Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6455
DDL0539-0010
Progetto di legge Camera n. 539 - testo presentato - (DDL12-539)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C539. TESTIPDL
...C539.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC539 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Norme di esecuzione)
    1.  Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e
  delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
  regione Marche, sono definite le norme per l'esecuzione della
  presente legge, concernenti in particolare:
        a)  le modalità e le fasi di preparazione del salame
  di Fabriano sulla base degli usi tradizionali, lealmente e
  constantemente osservati nel tempo, in forza dei quali il
  salame di Fabriano garantisce le proprie caratteristiche
  qualitative;
        b)  le modalità per la tenuta dei registri e della
  documentazione di cui all'articolo 7;
        c)  la costituzione del contrassegno di cui
  all'articolo 6;
        d)  gli organismi per la vigilanza;
        e)  i sistemi di controllo della produzione del
  salame e dell'applicazione del sigillo e del contrassegno atti
  a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella
  presente legge;
        f)  le modalità per la costituzione di un consorzio
  volontario fra i produttori, al
 
                              Pag. 10
 
  quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché
  l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del
  salame di Fabriano.
    2.  Il consorzio di cui alla lettera  f)  del comma 1
  deve:
        a)  comprendere tra i propri soci almeno il 50 per
  cento dei produttori operanti nella zona delimitata
  dall'articolo 1, i quali lavorino non meno del 50 per cento
  della produzione accertata nell'ultimo anno;
        b)  essere retto da uno statuto che consenta
  l'immissione nel consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi
  produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui
  all'articolo 1 ed operi in conformità alle disposizioni di cui
  alla presente legge;
        c)  offrire la necessaria garanzia organizzativa e
  finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di
  vigilanza.  Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio
  sono preventivamente approvate con atto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
  con i Ministri della sanità e delle risorse agricole,
  alimentari e forestali.  Il controllo sul finanziamento del
  consorzio stesso spetta, per quanto di competenza, ai medesimi
  Ministri.
                          Capo  IV
                 DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI
                   E LA CONCORRENZA SLEALE
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-539 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0539 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=011 PAGFIN=0010 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=053900 00 FASCIDC=12DDL0539 SORTNAV=0053900 000 00000 ZZDDLC539 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati