| (Certificato di abitabilità e
di agibilità).
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di
agibilità, previa acquisizione della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 11 o del certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalla
legislazione vigente.
2. Qualora il committente, nei casi previsti dal
regolamento di cui all'articolo 18, non sia in grado di
presentare la dichiarazione
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di conformità ai sensi dell'articolo 11, fa richiesta
al comune affinché venga nominato un libero professionista
inserito nell'elenco di cui all'articolo 17, con l'incarico di
provvedere alla verifica dell'impianto. In tale caso la
documentazione tecnica di verifica deve essere redatta nella
medesima forma e con i medesimi contenuti della dichiarazione
di conformità. Le spese relative devono essere sostenute dal
committente.
3. Il sindaco è tenuto ad effettuare la vigilanza
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
al termine dell' iter procedurale.
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