| (Discipline particolari)
1. Ai prodotti dei quali siano garantite alcune
caratteristiche particolari è consentito apporre, al di sotto
del marchio comune salame di Fabriano - denominazione di
origine controllata (DOC), una ulteriore serie di
indicazioni.
2. Ai sensi del comma 1 è indicato come "salame di Fabriano
DOC - storico" il prodotto:
a) proveniente da suini macellati ad un'età minima
di tredici mesi nel periodo compreso tra metà novembre e metà
marzo ed esclusivamente alimentati con derrate agricole
(granone, crusca, orzo, avena, patate, ortofrutta, ghiande,
farine proteiche e vegetali, residui della cucina domestica,
oltre che sali minerali) senza
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ricorso a promotori di crescita di qualsiasi tipo;
b) costituito da un impasto finale nel quale la
carne di prosciutto rappresenta il 40-45 per cento del peso,
mentre il rimanente è fornito da carne magra di spalla;
c) insaccato nel budello gentile del suino;
d) preparato senza alcun additivo.
3. Al prodotto denominato salame di Fabriano DOC - storico
possono essere aggiunte ulteriori specificazioni nel caso che
i suini provengano:
a) da razze autoctone italiane a cute nera
riproponenti le caratteristiche razziali un tempo peculiari
negli allevamenti dell'Appennino marchigiano;
b) da allevamento brado, allorché i maiali siano
stati allevati al libero pascolo almeno dal quinto
all'undicesimo mese di vita e siano stati stabulati solo negli
ultimi due mesi precedenti la mattazione.
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