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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6432
DDL0538-0010
Progetto di legge Camera n. 538 - testo presentato - (DDL12-538)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C538. TESTIPDL
...C538.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 38 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC538 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Installazione e manutenzione
                       degli impianti).
    1.  Le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni di
  imprese non del settore sono tenuti ad eseguire,
  rispettivamente, la realizzazione e la manutenzione degli
  impianti a regola d'arte ai sensi del comma 2, utilizzando,
  allo scopo, materiali parimenti costruiti a regola d'arte.
    2.  Gli impianti realizzati in conformità alle norme
  tecniche stabilite dall'Ente nazionale italiano di
  unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano
  (CEI), nonché alla legislazione tecnica vigente, si intendono
  costruiti a regola d'arte.  Il regolamento di cui all'articolo
  18 stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di tali
  normative.
    3.  Il regolamento di cui all'articolo 18 individua,
  altresì, i dispositivi che assumono un ruolo primario per il
  conseguimento della sicurezza sugli impianti, quali gli
  interruttori differenziali ad alta sensibilità e i rivelatori
  di fumo e di gas, e dei quali si rende obbligatoria
  l'installazione, ferma restando la possibilità di applicare
  misure alternative.
    4.  Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in
  vigore della presente legge devono essere adeguati alle
  disposizioni in essa contenute entro tre anni da tale data,
  salvi i casi di cui al comma 5.
    5.  Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce, solo
  per le singole abitazioni, i casi in cui l'obbligo
  dell'adeguamento di cui al comma 4 può essere assolto con
  modalità diverse da quelle di cui al comma 2.  In tal caso
  devono essere definite le condizioni minimali da soddisfare,
  fermo restando che tale possibilità è a termine, secondo i
  tempi stabiliti dallo stesso regolamento.
    6.  Allo scadere del termine per l'adeguamento di cui al
  comma 4 tutti gli impianti installati e tutti quelli da
  installare devono essere mantenuti conformi alla regola
  d'arte, ai fini della sicurezza,
 
                              Pag. 39
 
  tenendo conto dell'evoluzione della normativa tecnica
  vigente.
    7.  Tra gli adempimenti obbligatori per l'adeguamento di cui
  al comma 4 è compresa la redazione di una documentazione
  tecnica costituita da schemi, da disegni planimetrici e da una
  relazione tecnica relativa agli impianti esistenti.
    8.  Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 o
  delle disposizioni tecniche di cui al comma 2, da parte del
  proprietario dell'immobile, dell'amministratore del condominio
  per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato
  della gestione degli impianti, comporta l'irrogazione di una
  sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.
    9.  Il mancato rispetto nell'esecuzione degli impianti delle
  disposizioni di cui al comma 2 comporta nei confronti del
  titolare dell'impresa di installazione e del responsabile
  degli uffici tecnici interni dell'impresa non del settore
  l'applicazione di una sanzione stabilita ai sensi
  dell'articolo 19.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-538 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0538 TOTPAG=0053 TOTDOC=0023 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0038 RIGINIZ=001 PAGFIN=0039 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=053800 00 FASCIDC=12DDL0538 SORTNAV=0053800 000 00000 ZZDDLC538 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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