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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


648
DDL0045-0007
Progetto di legge Camera n. 45 - testo presentato - (DDL12-45)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C45. TESTIPDL
...C45.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 1^ aprile 1994. Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC45 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8
  novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: ",
  limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al
  centro storico di Chioggia,".
      2.  All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge
  8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità"
  sono state sostituite dalle seguenti: "accertate
  necessità".
      3.  All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge
  8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: "e rientri
  nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia
  residenziale pubblica".
      4.  All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360,
  dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      " 2-bis.  Il diritto di prelazione non può essere
  esercitato nei seguenti casi:
          a)  quando la cessione delle quote di proprietà,
  ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti
  del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo
  grado incluso;
          b)  qundo il trasferimento della proprietà di beni
  immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria
  residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito
  dello stesso comune e si impegnino ad adibire l'immobile a
  propria abitazione principale.".
      5.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della
  legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di
  Chioggia.  A tal fine il termine di sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si
  intende riferito alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita
  con quella del 31 dicembre 1992.
      6.  Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio
  1992, n. 139, è sostituito dal seguente:
      " 4.  Per gli interventi di competenza dei comuni di
  Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29
  novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera
  d),  della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono
  autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31
  miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi
  con decorrenza dall'anno 1994.".
      7.  All'articolo 6, primo comma, lettera  d),  della
  legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le
  seguenti parole: "nell'ambito dell'intero territorio
  comunale.".
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-45 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0045 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=009 PAGFIN=0008 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=004500 00 FASCIDC=12DDL0045 SORTNAV=0004500 000 00000 ZZDDLC45 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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