| (Installazione e manutenzione
degli impianti).
1. Le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni di
imprese non del settore sono tenuti ad eseguire,
rispettivamente, la realizzazione e la manutenzione degli
impianti a regola d'arte ai sensi del comma 2, utilizzando,
allo scopo, materiali parimenti costruiti a regola d'arte.
2. Gli impianti realizzati in conformità alle norme
tecniche stabilite dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché alla legislazione tecnica vigente, si intendono
costruiti a regola d'arte. Il regolamento di cui all'articolo
18 stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di tali
normative.
3. Il regolamento di cui all'articolo 18 individua,
altresì, i dispositivi che assumono un ruolo primario per il
conseguimento della sicurezza sugli impianti, quali gli
interruttori differenziali ad alta sensibilità e i rivelatori
di fumo e di gas, e dei quali si rende obbligatoria
l'installazione, ferma restando la possibilità di applicare
misure alternative.
4. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono essere adeguati alle
disposizioni in essa contenute entro tre anni da tale data,
salvi i casi di cui al comma 5.
5. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce, solo
per le singole abitazioni, i casi in cui l'obbligo
dell'adeguamento di cui al comma 4 può essere assolto con
modalità diverse da quelle di cui al comma 2. In tal caso
devono essere definite le condizioni minimali da soddisfare,
fermo restando che tale possibilità è a termine, secondo i
tempi stabiliti dallo stesso regolamento.
6. Allo scadere del termine per l'adeguamento di cui al
comma 4 tutti gli impianti installati e tutti quelli da
installare devono essere mantenuti conformi alla regola
d'arte, ai fini della sicurezza,
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tenendo conto dell'evoluzione della normativa tecnica
vigente.
7. Tra gli adempimenti obbligatori per l'adeguamento di cui
al comma 4 è compresa la redazione di una documentazione
tecnica costituita da schemi, da disegni planimetrici e da una
relazione tecnica relativa agli impianti esistenti.
8. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 o
delle disposizioni tecniche di cui al comma 2, da parte del
proprietario dell'immobile, dell'amministratore del condominio
per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato
della gestione degli impianti, comporta l'irrogazione di una
sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 19.
9. Il mancato rispetto nell'esecuzione degli impianti delle
disposizioni di cui al comma 2 comporta nei confronti del
titolare dell'impresa di installazione e del responsabile
degli uffici tecnici interni dell'impresa non del settore
l'applicazione di una sanzione stabilita ai sensi
dell'articolo 19.
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