblighi ai
committenti, agli amministratori di condominio, ai gestori
degli impianti di cui all'articolo 2; stabilisce l'obbligo per
i progettisti, gli installatori ed i verificatori di possedere
precisi requisiti tecnico-professionali e di realizzare la
loro opera in conformità alla regola d'arte; attribuisce alla
pubblica amministrazione un compito di controllo e di
verifica; demanda alle regioni il compito di coordinare il
citato sistema delle verifiche ed attribuisce alla Presidenza
del Consiglio dei ministri il controllo sull'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge stessa.
2. La presente legge è finalizzata alla sicurezza degli
utenti nell'utilizzo degli impianti di cui all'articolo 2, in
relazione sia all'installazione, all'ampliamento, alla
trasformazione e alla manutenzione a regola d'arte degli
stessi sia al loro costante adeguamento all'evolversi della
regola d'arte con specifico riferimento alle norme di
sicurezza.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge di cui
all'articolo 18 deve tener conto dei princìpi e delle
disposizioni contenuti nel regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
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