| (Ordinaria manutenzione
e installazioni domestiche).
1. I committenti di lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2 non sono
tenuti al contributo di cui al comma 3 dell'articolo 10.
Qualora il committente si rivolga anche per l'ordinaria
manutenzione ad un installatore qualificato, l'operazione è
esente dall'obbligo della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, ma non dal rilascio
della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 11.
Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce, per i soli
immobili adibiti ad uso civile, quali sono le operazioni di
manutenzione ordinaria rientranti nell'ambito delle finalità
di cui alla presente legge.
2. Sono altresì escluse dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11. Il
regolamento di cui all'articolo 18 individua le installazioni
domestiche soggette agli obblighi della presente legge.
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