| 1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale
interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già
avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n.394, deve essere perfezionato entro il 30
giugno 1994.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si
provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a
norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n.394, in
conformità alle risultanze dei lavori della commissione
paritetica istituita in applicazione della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario
n.87 alla Gazzetta Ufficiale n.215 del 13 settembre
1988.
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