| (Enti distributori).
1. Gli enti erogatori di energia elettrica, di combustibile
gassoso e di acqua devono condizionare la stipula dei nuovi
contratti alla previa presentazione della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 11, se si tratta di impianti
rientranti nell'ambito di applicazione della presente
legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 non possono chiedere altra
documentazione aggiuntiva oltre quella stabilita dalla
presente legge né possono modificare la formulazione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11.
3. Se ne ravvisino la necessità, e solo ai fini della
sicurezza, gli enti di cui al comma 1 possono chiedere al
comune di effettuare una verifica, da attuare secondo le
modalità stabilite dalla presente legge.
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