| (Obbligo di assoggettamento a controllo).
1. Le imprese produttrici del salame di Fabriano, per
quanto attiene a tale specifica produzione, sono tenute a
consentire ispezioni ai locali di lavorazione nonché
controlli, verifiche, esami, sia delle carni da lavorare o
lavorate, sia dei metodi di produzione, sia del prodotto in
stagionatura, sia in ordine alla tenuta dei registri e della
documentazione necessaria atta a dimostrare che la
provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei salami
corrispondono ai requisiti prescritti dalla presente legge.
2. Ai sensi della presente legge si intende per produttore
l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del
salame di Fabriano, e sia autorizzata secondo le vigenti leggi
sanitarie.
3. I controlli devono estendersi anche alle ditte
allevatrici per quanto riguarda le caratteristiche di cui agli
articoli 2 e 12. In particolare tali controlli devono
comprendere:
a) la marcatura dei soggetti nei primi mesi di vita
in modo indelebile con tatuaggio a simbolo da cui devono
risultare ben
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individuati la sigla del comune sede dell'allevamento (codice
ISTAT), il mese di marchiatura ed il numero dell'allevamento
assegnato;
b) le verifiche sull'ottemperanza di quanto
stabilito in ordine all'alimentazione degli animali, tali da
comportare anche il prelievo di campioni di mangime.
Capo III
VIGILANZA
E CONSORZI VOLONTARI
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