| All'articolo 1:
Al comma 1, capoverso, le parole: ", sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano," sono
soppresse;
al comma 3, le parole: "271/91/CEE", sono
sostituite dalle seguenti: "91/271/CEE".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Il numero 2) dell'articolo 12
della legge 10 maggio 1976, n. 319, già sostituito
dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è
sostituito dal seguente:
"2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono
adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle
prescrizioni stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali
che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti
fissati dalle regioni con i piani di risanamento"".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge
10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:
"Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al
secondo comma del presente articolo, l'inosservanza dei limiti
di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente
legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi
dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi
di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente
prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di
modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza
aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dodici milioni, salvo diversa disposizione della legge
regionale.
Si applica unicamente la sanzione penale dell'ammenda
fino a lire sessanta milioni se per gli scarichi di pubbliche
fognature, o per quelli provenienti da insediamenti
produttivi, esclusi quelli domestici, sono superati i limiti
di accettabilità inderogabili per i parametri di natura
tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4)
del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del
Comitato interministeriale
Pag. 4
previsto dall'articolo 3 della presente legge,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio
1981, e di cui all'allegato 1 alla delibera medesima.
Agli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente
domestici si applicano unicamente le disposizioni penali di
cui al primo e al secondo comma del presente articolo. Per
tali scarichi non recapitanti in pubbliche fognature
l'inosservanza della disciplina definita dalle regioni, ai
sensi dell'articolo 14, secondo comma, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dodici milioni".
2. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio
1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24
dicembre 1979, n. 650, le parole: "al primo, secondo e terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "al primo e secondo
comma"".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2- bis. - 1. L'articolo 22 della legge
10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Chiunque effettua o mantiene uno scarico
senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici
milioni".
Art. 2- ter. - 1. Per gli scarichi delle
pubbliche fognature e per quelli provenienti da insediamenti
civili che non recapitano in pubbliche fognature, in esercizio
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non si applicano le sanzioni penali di cui
all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modificazioni, qualora la domanda di autorizzazione
venga presentata nelle forme prescritte entro sessanta giorni
dalla predetta data".
Pag. 5
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si invita la Commissione a considerare la possibilità di
trasformare le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della
legge n. 319 del 1976 in sanzioni pecuniarie
amministrative;
si consideri l'opportunità di dare attuazione alla
direttiva 91/271/CEE del maggio 1991 al fine della migliore
tutela del diritto alla salute costituzionalmente previsto.
| |