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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6450
DDL0539-0005
Progetto di legge Camera n. 539 - testo presentato - (DDL12-539)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C539. TESTIPDL
...C539.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC539 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Prescrizioni produttive).
    1.  Il salame di Fabriano deve essere prodotto secondo le
  disposizioni di cui al presente articolo.
    2.  I tagli di carni che possono essere impiegati per la
  produzione sono la coscia, la spalla, la lonza, il filetto, e
  la coppa opportunamente snervata in modo che almeno il 20 per
  cento della massa sia costituito da magro di prosciutto
  ridotto a carnetta, previa mondatura dei residui di origine
  connettivale ed adiposa.  Si esclude l'uso di carne congelata o
  comunque conservata.  Il grasso da impiegare è esclusivamente
  quello della copertura adiposa del prosciutto e della zona
  dorso-lombare.
    3.  La massa carnea preparata ai sensi del comma 2 deve
  essere macinata, anche a macchina, purché a bassa velocità,
  fino ad essere ridotta ad un impasto di grana fine ed è
  mescolata a cubetti di lardo prelevati dalle parti delle carni
  di cui al medesimo comma 2.  Tali cubetti, con lato dello
  spessore di 5/10 millimetri, devono rappresentare non meno del
  15 e non più del 30 per cento del peso totale.
    4.  La miscela di salagione deve essere costituita da:
        a)  sale fino marino (cloruro di sodio essiccato)
  nella proporzione di 30/33 grammi per chilogrammo;
        b)  pepe nero in polvere nella quantità di 2 grammi
  per chilogrammo;
 
                               Pag. 7
 
        c)  vino rosso aromatizzato con aglio nella quantità
  di 2/4 grammi per chilogrammo.
    5.  Nella fase di produzione di cui al comma 4 è consentita
  l'aggiunta di sodio nitrato, sodio nitrito o di una loro
  miscela nelle quantità consentite dalla normativa vigente.
  All'impasto finale sono aggiunti fino a 3 grammi per
  chilogrammo di pepe nero in grani.
    6.  Per l'insaccatura è tassativo il ricorso a budelli
  animali risciacquati con vino aromatizzato da aglio.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-539 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0539 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=010 PAGFIN=0007 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=053900 00 FASCIDC=12DDL0539 SORTNAV=0053900 000 00000 ZZDDLC539 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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