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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6441
DDL0538-0019
Progetto di legge Camera n. 538 - testo presentato - (DDL12-538)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.47 dello stampato)
...C538. TESTIPDL
...C538.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC538 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Verifiche).
    1.  Per eseguire i collaudi, ove previsti, e le verifiche, e
  per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
  di cui alla presente legge e della legislazione vigente, le
  regioni, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
  provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
  prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
  di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti
  dotati dei requisiti di cui al comma 3 ed iscritti negli
  elenchi di cui al comma 2.  Tale verifica può essere esercitata
  in qualsiasi momento della vita dell'impianto, dal momento
  della consegna dei progetti contestualmente al progetto
  edilizio.
    2.  Ad ogni regione è affidato il compito di formare e
  tenere gli elenchi dei liberi professionisti di cui al comma 1
  e di provvedere al pagamento delle prestazioni fornite dagli
  stessi secondo tariffe stabilite dal regolamento di cui
  all'articolo 18, sentito il parere degli ordini e dei collegi
  professionali di appartenenza.
    3.  All'elenco dei professionisti di cui al comma 2 possono
  accedere i professionisti dotati dei seguenti requisiti:
        a)  non avere alcun rapporto di dipendenza con enti
  pubblici e privati, ad eccezione del personale docente del
  Ministero della pubblica istruzione che, peraltro, non può
  svolgere verifiche in edifici appartenenti al Ministero
  medesimo;
        b)  avere i requisiti tecnico-professionali per la
  progettazione ai sensi dell'articolo 7;
        c)  aver avuto accoglimento favorevole alla domanda
  presentata alla commissione di cui al comma 4.
    4.  Presso ogni regione è istituita una commissione per
  l'accertamento dei requisiti
 
                              Pag. 48
 
  tecnico-professionali per le verifiche costituita,
  rispettivamente, da tre rappresentanti degli ordini e dei
  collegi professionali maggiormente rappresentativi ai sensi
  dell'articolo 5, comma 1, da un rappresentante dei Vigili del
  fuoco, da un rappresentante dell'ISPESL e da un rappresentante
  dell'unità sanitaria locale.
    5.  In particolare, al comune è demandato il compito di
  effettuare le verifiche degli impianti predisponendo un
  regolamento che preveda e disciplini la verifica sugli
  impianti, sia di nuova realizzazione sia già esistenti.  Il
  comune può effettuare verifiche su qualsiasi tipo d'impianto e
  per ogni ambito.
    6.  I liberi professionisti di cui al comma 1, previa
  specifica delega del comune e della regione, hanno diritto di
  accesso all'unità immobiliare oggetto della verifica.
    7.  I comuni, qualora ne ravvisano la necessità, possono
  chiedere all'unità sanitaria locale, all'ISPESL ed ai Vigili
  del fuoco di effettuare verifiche sugli impianti, secondo le
  rispettive competenze.
    8.  Gli enti preposti alle verifiche di cui al comma 1
  possono avvalersi anche della collaborazione di soggetti di
  riconosciuta competenza ed imparzialità che rispondano ai
  requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18 e
  nei casi previsti dal medesimo regolamento.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-538 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0538 TOTPAG=0053 TOTDOC=0023 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0047 RIGINIZ=004 PAGFIN=0048 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=47 PAGEFIN=48 SORTRES= SORTDDL=053800 00 FASCIDC=12DDL0538 SORTNAV=0053800 000 00000 ZZDDLC538 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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