| 1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990,
n.71, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Venezia e Chioggia). - 1. I
comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per
la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna
di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di
fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai
centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di
Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie
adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi
previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le
aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito
dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi
dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.139.
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2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto
previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n.171, come
integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.360.
L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti
urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di
fognature dinamiche, è consentito lo smaltimento delle acque
reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi
assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti
ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto.
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco
del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati
per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai
progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.139.
5. In attesa della realizzazione dei progetti di
cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono
avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le
prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di
cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane
produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni,
entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli
scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi
dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non
oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia può ritenere
criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del
31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione
degli interventi in esso previsti.
6. In attesa della definizione dei procedimenti
amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti
penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di
superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.962, previsti
dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n.171, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in
sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal
comma 5 estingue i reati stessi.".
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