| (Responsabilità del committente o del proprietario o del
soggetto incaricato della gestione dell'impianto).
1. Il committente od il proprietario o chi ha in esercizio
l'impianto, che sia soggetto pubblico o privato, è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 2 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3
o, se presenti, agli uffici tecnici interni, ed i lavori di
progettazione ai professionisti iscritti agli albi
professionali ed in possesso del certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4.
2. Al termine dei lavori il committente è tenuto ad inviare
la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11,
rilasciata dall'installatore, alla commissione per
l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. La commissione per l'accertamento dei requisiti di cui
all'articolo 5 ha facoltà di esaminare la documentazione
tecnica di
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accompagnamento della dichiarazione di conformità, compreso
il progetto allegato. Qualora ravvisi irregolarità tale
documentazione deve essere inviata alla commissione di
verifica di cui al comma 14 dell'articolo 8.
4. L'obbligo di cui al comma 3 non sussiste per gli uffici
tecnici delle ditte e degli enti non del settore che devono
ogni tre mesi inviare alla unità sanitaria locale
territorialmente competente una relazione tecnica sui lavori
di installazione, di manutenzione e di trasformazione,
eseguiti sui loro impianti, nella quale si dichiari che tutta
la documentazione tecnica è disponibile presso l'azienda
medesima.
5. All'atto della costruzione o della ristrutturazione
dell'edificio o dell'immobile contenente gli impianti di cui
all'articolo 2 il committente o il proprietario o il gestore
degli impianti affiggono un cartello ben visibile che, oltre
ad indicare gli estremi della concessione edilizia e le
informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome
dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora
sia previsto il progetto, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
6. Il mancato rispetto da parte del committente o del
proprietario o del soggetto che ha in esercizio l'impianto del
disposto di cui al presente articolo comporta l'applicazione
delle sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 19.
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