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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6430
DDL0538-0008
Progetto di legge Camera n. 538 - testo presentato - (DDL12-538)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C538. TESTIPDL
...C538.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC538 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Progettazione degli impianti).
      1.  Per l'installazione, la trasformazione e
  l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 2
  è obbligatoria la redazione del relativo progetto da parte di
  professionisti, iscritti nei relativi albi professionali, che
  siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
  all'articolo 7.
    2.  La redazione del progetto per l'installazione, la
  trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma
  1 è obbligatoria in relazione a parametri
 
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  da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 18.  Tali
  parametri, individuati tenendo conto che il fine da perseguire
  è la sicurezza come definita all'articolo 1, possono essere
  legati a dei limiti numerici od a specifiche condizioni di
  funzionamento e ambientali, considerando il livello medio di
  professionalità della categoria degli installatori,
  l'esistenza ed il livello di conoscenza di norme, legislazioni
  tecniche e pubblicazioni in materia.  Nella scelta dei
  parametri si devono rispettare i limiti stabiliti dal
  regolamento emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, che possono essere
  modificati solo per esigenze di coerenza con quanto disposto
  dalla presente legge.
    3.  Il progetto degli impianti di cui all'articolo 2 è
  suddiviso in quattro fasi:
        a)  progetto preliminare;
        b)  progetto esecutivo;
        c)  progetto costruttivo;
        d)  progetto finale.
    4.  Il progetto preliminare deve contenere:
        a)  gli schemi d'impianto ed i disegni
  planimetrici;
        b)  una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
  tipologia dell'installazione, della trasformazione o
  dell'ampliamento dell'impianto medesimo, con particolare
  riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da
  utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da
  adottare;
      c)  tutte le informazioni necessarie affinché le opere
  edili siano asservite alle necessità degli impianti e vi sia
  una coerenza installativa tra tutti gli impianti
  interessati.
    5.  Il progetto preliminare di cui al comma 4 costituisce la
  documentazione minima progettuale che deve essere consegnata
  contestualmente al progetto edilizio per tutti gli impianti di
  cui all'articolo 2,
 
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  anche nei casi in cui i progetti esecutivo, costruttivo e
  finale siano disciplinati da specifiche disposizioni
  legislative.
    6.  Il progetto esecutivo, che può essere assorbito, per
  scelta del committente e del progettista, dal progetto
  preliminare, deve contenere tutti i disegni, gli schemi e le
  informazioni tecniche necessarie all'installatore per la
  realizzazione dell'impianto, nonché il computo metrico
  estimativo.
    7.  Il progetto costruttivo è elaborato dal progettista, nel
  rispetto del progetto esecutivo, in relazione alle
  caratteristiche dei materiali scelti, e definisce i
  particolari costruttivi utilizzati per la realizzazione
  dell'opera.
    8.  Il progetto finale consiste nella documentazione
  progettuale che deve accompagnare il modello della
  dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, e
  costituire il parametro per la dichiarazione medesima.
    9.  Qualora l'impianto a base di un progetto sia variato in
  corso d'opera, le varianti devono essere a loro volta
  progettate e coerentemente inserite nel progetto finale.
    10.  Il progetto di cui al comma 1 è depositato presso:
        a)  gli organi competenti al rilascio di licenze di
  impianto o di autorizzazioni alla costruzione, secondo quanto
  previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
  vigenti;
        b)  gli uffici comunali, contestualmente al progetto
  edilizio, almeno nella forma di progetto preliminare, per gli
  impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
  approvazione.
    11.  I progetti degli impianti di antintrusione, di furto e
  gestione comune o comunque integrata dell'edificio, che sono
  resi obbligatori dal regolamento di cui all'articolo 18 e per
  i quali sussistono fondati motivi di segretezza, non devono
  essere depositati ai sensi del comma 10 del presente
  articolo.
    12.  La presentazione contestuale del progetto è
  obbligatoria, nella sola forma
 
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  definita come preliminare, per tutti gli impianti di cui
  all'articolo 2 che siano regolati, per quanto riguarda gli
  obblighi di progetto, da altre leggi.
    13.  Gli uffici tecnici comunali devono effettuare sul
  progetto depositato i controlli e gli accertamenti previsti
  all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Qualora
  ravvisino delle irregolarità sostanziali devono inviare il
  progetto alla commissione di verifica di cui al comma 14 del
  presente articolo.
    14.  Presso ogni regione è insediata una commissione di
  verifica dei progetti e della documentazione tecnica della
  dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11, i cui
  membri, tutti di nomina regionale, sono costituiti da tre
  rappresentanti, rispettivamente, degli ordini e dei collegi
  maggiormente rappresentativi, come definiti all'articolo 5,
  comma 1, da tre rappresentanti delle imprese di installazione,
  da un rappresentante dei Vigili del fuoco, da un
  rappresentante dell'unità sanitaria locale, da un
  rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
  sicurezza del lavoro (ISPESL), da tre docenti universitari e
  di istituto tecnico industriale di discipline tecniche
  omogenee agli impianti elettrici e meccanici.  Il presidente è
  di nomina regionale.
    15.  I rappresentanti degli ordini e dei collegi di cui al
  comma 14 sono scelti dalla regione in una rosa di nove
  candidati per ciascun organismo, tra coloro che svolgono da
  almeno quindici anni attività di progettazione in uno o più
  impianti di cui all'articolo 1, tenendo conto delle diverse
  specializzazioni.
    16.  Il mancato rispetto da parte del committente, del
  proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio
  per le utenze di uso comune, o comunque del soggetto
  incaricato della gestione degli impianti, dell'obbligo di
  progetto di cui al presente articolo comporta l'applicazione
  di una sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.
    17.  L'installazione di un impianto sottoposto ad obbligo di
  progetto ai sensi del presente articolo, in assenza di
  progetto comporta, per l'installatore o per il responsabile
  degli uffici tecnici interni non
 
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  del settore, l'applicazione di una sanzione stabilita ai
  sensi dell'articolo 19.
    18.  Il mancato rispetto da parte del progettista delle
  indicazioni sul contenuto del progetto di cui al presente
  articolo comporta l'applicazione di una sanzione stabilita ai
  sensi dell'articolo 19.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-538 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0538 TOTPAG=0053 TOTDOC=0023 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=025 PAGFIN=0037 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=053800 00 FASCIDC=12DDL0538 SORTNAV=0053800 000 00000 ZZDDLC538 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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