| (Verifiche).
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e le verifiche, e
per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
di cui alla presente legge e della legislazione vigente, le
regioni, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti
dotati dei requisiti di cui al comma 3 ed iscritti negli
elenchi di cui al comma 2. Tale verifica può essere esercitata
in qualsiasi momento della vita dell'impianto, dal momento
della consegna dei progetti contestualmente al progetto
edilizio.
2. Ad ogni regione è affidato il compito di formare e
tenere gli elenchi dei liberi professionisti di cui al comma 1
e di provvedere al pagamento delle prestazioni fornite dagli
stessi secondo tariffe stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 18, sentito il parere degli ordini e dei collegi
professionali di appartenenza.
3. All'elenco dei professionisti di cui al comma 2 possono
accedere i professionisti dotati dei seguenti requisiti:
a) non avere alcun rapporto di dipendenza con enti
pubblici e privati, ad eccezione del personale docente del
Ministero della pubblica istruzione che, peraltro, non può
svolgere verifiche in edifici appartenenti al Ministero
medesimo;
b) avere i requisiti tecnico-professionali per la
progettazione ai sensi dell'articolo 7;
c) aver avuto accoglimento favorevole alla domanda
presentata alla commissione di cui al comma 4.
4. Presso ogni regione è istituita una commissione per
l'accertamento dei requisiti
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tecnico-professionali per le verifiche costituita,
rispettivamente, da tre rappresentanti degli ordini e dei
collegi professionali maggiormente rappresentativi ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, da un rappresentante dei Vigili del
fuoco, da un rappresentante dell'ISPESL e da un rappresentante
dell'unità sanitaria locale.
5. In particolare, al comune è demandato il compito di
effettuare le verifiche degli impianti predisponendo un
regolamento che preveda e disciplini la verifica sugli
impianti, sia di nuova realizzazione sia già esistenti. Il
comune può effettuare verifiche su qualsiasi tipo d'impianto e
per ogni ambito.
6. I liberi professionisti di cui al comma 1, previa
specifica delega del comune e della regione, hanno diritto di
accesso all'unità immobiliare oggetto della verifica.
7. I comuni, qualora ne ravvisano la necessità, possono
chiedere all'unità sanitaria locale, all'ISPESL ed ai Vigili
del fuoco di effettuare verifiche sugli impianti, secondo le
rispettive competenze.
8. Gli enti preposti alle verifiche di cui al comma 1
possono avvalersi anche della collaborazione di soggetti di
riconosciuta competenza ed imparzialità che rispondano ai
requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18 e
nei casi previsti dal medesimo regolamento.
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