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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6442
DDL0538-0020
Progetto di legge Camera n. 538 - testo presentato - (DDL12-538)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C538. TESTIPDL
...C538.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC538 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Regolamento di attuazione).
    1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di
  attuazione.
    2.  Nel regolamento di cui al comma 1 sono indicati:
        a)  le definizioni dei termini tecnici utilizzati
  nella presente legge;
        b)  la definizione delle utenze e degli impianti
  produttivi che rientrano nell'ambito di attuazione della
  presente legge, in
 
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  quanto di facile accesso o contatto con persone non esperte,
  in particolare minori;
      c)  le procedure da seguire per richiedere il
  riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui
  all'articolo 4;
      d)  le lauree specifiche ed i diplomi di
  specializzazione, di cui all'articolo 5;
      e)  le modalità di svolgimento del colloquio
  attitudinale per il riconoscimento dei requisiti ai
  responsabili degli uffici tecnici di imprese non del
  settore;
      f)  la definizione delle funzioni singole di
  installazione corrispondenti agli impianti di cui all'articolo
  2, comma 1, e la relativa individuazione dei requisiti
  tecnico-professionali richiesti per ciascun tipo di
  intervento;
      g)  le modalità di stesura dei certificati misti
  relativi ad una attività installativa principale ed altre
  accessorie;
        h)  le modalità di stesura dei certificati per la
  sola attività di manutenzione e di attività di installazione
  connesse su impianti esistenti;
        i)  la definizione dei tempi di validità dei
  certificati e le modalità di verifica della permanenza dei
  requisiti;
        l)  l'esplicitazione delle norme, italiane e
  comunitarie, che definiscono i materiali, i componenti e gli
  impianti come costruiti a regola d'arte, ai sensi dei commi 1
  e 2 dell'articolo 8;
        m)  i dispositivi che assumono un ruolo primario per
  il conseguimento della sicurezza degli impianti, ai sensi
  dell'articolo 8, per i quali si rende obbligatoria
  l'installazione, ferma restando la possibilità di applicare
  misure alternative;
        n)  i casi in cui le modalità di adeguamento possono
  essere attuate in relativa difformità alla regola d'arte, di
  cui all'articolo 8, con l'individuazione delle condizioni da
  soddisfare;
        o)  i termini oltre i quali non è consentito
  l'adeguamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 8;
 
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        p)  la ripartizione annuale dei fondi INAIL per
  l'attività di normazione tecnica e per l'espletamento delle
  verifiche, ai sensi dell'articolo 10;
        q)  la definizione della documentazione tecnica
  della dichiarazione di conformità ai sensi del comma 3
  dell'articolo 11;
        r)  le tariffe per i professionisti incaricati di
  approntare la documentazione tecnica di cui alla lettera
  q),  previo parere delle organizzazioni di categoria
  maggiormente rappresentative;
        s)  i modelli della dichiarazione di conformità e
  della documentazione specifica per il certificato di possesso
  dei requisiti tecnico-professionali per l'installazione e la
  manutenzione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;
        t)  i modelli della dichiarazione di conformità
  rilasciata dagli uffici tecnici interni di imprese non del
  settore, ai sensi del comma 6 dell'articolo 11;
        u)  i casi di ordinaria manutenzione per il solo
  ambito dell'edilizia civile ai sensi dell'articolo 15;
        v)  la definizione delle installazioni domestiche
  soggette agli obblighi della presente legge;
        z)  l'individuazione delle sanzioni amministrative
  di cui all'articolo 19.
    3.  Il regolamento di cui al comma 1 contiene altresì le
  ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della
  presente legge.
    4.  Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con
  proprio decreto, una commissione permanente composta da tre
  rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
  maggiormente rappresentative della categoria delle imprese di
  installazione; da quattro professionisti designati
  pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali degli ordini
  e dei collegi che hanno tra i propri iscritti il maggior
  numero di professionisti operanti nel settore impiantistico;
  da tre rappresentanti delle aziende costruttrici di materiali,
 
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  componenti ed apparecchi utilizzati nella realizzazione degli
  impianti di cui all'articolo 7; da tre rappresentanti degli
  enti erogatori di energia elettrica, di gas e di acqua; da
  otto componenti designati direttamente dal Presidente del
  Consiglio dei ministri, di cui tre esperti nell'ambito
  legislativo e cinque di comprovata capacità nel settore
  impiantistico, con particolare riferimento alle problematiche
  della sicurezza.  Il presidente della commissione è nominato
  dal Presidente del Consiglio dei ministri.
    5.  La commissione di cui al comma 4 ha i seguenti
  compiti:
        a)  predispone lo schema di regolamento di cui al
  presente articolo;
        b)  formula proposte ed esprime parere per quanto
  concerne l'attuazione della presente legge ed ogni atto
  legislativo o amministrativo concernente l'ambito di
  applicazione della stessa;
        c)  coordina l'attività degli osservatori regionali
  della sicurezza di cui all'articolo 20.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-538 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0538 TOTPAG=0053 TOTDOC=0023 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0048 RIGINIZ=026 PAGFIN=0051 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=053800 00 FASCIDC=12DDL0538 SORTNAV=0053800 000 00000 ZZDDLC538 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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