| (Soggetti abilitati).
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 2 della presente legge, tutte le imprese del
settore, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di
cui all'articolo 4, comma 1, da parte dell'imprenditore, il
quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, altresì, abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 2, tutte le imprese non del
settore, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
ovvero nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che siano
dotate di propri organismi interni preposti all'impiantistica
e di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
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4. Sono, inoltre, abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 2, tutte le organizzazioni e gli
enti, singoli o associati, non iscrivibili nel registro delle
ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443, che siano dotati di propri
organismi interni preposti all'impiantistica e di un
responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4, comma 2 della presente legge.
5. Gli organismi interni preposti all'impiantistica delle
ditte non del settore e degli enti sono denominati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, "uffici tecnici interni non del settore".
6. L'attività di preposto per un'impresa del settore può
essere esercitata solo in presenza di un rapporto di lavoro
dipendente.
7. L'attività di responsabile degli uffici tecnici interni
non del settore può essere esercitata solo in presenza di un
rapporto di dipendenza con la ditta o con l'ente per cui si
assume tale incarico.
8. L'esercizio delle funzioni di preposto ad una impresa
del settore e di responsabile degli uffici tecnici interni di
una impresa non del settore è subordinato al conseguimento del
certificato attestante il possesso dei requisiti richiesti ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2. Detto certificato,
rilasciato a seguito dei relativi accertamenti da parte della
commissione di cui all'articolo 5, ha valore di titolo
abilitante all'esercizio delle predette funzioni presso una
specifica impresa o ufficio tecnico interno. Il regolamento di
cui all'articolo 18 definisce le procedure per la richiesta
del suddetto certificato, la quale deve comunque contenere
l'indicazione dell'impresa o dell'ufficio tecnico interno
presso i quali si intende svolgere la funzione di preposto o
di responsabile.
9. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo comporta nei
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confronti del titolare dell'impresa di installazione, del
responsabile degli uffici tecnici interni non del settore, del
titolare della ditta non del settore e del responsabile
dell'ente l'applicazione di una sanzione definita ai sensi
dell'articolo 19.
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