| (Dichiarazione di conformità).
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati alle disposizioni di cui
all'articolo 8. Tale dichiarazione sottoscritta dal titolare
dell'impresa medesima, abilitata ai sensi dell'articolo 3 e
recante i numeri di partita IVA e d'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è
accompagnata da una documentazione tecnica redatta ai sensi
del comma 4 e dei criteri da stabilirsi con il regolamento di
cui all'articolo 18, nonché, da copia del progetto esecutivo
dell'impianto, ove previsto, che deve corrispondere
all'impianto realizzato.
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2. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce le
modalità di compilazione ed i contenuti della dichiarazione di
cui al presente articolo, determinando, altresì, le relative
tariffe professionali, che devono essere commisurate al costo
complessivo dell'impianto.
3. La dichiarazione di conformità deve essere redatta sulla
base del modello di cui all'allegato A alla presente legge.
4. La documentazione tecnica di cui al comma 1 deve essere
costituita da:
a) una relazione tecnica sulle misure di sicurezza
adottate, che deve contenere, nei casi in cui non vi sia
l'obbligo della previa presentazione del progetto, la
normativa tecnica di riferimento per la realizzazione e
l'ideazione dell'impianto. Inoltre la relazione deve
contenere, per i prodotti disciplinati da specifiche norme, la
dichiarazione di rispondenza alle stesse completata dal
riferimento a marchi, certificati di prova o da altra
documentazione eventualmente richiesta, rilasciati da istituti
autorizzati. Per gli altri prodotti il firmatario deve
dichiarare che trattasi di materiali o prodotti conformi a
quanto previsto dall'articolo 8. La responsabilità del
firmatario resta, in ogni caso, circoscritta a vizi del
prodotto che pregiudicano la sicurezza e che siano
riscontrabili con i mezzi a disposizione dell'installatore.
Infine, nella relazione devono essere contenute tutte quelle
informazioni al committente relative all'uso dell'impianto che
siano rilevanti ai fini della sicurezza;
b) la descrizione, qualora non vi sia il progetto,
dell'impianto così come realizzato, che deve contenere gli
schemi ed i disegni planimetrici. Nel caso di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione straordinaria, l'intervento
deve essere inquadrato, ove possibile, nello schema
dell'impianto preesistente;
c) una relazione tecnica sulle prove eseguite dopo
la realizzazione dell'impianto, con indicazione dei risultati
conseguiti.
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5. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce i
modelli delle dichiarazioni di conformità relativamente alle
varie tipologie d'impianto.
6. Al termine dei lavori effettuati dagli uffici tecnici
interni di imprese non del settore, relativamente ai propri
impianti, deve essere rilasciata una dichiarazione di
conformità dell'opera realizzata alle disposizioni di cui
all'articolo 8. Tale dichiarazione, resa sulla base del
modello di cui al comma 5, deve essere firmata dal
responsabile tecnico degli uffici tecnici interni competente
per quella specifica tipologia di impianto.
7. La documentazione tecnica degli uffici tecnici interni
di imprese non del settore deve essere conforme a quanto
stabilito dal regolamento di cui all'articolo 18. Per la sua
valutazione la commissione tecnica di verifica di cui al comma
14 dell'articolo 6, deve avvalersi della collaborazione di
rappresentanti delle aziende non del settore e degli enti e
dei membri designati dalle associazioni della sicurezza e
della manutenzione industriale.
8. I committenti devono conservare la documentazione
relativa alla dichiarazione di conformità e consegnarla
all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a
qualsiasi titolo, nonché darne copia alla persona che utilizza
il locale. L'installatore è tenuto a rilasciare la
dichiarazione di conformità in qualsiasi momento, qualora essa
venga richiesta da un avente diritto.
9. Gli uffici tecnici comunali devono effettuare sulla
dichiarazione di conformità depositata presso di essi i
controlli e gli accertamenti previsti dall'articolo 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora ravvisino delle
irregolarità, devono inviare la dichiarazione di conformità
alla commissione di verifica di cui al comma 14 dell'articolo
6 della presente legge. La medesima procedura deve essere
seguita da coloro che eseguono le verifiche sugli impianti ai
sensi della presente legge.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo comporta per il titolare dell'impresa
installatrice o per il responsabile degli uffici tecnici
interni di imprese non del settore l'applicazione delle
sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 19.
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