| 1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre
1991, n.360, è sostituito dal seguente:
" 5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano
anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali,
alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. Gli
stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di
adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995.".
2. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n.36, all'aggiornamento
Pag. 8
dei valori limite di cui alla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n.962.
3. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia
l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.133, è rilasciata dal Magistrato alle
acque.
| |