| (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica e di
verifica).
1. Il 4 per cento del contributo versato annualmente
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro
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(INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3
del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e
successive modificazioni, è destinato all'attività di
normazione tecnica, di cui all'articolo 8 della presente
legge, svolta dall'Ente nazionale italiano di unificazione
(UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) ed
all'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 17.
2. La somma di cui al comma 1 calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL, per ogni anno, è ripartita dal
Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18, alle regioni
che gestiscono il fondo per le verifiche.
3. Il committente, il proprietario od il gestore
dell'impianto, per l'espletamento della procedura per il
rilascio del certificato di abitabilità degli immobili deve
versare un contributo fisso di lire 20 mila da destinare al
fondo per l'effettuazione delle verifiche gestito dalla
regione.
4. Il fondo per l'effettuazione delle verifiche è
costituito, altresì, anche dai proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite ai
sensi dell'articolo 19.
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