| (Prescrizioni produttive).
1. Il salame di Fabriano deve essere prodotto secondo le
disposizioni di cui al presente articolo.
2. I tagli di carni che possono essere impiegati per la
produzione sono la coscia, la spalla, la lonza, il filetto, e
la coppa opportunamente snervata in modo che almeno il 20 per
cento della massa sia costituito da magro di prosciutto
ridotto a carnetta, previa mondatura dei residui di origine
connettivale ed adiposa. Si esclude l'uso di carne congelata o
comunque conservata. Il grasso da impiegare è esclusivamente
quello della copertura adiposa del prosciutto e della zona
dorso-lombare.
3. La massa carnea preparata ai sensi del comma 2 deve
essere macinata, anche a macchina, purché a bassa velocità,
fino ad essere ridotta ad un impasto di grana fine ed è
mescolata a cubetti di lardo prelevati dalle parti delle carni
di cui al medesimo comma 2. Tali cubetti, con lato dello
spessore di 5/10 millimetri, devono rappresentare non meno del
15 e non più del 30 per cento del peso totale.
4. La miscela di salagione deve essere costituita da:
a) sale fino marino (cloruro di sodio essiccato)
nella proporzione di 30/33 grammi per chilogrammo;
b) pepe nero in polvere nella quantità di 2 grammi
per chilogrammo;
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c) vino rosso aromatizzato con aglio nella quantità
di 2/4 grammi per chilogrammo.
5. Nella fase di produzione di cui al comma 4 è consentita
l'aggiunta di sodio nitrato, sodio nitrito o di una loro
miscela nelle quantità consentite dalla normativa vigente.
All'impasto finale sono aggiunti fino a 3 grammi per
chilogrammo di pepe nero in grani.
6. Per l'insaccatura è tassativo il ricorso a budelli
animali risciacquati con vino aromatizzato da aglio.
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