| (Requisiti tecnico-professionali).
1. I requisiti tecnico-professionali dei responsabili
tecnici delle imprese impiantistiche e di manutenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, sono, alternativamente, i
seguenti:
a) diploma di laurea in una materia tecnica
specifica rilasciato da una università statale o legalmente
riconosciuta, e conseguito sulla base di un piano di studi
contenente almeno quattro materie specifiche inerenti alla
categoria d'impianto per cui si richiedono i requisiti o
comunque ritenuto idoneo con la tipologia d'impianto per cui
si richiedono i requisiti, ai sensi del regolamento di cui
all'articolo 18;
b) diploma di scuola secondaria superiore
rilasciato, con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all'articolo 2, comma 1, da un istituto
statale o legalmente riconosciuto, e conseguito al termine di
un corso di studi contenente almeno quattro materie specifiche
della categoria d'impianto per cui si richiedono i requisiti
ovvero ritenuto idoneo con la tipologia d'impianto per cui si
richiedono i requisiti, e l'aver effettuato un periodo di
inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di un'impresa del settore, ai sensi del regolamento
di cui all'articolo 18, ovvero l'aver esercitato la libera
professione da almeno tre anni;
c) titolo di studio o un attestato conseguito ai
sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del
settore;
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d) prestazione lavorativa svolta alle dirette
dipendenze di un'impresa del settore nel medesimo ramo di
attività dell'impresa stessa per un periodo non inferiore a
tre anni continuativi, e comunque compreso negli ultimi cinque
anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento o di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 2;
e) prestazione lavorativa in qualità di
responsabile dell'ufficio tecnico interno non del settore,
come definito ai sensi del comma 5.
2. I requisiti tecnico-professionali dei responsabili degli
uffici tecnici interni di imprese non del settore di cui
all'articolo 3, comma 5, sono, alternativamente, i
seguenti:
a) possesso di diploma di laurea in una materia
tecnica specifica conseguito presso una università statale o
legalmente riconosciuta, di cui al comma 1, lettera a),
o ricoprire l'incarico di responsabile degli impianti
dell'impresa o dell'ente non del settore per cui si chiedono i
requisiti, come laureato;
b) possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore conseguito, con la specializzazione di cui al comma
1, lettera b), presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, e l'aver effettuato un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di
un'impresa del settore o il ricoprire l'incarico di
responsabile, da almeno un anno, degli impianti dell'impresa
non del settore o dell'ente per cui si chiedono i requisiti,
come diplomato, ovvero l'aver esercitato la libera professione
da almeno tre anni;
c) possesso di un titolo di studio o di un
attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, e l'aver effettuato un
periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di un'impresa del settore o ricoprire
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l'incarico di responsabile da almeno un anno, degli impianti
dell'impresa non del settore o dell'ente per cui si chiedono i
requisiti, con il titolo e l'attestato sopra indicati;
d) svolgimento di una prestazione lavorativa alle
dirette dipendenze di un'impresa del settore nel medesimo ramo
di attività dell'impresa stessa per un periodo non inferiore a
tre anni continuativi, e comunque compreso negli ultimi cinque
anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 2, o ricoprire l'incarico di responsabile, da
almeno un anno, degli impianti dell'impresa non del settore o
dell'ente per cui si chiedono i requisiti;
e) ricoprire l'incarico di responsabile degli
uffici tecnici interni non del settore;
f) presentazione di una domanda documentata e
attestante il superamento di un colloquio attitudinale le cui
modalità sono definite dal regolamento di cui all'articolo 18,
e da tenersi davanti alla commissione di cui all'articolo
5.
3. Il disposto di cui al presente articolo annulla tutte le
procedure di riconoscimento dei requisiti effettuate con le
modalità stabilite dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e dalle
relative circolari ministeriali. Tali procedure devono essere
ripetute tenendo conto dei requisiti stabiliti al presente
articolo.
4. Qualora il responsabile dell'ufficio tecnico di
un'impresa non del settore intenda svolgere tale funzione in
altra azienda non del settore o ente deve sostenere, previa
presentazione di domanda, un colloquio presso la commissione
per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5, al
fine del riconoscimento dell'idoneità a svolgere la
mansione.
5. Qualora il responsabile dell'ufficio tecnico di
un'impresa non del settore intenda svolgere un'attività di
installazione in proprio o come preposto di una azienda
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del settore deve sostenere, previa presentazione di una
domanda, un colloquio con la commissione per l'accertamento
dei requisiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità a
svolgere le suddette mansioni.
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