| (Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di
collaudo).
1. Qualora vengano installati nuovi impianti, di cui
all'articolo 2, comma 1, in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni
dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 11 degli
impianti installati, ove previsto dalla legislazione vigente o
dal regolamento di cui all'articolo 18.
2. Qualora vengano installati nuovi impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, in edifici od immobili per i quali è
già stato rilasciato il certificato di agibilità ai sensi
dell'articolo 14, l'impresa installatrice deposita in loco,
entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di
conformità od il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalla legislazione vigente o dal
regolamento di cui all'articolo 18, affinché siano messi a
disposizione degli organi di controllo.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica del
progetto e nella dichiarazione di conformità deve essere
espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti. Anche in tale caso il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
devono essere depositati presso il comune entro trenta giorni
dalla fine dei lavori ai fini della verifica di abitabilità o
conservati in loco, ai fini della verifica di
agibilità.
4. Ogni intervento sugli impianti di cui all'articolo 2,
comma 1, indipendentemente da procedure semplificate o esenti
da specifici adempimenti, se oggetto di
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progetto o dichiarazione di conformità è sottoposto agli
obblighi di cui al presente articolo.
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