| (Norme di esecuzione)
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
regione Marche, sono definite le norme per l'esecuzione della
presente legge, concernenti in particolare:
a) le modalità e le fasi di preparazione del salame
di Fabriano sulla base degli usi tradizionali, lealmente e
constantemente osservati nel tempo, in forza dei quali il
salame di Fabriano garantisce le proprie caratteristiche
qualitative;
b) le modalità per la tenuta dei registri e della
documentazione di cui all'articolo 7;
c) la costituzione del contrassegno di cui
all'articolo 6;
d) gli organismi per la vigilanza;
e) i sistemi di controllo della produzione del
salame e dell'applicazione del sigillo e del contrassegno atti
a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella
presente legge;
f) le modalità per la costituzione di un consorzio
volontario fra i produttori, al
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quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché
l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del
salame di Fabriano.
2. Il consorzio di cui alla lettera f) del comma 1
deve:
a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per
cento dei produttori operanti nella zona delimitata
dall'articolo 1, i quali lavorino non meno del 50 per cento
della produzione accertata nell'ultimo anno;
b) essere retto da uno statuto che consenta
l'immissione nel consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi
produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui
all'articolo 1 ed operi in conformità alle disposizioni di cui
alla presente legge;
c) offrire la necessaria garanzia organizzativa e
finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di
vigilanza. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio
sono preventivamente approvate con atto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri della sanità e delle risorse agricole,
alimentari e forestali. Il controllo sul finanziamento del
consorzio stesso spetta, per quanto di competenza, ai medesimi
Ministri.
Capo IV
DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI
E LA CONCORRENZA SLEALE
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