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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6427
DDL0538-0005
Progetto di legge Camera n. 538 - testo presentato - (DDL12-538)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C538. TESTIPDL
...C538.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC538 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Soggetti abilitati).
    1.  Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
  all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui
  all'articolo 2 della presente legge, tutte le imprese del
  settore, singole o associate, regolarmente iscritte nel
  registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico
  approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero
  nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
  all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
    2.  L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
  subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di
  cui all'articolo 4, comma 1, da parte dell'imprenditore, il
  quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
  delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
  tecnico che abbia tali requisiti.
    3.  Sono, altresì, abilitate all'installazione, alla
  trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli
  impianti di cui all'articolo 2, tutte le imprese non del
  settore, singole o associate, regolarmente iscritte nel
  registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo
  unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
  ovvero nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
  all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che siano
  dotate di propri organismi interni preposti all'impiantistica
  e di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui
  all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
 
                              Pag. 28
 
    4.  Sono, inoltre, abilitate all'installazione, alla
  trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli
  impianti di cui all'articolo 2, tutte le organizzazioni e gli
  enti, singoli o associati, non iscrivibili nel registro delle
  ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato
  con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo
  provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5
  della legge 8 agosto 1985, n. 443, che siano dotati di propri
  organismi interni preposti all'impiantistica e di un
  responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui
  all'articolo 4, comma 2 della presente legge.
    5.  Gli organismi interni preposti all'impiantistica delle
  ditte non del settore e degli enti sono denominati, a
  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, "uffici tecnici interni non del settore".
    6.  L'attività di preposto per un'impresa del settore può
  essere esercitata solo in presenza di un rapporto di lavoro
  dipendente.
    7.  L'attività di responsabile degli uffici tecnici interni
  non del settore può essere esercitata solo in presenza di un
  rapporto di dipendenza con la ditta o con l'ente per cui si
  assume tale incarico.
    8.  L'esercizio delle funzioni di preposto ad una impresa
  del settore e di responsabile degli uffici tecnici interni di
  una impresa non del settore è subordinato al conseguimento del
  certificato attestante il possesso dei requisiti richiesti ai
  sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.  Detto certificato,
  rilasciato a seguito dei relativi accertamenti da parte della
  commissione di cui all'articolo 5, ha valore di titolo
  abilitante all'esercizio delle predette funzioni presso una
  specifica impresa o ufficio tecnico interno.  Il regolamento di
  cui all'articolo 18 definisce le procedure per la richiesta
  del suddetto certificato, la quale deve comunque contenere
  l'indicazione dell'impresa o dell'ufficio tecnico interno
  presso i quali si intende svolgere la funzione di preposto o
  di responsabile.
    9.  Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
  presente articolo comporta nei
 
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  confronti del titolare dell'impresa di installazione, del
  responsabile degli uffici tecnici interni non del settore, del
  titolare della ditta non del settore e del responsabile
  dell'ente l'applicazione di una sanzione definita ai sensi
  dell'articolo 19.
 
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