| (Requisiti tecnico-professionali
per la progettazione).
1. Il riconoscimento del possesso dei requisiti
tecnico-professionali per la progettazione di cui all'articolo
6 si ottiene previa presentazione di una domanda attestante il
tipo e la consistenza dell'attività di progettazione svolta
nella categoria di impianti in relazione alla quale si chiede
il riconoscimento medesimo.
2. L'accertamento dei requisiti per la progettazione è
espletato da un'apposita commissione, nominata dalla regione.
Tale commissione è composta da tre rappresentanti,
rispettivamente, degli ordini e dei collegi professionali
maggiormente rappresentativi, come definiti all'articolo 5,
comma 1, da tre docenti universitari e da tre docenti di
istituti tecnici di materie tecniche attinenti ad impianti
elettrici e meccanici. La commissione ha facoltà di chiedere,
se lo reputa necessario, ulteriore documentazione oltre a
quella già presentata con la domanda.
3. I rappresentanti degli ordini e dei collegi di cui al
comma 2 sono scelti dalla regione in una rosa di nove
candidati tra coloro che svolgono da almeno dieci anni
l'attività di progettazione in uno o più impianti di cui
all'articolo 2, tenendo conto delle diverse
specializzazioni.
4. Possono chiedere l'accertamento dei requisiti per la
progettazione coloro che sono iscritti agli ordini
professionali da almeno due anni ed ai collegi professionali
da almeno cinque anni.
5. L'esercizio dell'attività di progettazione senza il
possesso dei necessari requisiti, qualora sussista l'obbligo
di progetto ai sensi della presente legge, comporta
l'applicazione di una sanzione a carico del progettista
stabilita ai sensi dell'articolo 19.
| |