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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


643
DDL0045-0002
Progetto di legge Camera n. 45 - testo presentato - (DDL12-45)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C45. TESTIPDL
...C45.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC45 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- Il provvedimento nasce
  dall'esigenza di consentire la realizzazione degli interventi
  di disinquinamento e risanamento della Laguna di Venezia
  previsti dalla legislazione vigente.  A tal fine ridefinisce i
  tempi tecnici e le modalità necessari per concludere le
  procedure amministrative in corso, portare a termine i lavori
  in parte già avviati, e concludere l'operazione di risanamento
  degli scarichi in atto ed in fase avanzata di
  realizzazione.
    Infatti, alla scadenza del termine stabilito dalla legge 8
  novembre 1991, n. 360, per l'esecuzione delle opere di
  adeguamento degli scarichi degli ospedali ci si è venuti a
  trovare, essenzialmente per complicazioni
  amministrativo-procedurali connesse alla normativa speciale
  per Venezia, nella seguente situazione:
      Ospedale Civile - progetto approvato e lavori avviati;
      Ospedale G.B. Giustinian - progetto all'esame della
  commissione per la salvaguardia per approvazione dell'ultima
  variante;
      Ospedale Fatebenefratelli - impianto eseguito;
      Ospedale delle Grazie - in attesa della definizione del
  suo destino sulla base del piano regionale sanitario;
      Ospedali Lido (3) - il progetto esecutivo per il
  collettore fognario è stato redatto dalla regione ed approvato
  dal comune di Venezia; ora è all'esame della Commissione
  tecnica regionale ambiente; subito dopo saranno appaltati i
  lavori;
      Ospedale San Pietro in Volta Pellestrina - progetto
  approvato e lavori in corso.
    Per quanto, invece, riguarda le attività produttive, gli
  insediamenti fino ad oggi interessati dalla legge n. 360 del
  1991 e dal decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 71 del 1990, sono più di mille,
  oltre ad altre diverse centinaia ancora da verificare, e per
  definire positivamente l'intera operazione di risanamento
  degli scarichi è indispensabile rimodulare le procedure
  amministrative previste stabilendo scadenze realistiche e
  tecnicamente sostenibili.
    In relazione alla situazione delineata il provvedimento
  risponde alle effettive necessità tecniche per la
  realizzazione dei lavori (le imprese costruttrici sono in
  numero insufficiente per l'esecuzione contestuale delle opere
  programmate) e consente di recuperare il massimo numero di
  interventi, in linea con le finalità della legge n. 360 del
  1991, risolvendo una volta per tutte una parte di non
  secondaria importanza dei problemi legati agli scarichi idrici
  nei centri storici e nelle isole veneziane.
    In mancanza dell'intervento proposto la difficile
  situazione socio-economica di Venezia subirebbe un ulteriore
  aggravamento in quanto molte attività potrebbero essere
  indotte alla chiusura o a delocalizzazioni in terra ferma, con
  conseguente ulteriore accentuazione del fenomeno di esodo dai
  centri storici veneziani, a tutti noto.
    Sotto un profilo più strettamente giuridico il
  provvedimento si ricollega, con opportuni miglioramenti, alle
  linee direttrici del decreto-legge n. 16 del 1990, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1990, e della legge
  n. 360 del 1991, in base alle quali sono stati ottenuti buoni
  risultati, specialmente per quanto riguarda la semplificazione
  introdotta nei rapporti tra comune, magistrato alle acque e
 
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  regione, che ha consentito di avviare il processo di
  risanamento delle città.  E rispetto a tale obiettivo
  l'intervento normativo in esame si propone di portare a
  conclusione il risanamento della Laguna di Venezia senza
  innescare ulteriori problemi in una situazione caratterizzata
  già da una crisi profonda.
    In particolare il decreto introduce nella disciplina che la
  predetta legge n. 360 del 1991 detta in materia di
  facilitazioni per acquisizione di immobili alcune modifiche ed
  integrazioni che consentono di perseguire in modo più efficace
  e corretto l'obiettivo di contrastare il fenomeno di esodo
  della popolazione e di degrado del patrimonio edilizio urbano
  nei comuni di Venezia e Chioggia, oggetto delle predette
  disposizioni.  In considerazione poi dell'impegno
  amministrativo in termini di risorse umane il decreto estende
  anche al comune di Chioggia l'autorizzazione riconosciuta al
  comune di Venezia dalla predetta legge n. 360 del 1991, per la
  copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.
    Il decreto inoltre, al fine di garantire un intervento
  globale e più efficace sull'intera area lagunare, sposta il
  vincolo di spesa autorizzata dalla legge 5 febbraio 1992, n.
  139, per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e
  Chioggia dagli interventi per la difesa dalle acque alte degli
  abitati a quelli di ripristino della morfologia lagunare
    Il decreto, infine, si propone l'obiettivo di consentire la
  definizione del procedimento per l'istituzione del Parco
  naturale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata
  ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre
  1991, n. 394.
    Nel dettaglio, l'articolo 1:
      sostituisce l'articolo 10 del decretolegge 5 febbraio
  1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  aprile 1990, n. 71, affidando ai comuni di Venezia e Chioggia
  l'elaborazione di progetti di depurazione e abbattimento del
  carico inquinante delle acque usate provenienti dai centri
  storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina
  e da Traporti entro diciotto mesi dalla data di entrata in
  vigore del decreto (capoverso 1);
      stabilisce che i suddetti progetti sono approvati dalla
  regione Veneto, sentita la commissione per la salvaguardia di
  Venezia, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n.
  171, e che l'atto di approvazione sostituisce ogni altro atto
  amministrativo e costituisce variante allo strumento
  urbanistico e dichiarazione di pubbica utilità, urgenza ed
  indifferibilità dei lavori (capoverso 2);
      consente lo smaltimento delle acque reflue provenienti
  dagli insediamenti abitativi e assimilati mediante puntuali
  tecnologie secondo criteri previsti dal comune (capoverso
  3);
      prevede la possibilità di concessione di contributi per
  l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
  igienico-sanitari delle unità edilizie interessate dai
  progetti di intervento (capoverso 4), a valere sulle quote
  vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5
  febbraio 1992, n. 139;
      definisce, in conformità a quanto già previsto dal
  vecchio testo dell'articolo 10, commi 3 e 4, specifiche
  procedure amministrative per gli scarichi provenienti da
  aziende artigiane produttive in attesa della realizzazione dei
  progetti di risanamento (capoverso 5);
      sospende, in attesa della definizione delle suddette
  procedure, i procedimenti penali per violazione dei limiti
  tabellari e per scarico non autorizzato (capoverso 6).
    L'articolo 2, al comma 1, sostituisce la disposizione di
  cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
  360, al fine di confermare che le disposizioni dell'articolo 1
  del decreto si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri,
  agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e
  della ristorazione, e, in più, prscisa che gli stabilimenti
  ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli
  scarichi entro il 30 giugno 1995.
    Al comma 2, rimette al Ministro dell'ambiente, ai sensi
  dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
  l'aggiornamento dei valori limite di cui alla
 
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  tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
  20 settembre 1973, n. 962.
    Al comma 3, chiarisce che all'interno della conterminazione
  lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal
  magistrato alle acque.
    L'articolo 3, (commi 1, 2, 3 e 4), introduce all'articolo
  3, commi 1 e 2, della legge n. 360 del 1991, alcune modifiche
  ed integrazioni che rendono più efficace la disciplina
  prevista per contrastare il grave fenomeno di esodo della
  popolazione e di degrado del patrimonio edilizio urbano nei
  comuni di Venezia e Chioggia.  In particolare, il comma 4
  esclude il diritto di prelazione stabilito dall'articolo 3,
  comma 2, della legge n. 360 del 1991, a favore del conduttore
  quando la compravendita interviene tra parenti in linea retta
  o collaterale ovvero l'acquirente sia residente e domiciliato
  nel comune e si impegni ad adibire l'immobile a propria
  abitazione principale.
    Al comma 5, estende le disposizioni di cui all'articolo 4,
  comma 8, della legge n. 360 del 1991 anche al comune di
  Chioggia.
    Al comma 6, vincola le somme attualmente stanziate
  dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 139 del 1992 a favore
  degli interventi di ripristino della morfologia lagunare di
  competenza dei comuni di Venezia e Chioggia.
    Al comma 7, estende disposizioni della legge n. 798, del
  1984 (articolo 6, primo comma, lettera  d))  all'intero
  territorio comunale.
    L'articolo 4, al comma 1, prevede che il procedimento per
  l'istituzione del Parco del Delta del Po deve essere
  perfezionato entro il 30 giugno 1994, mentre al comma 2
  stabilisce che l'inosservanza del termine, legata al
  raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 35, comma 4,
  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rende praticabile la
  procedura disciplinata dall'articolo 8 della legge 6 dicembre
  1991, n. 394.
 
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