| (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di
attuazione.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono indicati:
a) le definizioni dei termini tecnici utilizzati
nella presente legge;
b) la definizione delle utenze e degli impianti
produttivi che rientrano nell'ambito di attuazione della
presente legge, in
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quanto di facile accesso o contatto con persone non esperte,
in particolare minori;
c) le procedure da seguire per richiedere il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 4;
d) le lauree specifiche ed i diplomi di
specializzazione, di cui all'articolo 5;
e) le modalità di svolgimento del colloquio
attitudinale per il riconoscimento dei requisiti ai
responsabili degli uffici tecnici di imprese non del
settore;
f) la definizione delle funzioni singole di
installazione corrispondenti agli impianti di cui all'articolo
2, comma 1, e la relativa individuazione dei requisiti
tecnico-professionali richiesti per ciascun tipo di
intervento;
g) le modalità di stesura dei certificati misti
relativi ad una attività installativa principale ed altre
accessorie;
h) le modalità di stesura dei certificati per la
sola attività di manutenzione e di attività di installazione
connesse su impianti esistenti;
i) la definizione dei tempi di validità dei
certificati e le modalità di verifica della permanenza dei
requisiti;
l) l'esplicitazione delle norme, italiane e
comunitarie, che definiscono i materiali, i componenti e gli
impianti come costruiti a regola d'arte, ai sensi dei commi 1
e 2 dell'articolo 8;
m) i dispositivi che assumono un ruolo primario per
il conseguimento della sicurezza degli impianti, ai sensi
dell'articolo 8, per i quali si rende obbligatoria
l'installazione, ferma restando la possibilità di applicare
misure alternative;
n) i casi in cui le modalità di adeguamento possono
essere attuate in relativa difformità alla regola d'arte, di
cui all'articolo 8, con l'individuazione delle condizioni da
soddisfare;
o) i termini oltre i quali non è consentito
l'adeguamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 8;
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p) la ripartizione annuale dei fondi INAIL per
l'attività di normazione tecnica e per l'espletamento delle
verifiche, ai sensi dell'articolo 10;
q) la definizione della documentazione tecnica
della dichiarazione di conformità ai sensi del comma 3
dell'articolo 11;
r) le tariffe per i professionisti incaricati di
approntare la documentazione tecnica di cui alla lettera
q), previo parere delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
s) i modelli della dichiarazione di conformità e
della documentazione specifica per il certificato di possesso
dei requisiti tecnico-professionali per l'installazione e la
manutenzione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;
t) i modelli della dichiarazione di conformità
rilasciata dagli uffici tecnici interni di imprese non del
settore, ai sensi del comma 6 dell'articolo 11;
u) i casi di ordinaria manutenzione per il solo
ambito dell'edilizia civile ai sensi dell'articolo 15;
v) la definizione delle installazioni domestiche
soggette agli obblighi della presente legge;
z) l'individuazione delle sanzioni amministrative
di cui all'articolo 19.
3. Il regolamento di cui al comma 1 contiene altresì le
ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della
presente legge.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con
proprio decreto, una commissione permanente composta da tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative della categoria delle imprese di
installazione; da quattro professionisti designati
pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali degli ordini
e dei collegi che hanno tra i propri iscritti il maggior
numero di professionisti operanti nel settore impiantistico;
da tre rappresentanti delle aziende costruttrici di materiali,
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componenti ed apparecchi utilizzati nella realizzazione degli
impianti di cui all'articolo 7; da tre rappresentanti degli
enti erogatori di energia elettrica, di gas e di acqua; da
otto componenti designati direttamente dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di cui tre esperti nell'ambito
legislativo e cinque di comprovata capacità nel settore
impiantistico, con particolare riferimento alle problematiche
della sicurezza. Il presidente della commissione è nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
5. La commissione di cui al comma 4 ha i seguenti
compiti:
a) predispone lo schema di regolamento di cui al
presente articolo;
b) formula proposte ed esprime parere per quanto
concerne l'attuazione della presente legge ed ogni atto
legislativo o amministrativo concernente l'ambito di
applicazione della stessa;
c) coordina l'attività degli osservatori regionali
della sicurezza di cui all'articolo 20.
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