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Onorevoli Deputati! -- Il provvedimento nasce
dall'esigenza di consentire la realizzazione degli interventi
di disinquinamento e risanamento della Laguna di Venezia
previsti dalla legislazione vigente. A tal fine ridefinisce i
tempi tecnici e le modalità necessari per concludere le
procedure amministrative in corso, portare a termine i lavori
in parte già avviati, e concludere l'operazione di risanamento
degli scarichi in atto ed in fase avanzata di
realizzazione.
Infatti, alla scadenza del termine stabilito dalla legge 8
novembre 1991, n. 360, per l'esecuzione delle opere di
adeguamento degli scarichi degli ospedali ci si è venuti a
trovare, essenzialmente per complicazioni
amministrativo-procedurali connesse alla normativa speciale
per Venezia, nella seguente situazione:
Ospedale Civile - progetto approvato e lavori avviati;
Ospedale G.B. Giustinian - progetto all'esame della
commissione per la salvaguardia per approvazione dell'ultima
variante;
Ospedale Fatebenefratelli - impianto eseguito;
Ospedale delle Grazie - in attesa della definizione del
suo destino sulla base del piano regionale sanitario;
Ospedali Lido (3) - il progetto esecutivo per il
collettore fognario è stato redatto dalla regione ed approvato
dal comune di Venezia; ora è all'esame della Commissione
tecnica regionale ambiente; subito dopo saranno appaltati i
lavori;
Ospedale San Pietro in Volta Pellestrina - progetto
approvato e lavori in corso.
Per quanto, invece, riguarda le attività produttive, gli
insediamenti fino ad oggi interessati dalla legge n. 360 del
1991 e dal decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 71 del 1990, sono più di mille,
oltre ad altre diverse centinaia ancora da verificare, e per
definire positivamente l'intera operazione di risanamento
degli scarichi è indispensabile rimodulare le procedure
amministrative previste stabilendo scadenze realistiche e
tecnicamente sostenibili.
In relazione alla situazione delineata il provvedimento
risponde alle effettive necessità tecniche per la
realizzazione dei lavori (le imprese costruttrici sono in
numero insufficiente per l'esecuzione contestuale delle opere
programmate) e consente di recuperare il massimo numero di
interventi, in linea con le finalità della legge n. 360 del
1991, risolvendo una volta per tutte una parte di non
secondaria importanza dei problemi legati agli scarichi idrici
nei centri storici e nelle isole veneziane.
In mancanza dell'intervento proposto la difficile
situazione socio-economica di Venezia subirebbe un ulteriore
aggravamento in quanto molte attività potrebbero essere
indotte alla chiusura o a delocalizzazioni in terra ferma, con
conseguente ulteriore accentuazione del fenomeno di esodo dai
centri storici veneziani, a tutti noto.
Sotto un profilo più strettamente giuridico il
provvedimento si ricollega, con opportuni miglioramenti, alle
linee direttrici del decreto-legge n. 16 del 1990, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1990, e della legge
n. 360 del 1991, in base alle quali sono stati ottenuti buoni
risultati, specialmente per quanto riguarda la semplificazione
introdotta nei rapporti tra comune, magistrato alle acque e
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regione, che ha consentito di avviare il processo di
risanamento delle città. E rispetto a tale obiettivo
l'intervento normativo in esame si propone di portare a
conclusione il risanamento della Laguna di Venezia senza
innescare ulteriori problemi in una situazione caratterizzata
già da una crisi profonda.
In particolare il decreto introduce nella disciplina che la
predetta legge n. 360 del 1991 detta in materia di
facilitazioni per acquisizione di immobili alcune modifiche ed
integrazioni che consentono di perseguire in modo più efficace
e corretto l'obiettivo di contrastare il fenomeno di esodo
della popolazione e di degrado del patrimonio edilizio urbano
nei comuni di Venezia e Chioggia, oggetto delle predette
disposizioni. In considerazione poi dell'impegno
amministrativo in termini di risorse umane il decreto estende
anche al comune di Chioggia l'autorizzazione riconosciuta al
comune di Venezia dalla predetta legge n. 360 del 1991, per la
copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.
Il decreto inoltre, al fine di garantire un intervento
globale e più efficace sull'intera area lagunare, sposta il
vincolo di spesa autorizzata dalla legge 5 febbraio 1992, n.
139, per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e
Chioggia dagli interventi per la difesa dalle acque alte degli
abitati a quelli di ripristino della morfologia lagunare
Il decreto, infine, si propone l'obiettivo di consentire la
definizione del procedimento per l'istituzione del Parco
naturale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
Nel dettaglio, l'articolo 1:
sostituisce l'articolo 10 del decretolegge 5 febbraio
1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1990, n. 71, affidando ai comuni di Venezia e Chioggia
l'elaborazione di progetti di depurazione e abbattimento del
carico inquinante delle acque usate provenienti dai centri
storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina
e da Traporti entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto (capoverso 1);
stabilisce che i suddetti progetti sono approvati dalla
regione Veneto, sentita la commissione per la salvaguardia di
Venezia, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n.
171, e che l'atto di approvazione sostituisce ogni altro atto
amministrativo e costituisce variante allo strumento
urbanistico e dichiarazione di pubbica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori (capoverso 2);
consente lo smaltimento delle acque reflue provenienti
dagli insediamenti abitativi e assimilati mediante puntuali
tecnologie secondo criteri previsti dal comune (capoverso
3);
prevede la possibilità di concessione di contributi per
l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
igienico-sanitari delle unità edilizie interessate dai
progetti di intervento (capoverso 4), a valere sulle quote
vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 139;
definisce, in conformità a quanto già previsto dal
vecchio testo dell'articolo 10, commi 3 e 4, specifiche
procedure amministrative per gli scarichi provenienti da
aziende artigiane produttive in attesa della realizzazione dei
progetti di risanamento (capoverso 5);
sospende, in attesa della definizione delle suddette
procedure, i procedimenti penali per violazione dei limiti
tabellari e per scarico non autorizzato (capoverso 6).
L'articolo 2, al comma 1, sostituisce la disposizione di
cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
360, al fine di confermare che le disposizioni dell'articolo 1
del decreto si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri,
agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e
della ristorazione, e, in più, prscisa che gli stabilimenti
ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli
scarichi entro il 30 giugno 1995.
Al comma 2, rimette al Ministro dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
l'aggiornamento dei valori limite di cui alla
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tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre 1973, n. 962.
Al comma 3, chiarisce che all'interno della conterminazione
lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal
magistrato alle acque.
L'articolo 3, (commi 1, 2, 3 e 4), introduce all'articolo
3, commi 1 e 2, della legge n. 360 del 1991, alcune modifiche
ed integrazioni che rendono più efficace la disciplina
prevista per contrastare il grave fenomeno di esodo della
popolazione e di degrado del patrimonio edilizio urbano nei
comuni di Venezia e Chioggia. In particolare, il comma 4
esclude il diritto di prelazione stabilito dall'articolo 3,
comma 2, della legge n. 360 del 1991, a favore del conduttore
quando la compravendita interviene tra parenti in linea retta
o collaterale ovvero l'acquirente sia residente e domiciliato
nel comune e si impegni ad adibire l'immobile a propria
abitazione principale.
Al comma 5, estende le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 8, della legge n. 360 del 1991 anche al comune di
Chioggia.
Al comma 6, vincola le somme attualmente stanziate
dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 139 del 1992 a favore
degli interventi di ripristino della morfologia lagunare di
competenza dei comuni di Venezia e Chioggia.
Al comma 7, estende disposizioni della legge n. 798, del
1984 (articolo 6, primo comma, lettera d)) all'intero
territorio comunale.
L'articolo 4, al comma 1, prevede che il procedimento per
l'istituzione del Parco del Delta del Po deve essere
perfezionato entro il 30 giugno 1994, mentre al comma 2
stabilisce che l'inosservanza del termine, legata al
raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 35, comma 4,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rende praticabile la
procedura disciplinata dall'articolo 8 della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
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