| 1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8
novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: ",
limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al
centro storico di Chioggia,".
2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge
8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità"
sono state sostituite dalle seguenti: "accertate
necessità".
3. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge
8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: "e rientri
nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica".
4. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
" 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere
esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprietà,
ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti
del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo
grado incluso;
b) qundo il trasferimento della proprietà di beni
immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria
residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito
dello stesso comune e si impegnino ad adibire l'immobile a
propria abitazione principale.".
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della
legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di
Chioggia. A tal fine il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si
intende riferito alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita
con quella del 31 dicembre 1992.
6. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio
1992, n. 139, è sostituito dal seguente:
" 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di
Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera
d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono
autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31
miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi
con decorrenza dall'anno 1994.".
7. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nell'ambito dell'intero territorio
comunale.".
| |