| (Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali).
1. L'accertamento dei requisiti tecnicoprofessionali di
cui all'articolo 4 è compiuto, per tutte le imprese del
settore, da una commissione insediata presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, nominata dalla regione e composta da un minimo di
sette ad un massimo di undici membri dei quali un membro,
rispettivamente, in rappresentanza degli ordini professionali
e dei collegi professionali maggiormente rappresentativi, un
membro in rappresentanza, rispettivamente, degli enti
erogatori di energia elettrica, di gas e di acqua, ed i
restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie
più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le
attività disciplinate dalla presente legge. Si intendono
rappresentative le organizzazioni di categoria degli
installatori di impianti e gli ordini ed i collegi
professionali con il maggior numero di iscritti operanti nella
progettazione impiantistica aventi i requisiti di cui
all'articolo 7. La commissione è presieduta da un docente
universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di
istituto tecnico industriale di materia tecnica. Tutti i
componenti sono nominati dalla regione e scelti in una rosa di
candidati di almeno tre nomi segnalati dagli organismi di
appartenenza.
2. Per tutte le imprese non del settore, enti ed
organizzazioni, la commissione di cui al comma 1 è integrata
da un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione
generale dell'industria italiana (Confindustria) e della
Confederazione italiana della piccola e media industria
(Confapi), da due rappresentanti degli organismi
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rappresentativi dei tecnici delle pubbliche amministrazioni,
da due rappresentanti dell'Associazione italiana addetti alla
sicurezza (AIAS) e da due rappresentanti dell'Associazione
italiana di manutenzione (AIMAN).
3. La commissione di cui ai commi 1 e 2 rilascia alle
imprese, nei confronti delle quali siano stati accertati i
requisiti tecnico-professionali, un certificato di
acquisizione degli stessi requisiti riportante il nome
dell'installatore, con modalità da stabilirsi con il
regolamento di cui all'articolo 18.
4. I certificati relativi ad installazioni specifiche
abilitano ad operare in tipologie d'impianto diverse, qualora
gli interventi relativi siano di semplice esecuzione e
strettamente connessi con l'operazione installativa
principale.
5. I certificati per la manutenzione abilitano anche ad
intervenire sugli impianti di alimentazione dell'apparecchio
oggetto di manutenzione, qualora essi siano già esistenti.
6. I certificati di cui ai commi 4 e 5 devono essere
stilati su moduli prestampati diversi, il cui testo e la cui
validità sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 18.
Lo stesso regolamento definisce la periodicità dei controlli
sulla validità dei suddetti certificati.
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