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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6470
DDL0540-0003
Relazione Camera n. 540-A (DDL12-540-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C540A. TESTIPDL
...C540A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC540A ZZ12 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1:
      Al comma 1, capoverso, le parole:  ", sentita la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano,"  sono
  soppresse;
        al comma 3, le parole:  "271/91/CEE",  sono
  sostituite dalle seguenti:  "91/271/CEE".
        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
      "Art. 1- bis. -  1.  Il numero 2) dell'articolo 12
  della legge 10 maggio 1976, n. 319, già sostituito
  dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è
  sostituito dal seguente:
        "2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono
  adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle
  prescrizioni stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali
  che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti
  fissati dalle regioni con i piani di risanamento"".
        L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
      "Art. 2. - 1.  Il terzo comma dell'articolo 21 della legge
  10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della
  legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della
  legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:
      "Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al
  secondo comma del presente articolo, l'inosservanza dei limiti
  di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente
  legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi
  dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi
  di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente
  prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di
  modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza
  aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola
  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
  dodici milioni, salvo diversa disposizione della legge
  regionale.
      Si applica unicamente la sanzione penale dell'ammenda
  fino a lire sessanta milioni se per gli scarichi di pubbliche
  fognature, o per quelli provenienti da insediamenti
  produttivi, esclusi quelli domestici, sono superati i limiti
  di accettabilità inderogabili per i parametri di natura
  tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4)
  del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del
  Comitato interministeriale
 
                               Pag. 4
 
  previsto dall'articolo 3 della presente legge,
  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 9 del 10 gennaio
  1981, e di cui all'allegato 1 alla delibera medesima.
      Agli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente
  domestici si applicano unicamente le disposizioni penali di
  cui al primo e al secondo comma del presente articolo.  Per
  tali scarichi non recapitanti in pubbliche fognature
  l'inosservanza della disciplina definita dalle regioni, ai
  sensi dell'articolo 14, secondo comma, è punita con la
  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
  dodici milioni".
      2.  Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio
  1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24
  dicembre 1979, n. 650, le parole: "al primo, secondo e terzo
  comma" sono sostituite dalle seguenti: "al primo e secondo
  comma"".
        Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
      "Art. 2- bis.  - 1.  L'articolo 22 della legge
  10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
      "Art. 22. - 1.  Chiunque effettua o mantiene uno scarico
  senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel
  provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione
  amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici
  milioni".
      Art.  2- ter.  - 1.  Per gli scarichi delle
  pubbliche fognature e per quelli provenienti da insediamenti
  civili che non recapitano in pubbliche fognature, in esercizio
  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto, non si applicano le sanzioni penali di cui
  all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e
  successive modificazioni, qualora la domanda di autorizzazione
  venga presentata nelle forme prescritte entro sessanta giorni
  dalla predetta data".
 
                               Pag. 5
 
            PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del
                     Consiglio e interni)
                      PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti osservazioni:
      si invita la Commissione a considerare la possibilità di
  trasformare le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della
  legge n. 319 del 1976 in sanzioni pecuniarie
  amministrative;
      si consideri l'opportunità di dare attuazione alla
  direttiva 91/271/CEE del maggio 1991 al fine della migliore
  tutela del diritto alla salute costituzionalmente previsto.
 
DATA=940518 FASCID=DDL12-540-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0540 TOTPAG=0007 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=054000A00 FASCIDC=12DDL0540 A SORTNAV=0054000A000 00000 ZZDDLC540A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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