| (Progettazione degli impianti).
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 2
è obbligatoria la redazione del relativo progetto da parte di
professionisti, iscritti nei relativi albi professionali, che
siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 7.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma
1 è obbligatoria in relazione a parametri
Pag. 34
da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 18. Tali
parametri, individuati tenendo conto che il fine da perseguire
è la sicurezza come definita all'articolo 1, possono essere
legati a dei limiti numerici od a specifiche condizioni di
funzionamento e ambientali, considerando il livello medio di
professionalità della categoria degli installatori,
l'esistenza ed il livello di conoscenza di norme, legislazioni
tecniche e pubblicazioni in materia. Nella scelta dei
parametri si devono rispettare i limiti stabiliti dal
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, che possono essere
modificati solo per esigenze di coerenza con quanto disposto
dalla presente legge.
3. Il progetto degli impianti di cui all'articolo 2 è
suddiviso in quattro fasi:
a) progetto preliminare;
b) progetto esecutivo;
c) progetto costruttivo;
d) progetto finale.
4. Il progetto preliminare deve contenere:
a) gli schemi d'impianto ed i disegni
planimetrici;
b) una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto medesimo, con particolare
riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da
utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da
adottare;
c) tutte le informazioni necessarie affinché le opere
edili siano asservite alle necessità degli impianti e vi sia
una coerenza installativa tra tutti gli impianti
interessati.
5. Il progetto preliminare di cui al comma 4 costituisce la
documentazione minima progettuale che deve essere consegnata
contestualmente al progetto edilizio per tutti gli impianti di
cui all'articolo 2,
Pag. 35
anche nei casi in cui i progetti esecutivo, costruttivo e
finale siano disciplinati da specifiche disposizioni
legislative.
6. Il progetto esecutivo, che può essere assorbito, per
scelta del committente e del progettista, dal progetto
preliminare, deve contenere tutti i disegni, gli schemi e le
informazioni tecniche necessarie all'installatore per la
realizzazione dell'impianto, nonché il computo metrico
estimativo.
7. Il progetto costruttivo è elaborato dal progettista, nel
rispetto del progetto esecutivo, in relazione alle
caratteristiche dei materiali scelti, e definisce i
particolari costruttivi utilizzati per la realizzazione
dell'opera.
8. Il progetto finale consiste nella documentazione
progettuale che deve accompagnare il modello della
dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, e
costituire il parametro per la dichiarazione medesima.
9. Qualora l'impianto a base di un progetto sia variato in
corso d'opera, le varianti devono essere a loro volta
progettate e coerentemente inserite nel progetto finale.
10. Il progetto di cui al comma 1 è depositato presso:
a) gli organi competenti al rilascio di licenze di
impianto o di autorizzazioni alla costruzione, secondo quanto
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) gli uffici comunali, contestualmente al progetto
edilizio, almeno nella forma di progetto preliminare, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
11. I progetti degli impianti di antintrusione, di furto e
gestione comune o comunque integrata dell'edificio, che sono
resi obbligatori dal regolamento di cui all'articolo 18 e per
i quali sussistono fondati motivi di segretezza, non devono
essere depositati ai sensi del comma 10 del presente
articolo.
12. La presentazione contestuale del progetto è
obbligatoria, nella sola forma
Pag. 36
definita come preliminare, per tutti gli impianti di cui
all'articolo 2 che siano regolati, per quanto riguarda gli
obblighi di progetto, da altre leggi.
13. Gli uffici tecnici comunali devono effettuare sul
progetto depositato i controlli e gli accertamenti previsti
all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
ravvisino delle irregolarità sostanziali devono inviare il
progetto alla commissione di verifica di cui al comma 14 del
presente articolo.
14. Presso ogni regione è insediata una commissione di
verifica dei progetti e della documentazione tecnica della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11, i cui
membri, tutti di nomina regionale, sono costituiti da tre
rappresentanti, rispettivamente, degli ordini e dei collegi
maggiormente rappresentativi, come definiti all'articolo 5,
comma 1, da tre rappresentanti delle imprese di installazione,
da un rappresentante dei Vigili del fuoco, da un
rappresentante dell'unità sanitaria locale, da un
rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), da tre docenti universitari e
di istituto tecnico industriale di discipline tecniche
omogenee agli impianti elettrici e meccanici. Il presidente è
di nomina regionale.
15. I rappresentanti degli ordini e dei collegi di cui al
comma 14 sono scelti dalla regione in una rosa di nove
candidati per ciascun organismo, tra coloro che svolgono da
almeno quindici anni attività di progettazione in uno o più
impianti di cui all'articolo 1, tenendo conto delle diverse
specializzazioni.
16. Il mancato rispetto da parte del committente, del
proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio
per le utenze di uso comune, o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, dell'obbligo di
progetto di cui al presente articolo comporta l'applicazione
di una sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.
17. L'installazione di un impianto sottoposto ad obbligo di
progetto ai sensi del presente articolo, in assenza di
progetto comporta, per l'installatore o per il responsabile
degli uffici tecnici interni non
Pag. 37
del settore, l'applicazione di una sanzione stabilita ai
sensi dell'articolo 19.
18. Il mancato rispetto da parte del progettista delle
indicazioni sul contenuto del progetto di cui al presente
articolo comporta l'applicazione di una sanzione stabilita ai
sensi dell'articolo 19.
| |