| (Impianti soggetti
ed ambito di applicazione).
1. Sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente
legge i seguenti impianti relativi ad immobili ed edifici,
pubblici e
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privati, adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore o da un impianto di autoproduzione separato dalla
rete di distribuzione, anch'esso soggetto alle disposizioni di
cui alla presente legge;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso
e di qualsiasi altra natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua, a partire dal punto di consegna dell'acqua, fornita
dall'ente distributore o da fonti autonome;
e) gli impianti per il trasporto e per
l'utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme, a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore o dal serbatoio di stoccaggio;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio;
h) gli impianti di rilevazione automatica
d'incendio, di gas tossici ed infiammabili, di intrusione o di
furto, di gestione integrata degli edifici e degli
immobili.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente
legge gli impianti destinati esclusivamente a processi
produttivi. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce
nella loro composizione gli impianti soggetti alla disciplina
di cui alla presente legge, tenendo conto di quanto stabilito
al comma 3 del presente articolo.
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3. La definizione della consistenza degli impianti soggetti
alle disposizioni di cui alla presente legge, tenendo conto
delle finalità e dell'oggetto della legge stessa, si estende
anche a quelle utenze che, per il sito di installazione,
possono essere pericolose in quanto facilmente accessibili da
parte di soggetti non esperti.
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